Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 9 Residenza (R)

1. La categoria funzionale residenziale (R) comprende, oltre alle abitazioni ordinarie, permanenti e temporanee, le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).

2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (quali case studio con destinazione prevalente abitativa e cohousing cioè abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni), alloggi per anziani o diversamente abili con destinazione vincolata per convenzione (senza gestione autonoma).

3. Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.