Art. 69 Criteri di articolazione del territorio rurale
1. Il territorio rurale è articolato sulla base dell'insieme degli elementi caratterizzanti riconosciuti attraverso la lettura delle Invarianti del PIT-PPR, come recepite ed approfondite dal Piano Strutturale. Tale articolazione fa in particolare riferimento all'individuazione della struttura agraria e della struttura ecosistemica, distinguendo quindi, ai fini dell'applicazione delle discipline del presente Titolo, i seguenti ambiti:
- - fascia collinare dei grandi boschi continui (R1)
- - ambiti collinari dei boschi con presenza di coltivazioni (R2)
- - ambiti del mosaico colturale boscato e degli ecosistemi ripariali (R3)
- - ambiti collinari dei mosaici di macchie e boschi e coltivazioni (R4)
- - ambito collinare coltivato e della viticoltura con mosaici di macchie e boschi (R5)
- - ambito del mosaico colturale complesso a maglia fitta (R6)
- - ambito dei campi chiusi (R7)
- - ambiti dell'associazione tra seminativo e vigneto (R8)
- - ambito collinare dei seminativi semplificati (R9)
- - ambiti di fondovalle dei seminativi semplificati (R10)
- - ambito dell'ecosistema fluviale dell'Elsa (parco fluviale) (R11) con il sotto-ambito R11.1, riferito al tratto centrale, con più dirette relazioni con l'insediamento urbano.
Gli ambiti sono riportati nelle Tavole di progetto del P.O. attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso).
2. L'ambito R1 comprende l'ampia fascia ovest caratterizzata dalle formazioni forestali di maggiore maturità e qualità che con continuità si sviluppano da Monte Pilleri verso Quartaia, insieme a mosaici di macchia e bosco e mosaici agrari complessi dove il bosco si insinua diffusamente nei coltivi; significativa è la presenza di aree agricole relittuali tendenti alla rinaturalizzazione e ex coltivi in abbandono e ricolonizzati da vegetazione arbustiva/arborea.
3. L'ambito R2 individua gli altri contesti (Poggio di Caio e il versante a nord di Querceto, la zona di Casa Faeto, il versante collinare nord tra Quartaia e Pian dell'Olmino), meno estesi e tra loro non continui, con prevalente prevalenza di boschi ai quali si inframmezza, dai margini, il mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari e i seminativi semplificati di pianura.
4. L'ambito R3 individua la grande corona a nord, dominata dagli ecosistemi fluviali, ripariali e planiziali a prevalenza di boschi e dal mosaico colturale boscato, che comprende la fascia incisa dal fondovalle stretto lungo il confine comunale, il corso del torrente Foci e Pian del Bottino fino a Coneo e la serie di rilievi che da Bibbiano raggiungono la città caratterizzando l'intorno di Colle Alta e poi il bordo ovest fino all'Agrestone.
5. L'ambito R4 corrisponde all'area della Montagnola, con il Monte Vasone, con Collalto, e il poggio con Paurano e le Ville, dove al bosco a ai mosaici di macchie, arbusteti e garighe si alternano i paesaggi collinari tradizionali con prevalenza di seminativo e oliveto e seminativi semplificati in aree a bassa pressione insediativa.
6. L'ambito R5 comprende la collina a sud della Volterrana da Castel San Gimignano verso Coneo, composta in prevalenza da seminativi semplificati in aree a bassa pressione insediativa, con fasce di formazioni forestali o di macchie e boschi ed aree agricole con i caratteristici mosaici di seminativo e oliveto, oltre all'area connotata dalla viticoltura specializzata.
7. L'ambito R6 comprende il quadrante delle aree dell'altopiano e della pianura da Borgatello e Campiglia fino a Onci, caratterizzato dal mosaico colturale complesso a maglia fitta, con forte impronta tradizionale e generalmente alto grado di diversificazione e infrastrutturazione ecologica.
8. L'ambito R7 identifica la zona di Quartaia ed è caratterizzato dalla presenza di seminativi e prati permanenti ad elevata densità di siepi e filari alberati, una delle tipologie agroforestali di maggiore valore ecologico e paesaggistico.
9. L'ambito R8 comprende tutto il territorio a est del corso dell'Elsa e la zona intorno a Mensanello, connotati dal paesaggio agrario dell'associazione tra seminativo e vigneto, con colture più o meno intensive, dove permangono relittuali nuclei forestali, elementi vegetali lineari, piccoli nuclei di coltivi in abbandono ed arbusteti.
10. L'ambito R9 comprende le pendici collinari con gli insediamenti rurali di matrice antica quali Santinovo, Lano e Motrena e i fondovalle interclusi del Botro degli Strulli e del Botro ai Colli e ed è caratterizzato dalla presenza di un paesaggio rurale a maglia larga e a dominanza di seminativi, con sporadiche dotazioni ecologiche, perlopiù costituite da esigua vegetazione arborea o arbustiva presente lungo il reticolo idrografico minore.
11. L'ambito R10 individua il tratto meridionale del fiume Elsa, completamente esterno ai contesti urbani, e il fondovalle del torrente Senna, un territorio a bassa densità insediativa anch'esso connotato dalla presenza di un paesaggio rurale di pianura a maglia larga e a dominanza di seminativi, con dotazioni ecologiche generalmente scarse ma con presenza di vegetazione spondale lineare di tipo arboreo, arbustivo o erbaceo.
