Art. 59 Criteri di articolazione delle aree urbane
1. Le aree urbane del Comune di Colle di Val d'Elsa sono individuate all'interno del territorio urbanizzato definito dal Piano Strutturale e sono articolate in tessuti e ambiti a partire dal riconoscimento delle parti di antico impianto e dei morfotipi dell'urbanizzazione contemporanea dello stesso PS e sulla base delle caratteristiche morfologiche, funzionali ed ambientali dei singoli contesti.
2. I tessuti e gli ambiti, riportati nelle Tavole di progetto del PO attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:
- - città antica (U1) con il sotto-ambito
- - fasce verdi esterne alle mura (U1.1)
- - tessuti di antico impianto del capoluogo (U2)
- - altri tessuti di antico impianto (U3)
- - tessuti recenti misti del capoluogo (U4)
- - tessuti residenziali recenti pianificati (U5) con il sotto-ambito dei quartieri unitari (U5.1)
- - altri tessuti residenziali recenti (U6)
- - aree produttive (U7) con i sotto-ambiti
- - area mista di Belvedere (U7.1)
- - area artigianale mista di Selvamaggio (U7.2)
- - rete delle gore e dei corsi d'acqua (U8).
3. Per ciascun tessuto sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del PO o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.
4. All'interno degli ambiti di antica formazione U1 e U2 sono individuati con specifica campitura nelle Tavole di progetto del PO le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico che costituiscono parte integrante dei nuclei e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici.
Dovrà inoltre essere favorita la fruizione pedonale, con opportune misure di limitazione per la circolazione veicolare, in particolare all'interno della Città antica (U1).
5. Il Piano Operativo individua inoltre come verde complementare (rappresentato con specifica campitura nelle tavole di progetto del PO) le aree verdi private che non fanno parte di lotti edificati e che costituiscono parte integrante del sistema del verde urbano e concorrono a incrementare le prestazioni ecologiche in ambito urbano.
Le aree di verde complementare pertanto non possono essere pavimentate o rese impermeabili e all'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata, e sono ammessi esclusivamente opere e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, come individuati dalla normativa regionale; eventuali manufatti esistenti, nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui e sempreché legittimi, possono essere demoliti e ricostruiti con materiali adeguati al contesto intercettando il sedime preesistente, senza incremento di Superficie Coperta e di altezza e senza cambio d'uso.
Tali spazi possono essere utilizzati per la sosta carrabile per una quota non superiore al 30% della superficie totale purché con sistemazioni del suolo permeabili o semipermeabili.
Art. 60 Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree urbane
1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni pertinenziali sono riferiti alle aree che costituiscono pertinenza degli edifici all'interno degli ambiti urbanizzati.
2. Essi devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.
In particolare gli interventi sugli spazi aperti (giardini, aie, orti, cortili, ecc.) di edifici e complessi di matrice storica, nei tessuti di antico impianto e nei resede di pertinenza di fabbricati con disciplina di intervento t1, t2 e t3, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, filari, muri a retta ed altre opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Nel rifacimento e la manutenzione degli stessi si deve prevedere di utilizzare materiali e tecnologie quanto possibile simili a quelli originari.
3. Negli spazi pertinenziali è consentita l'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia con carattere accessorio quali piccoli depositi, casette per attrezzi, legnaie, ricoveri per cani e animali da affezione, caminetti e barbecue, con ingombro massimo di 5 mq. per ciascun resede e altezza massima in gronda di 2 ml., fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, di igiene e di classificazione acustica e nel rispetto dei diritti di terzi.
I manufatti dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo e realizzati principalmente in legno; l'installazione non potrà prevedere alcuna forma di nuova pavimentazione della pertinenza.