12. L'ambito R11 infine è costituito dal tratto settentrionale e centrale dell'Elsa, che comprende il il Parco fluviale dell'Alta Valdelsa e i contesti fluviali collegati al corso dell'Elsa; si tratta di un ambito largamente caratterizzato da valenza paesaggistica, naturalistica ed ecologica ma anche storica ed identitaria e allo stesso tempo strettamente integrato all'ambiente urbano, in particolare nelle parti che attraversano la città e che con questa si relazionano, individuate dal sotto-ambito R11.1, principalmente vocato a ospitare, compatibilmente con la tutela del fiume, anche funzioni a carattere ricreativo e per il tempo libero, attività didattiche, scientifiche e di educazione ambientale.
Art. 70 Disposizioni generali per il territorio rurale
1. In tutto il territorio rurale devono essere mantenuti e ove possibile ripristinati nei loro caratteri formali e funzionali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario:
- - i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
- - le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque e la presenza di stagni ed invasi;
- - la viabilità poderale ed interpoderale;
- - le siepi arboreo-arbustive;
- - i filari arborati, gli alberi camporili a delimitazione dei campi e gli alberi camporili isolati;
- - i viali alberati.
Eventuali trasformazioni degli elementi sopra indicati potranno essere ammesse se corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.
Qualora tali aree ed elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A. o facciano parte di piani o progetti che comportano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici e delle aree, dovranno esserne forniti dettagliato censimento e descrizione. Il progetto, oltre al mantenimento e/o al recupero delle emergenze paesaggistiche e delle formazioni vegetali di pregio, dovrà prevedere l'eliminazione degli elementi decontestualizzati e di degrado.
2. Negli interventi dovrà essere sempre garantita la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, nonché la manutenzione ed il ripristino di siepi ed altri elementi vegetali e di arredo.
3. Per i nuclei e le case isolate e negli interventi previsti in aree sprovviste di pubblica fognatura i sistemi di trattamento dovranno essere compresi tra quelli appropriati individuati dal D.P.G.R. 46/R/2008, scelti anche con l'obiettivo di tutelare le acque sotterranee.
4. È consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola, purché con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali, evitando comunque l'uso di prodotti impermeabilizzanti.
Le nuove strade interpoderali devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture e dotazione vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno.
5. La collocazione di parcheggi a raso ad uso privato nel territorio rurale, nonché le relative viabilità di accesso, non devono modificare i tracciati della viabilità storica, né incidere sui suoi caratteri formali e compositivi, devono essere inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione della maglia agraria, essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche permeabili equivalenti compatibili con il contesto rurale, eventualmente ombreggiati con l'uso di specie arboree tipiche del contesto.
6. È ammessa, fermo restando il rispetto delle disposizioni di tutela delle risorse in generale e del territorio rurale, la realizzazione di impianti e infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico, cioè di opere di urbanizzazione quali reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue, reti per la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione ai fini dell'uso idropotabile, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per il trasferimento dati.
7. Fatto salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione (compresi quelli riconducibili ad attività di cantiere), sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.
Art. 71 Disposizioni specifiche per gli ambiti
1. In considerazione delle caratteristiche degli ambiti nei quali è articolato il territorio rurale, esplicitate al precedente art. 69, la realizzazione di nuovi edifici e manufatti al servizio dell'agricoltura di cui al successivo Capo IV è soggetta alle limitazioni e alle prescrizioni specifiche definite ai seguenti commi. Resta fermo il rispetto di eventuali ulteriori divieti e condizionamenti disposti per la componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al Titolo VI delle presenti Norme.
2. Nella fascia collinare dei grandi boschi continui (R1) non sono consentiti:
- - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F.
3. Negli ambiti collinari dei boschi con presenza di coltivazioni (R2) non sono consentiti:
- - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F.
4. Nell'ambito del mosaico colturale boscato e degli ecosistemi ripariali (R3) non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F.
5. Negli ambiti collinari dei mosaici di macchie e boschi e coltivazioni (R4) non sono consentiti:
- - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F.
6. Nell'ambito collinare coltivato e della viticoltura con mosaici di macchie e boschi (R5) non sono consentiti:
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
7. Nell'ambito del mosaico colturale complesso a maglia fitta (R6) non sono consentiti:
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
8. Nell'ambito dei campi chiusi (R7) non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
9. Negli ambiti dell'associazione tra seminativo e vigneto (R8) non sono consentiti:
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
10. Nell'ambito collinare dei seminativi semplificati (R9) non sono consentiti:
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
11. Negli ambiti di fondovalle dei seminativi semplificati (R10) non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme);
- - manufatti amatoriali per i cavalli (art. 110 delle presenti Norme);
- - manufatti per allevamenti amatoriali (art. 111 delle presenti Norme);
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
12. Nell'ambito dell'ecosistema fluviale dell'Elsa (R11) – con esclusione del sotto-ambito R11.1 - non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - nuovi annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.;
- - manufatti aziendali temporanei senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 delle presenti Norme);
- - manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 delle presenti Norme);
- - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti amatoriali per i cavalli (art. 110 delle presenti Norme);
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
13. Nel sotto-ambito del tratto centrale del parco fluviale dell'Elsa (R11.1) non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - nuovi annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.;
- - manufatti aziendali temporanei senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 delle presenti Norme);
- - manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 delle presenti Norme);
- - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia A, B e C;
- - manufatti amatoriali per i cavalli (art. 110 delle presenti Norme);
- - manufatti per allevamenti amatoriali (art. 111 delle presenti Norme);
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).