4. Sono ammesse altresì le tettoie fotovoltaiche, ovvero quelle in cui la copertura sia costituita dai moduli e dai relativi sistemi di supporto, con struttura costituita da montanti e travi in legno o metallo e non tamponata, libere da tutti i lati e poste in maniera isolata nel resede di pertinenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - nel caso di edifici residenziali devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq. per ogni unità immobiliare; la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un progetto unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva o agrituristici è consentita la installazione di una tettoia per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita;
- - la pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali permeabili o semipermeabili, in coerenza con il contesto di appartenenza; nel caso di resede di matrice storica dovranno essere privilegiati la terra battuta o la ghiaia.
5. La realizzazione di piscine è consentita con esclusione dei tessuti U1 e U2 e di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 e t2 e a condizione che per l'approvvigionamento idrico sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015.
Le piscine e i volumi tecnici necessari al loro funzionamento dovranno essere completamente interrati; sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 0,50 ml. Non è comunque consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 10%.
La costruzione della piscina dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
- - la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
- - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre dei colori della sabbia o, in alternativa, nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia.
6. Nelle aree urbane la realizzazione di recinzioni è di norma consentita adottando forme e materiali coerenti al contesto e, nel caso di edifici e complessi esito di interventi unitari, nel rispetto delle forme e dei materiali caratterizzanti l'unitarietà. Nei tessuti di antico impianto e per edifici e complessi con disciplina di intervento t1, t2 o t3 eventuali nuove recinzioni dovranno essere realizzate in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e/o mattoni a faccia vista o intonacata oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva.
La recinzione potrà avere altezza massima di 2 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio.
7. Il sistema di illuminazione delle aree di pertinenza dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati e comunque sempre opportunamente schermati verso l'alto.
8. Eventuali fonti, fontanili, lavatoi, pozzi, cisterne e manufatti assimilabili di interesse storico, presenti nei resede anche se non specificamente individuati nelle Tavole del PO sono da considerare soggetti alla disciplina di intervento t2, senza possibilità di mutamento di destinazione d'uso.
9. Nelle aree libere e negli spazi pertinenziali sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto esclusivamente nelle aree produttive (U7).
10. Nelle aree produttive (U7) le tavole di progetto del PO individuano (rappresentandoli con specifica campitura) gli spazi scoperti integrativi delle pertinenze private e finalizzati alla qualificazione dei margini e all'ambientazione nel contesto urbano, da effettuarsi con elementi vegetazionali (arborei e/o arbustivi); tali spazi possono essere destinati anche alla sosta carrabile e in tal caso sono ammesse sistemazioni del suolo con pavimentazioni permeabili o semipermeabili.
Art. 61 Città antica (U1)
1. I tessuti U1 corrispondono al centro urbano di antica formazione di Colle Alta, formato da Borgo e Castello. Caratterizzano tali tessuti edifici e complessi edilizi di antica formazione di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, comunque riconosciuti di valore storico-documentale.
Lo “Studio urbanistico per il centro antico” redatto in sede di formazione del primo Regolamento Urbanistico costituisce documentazione conoscitiva di riferimento anche per il Piano Operativo.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a questi tessuti il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 2 (t2) e di tipo 3 (t3). Tutti gli interventi nei tessuti U1 dovranno inoltre rispettare le disposizioni del “Piano del colore e decoro delle facciate”.
3. All'interno dei tessuti U1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio (sotto-categoria b3)
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme
- - turistico-ricettiva limitatamente alle sotto-categorie d1, d2, d5 e d6 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
- - direzionale e di servizio limitatamente alle sotto-categorie e1 e e4 come definite all'art. 12 delle presenti Norme
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. Nella città antica si dovrà privilegiare la pedonalità e la qualificazione degli spazi pubblici e pertanto nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso la funzione commerciale per esercizi di vicinato e attività di somministrazione di alimenti e bevande (c1 e c2) non è richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale relativi al parcheggio di relazione.
È inoltre consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 18.
5. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. e qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.
Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale e comunque senza che questo comporti la creazione di una nuova unità immobiliare.
6. L'ambito U1.1 individua le fasce verdi esterne alle mura - in parte pubbliche - che caratterizzano il versante nord fino a viale della Rimembranza e via F. Livini e il versante sud-est fino a viale Matteotti e via del Cenerone.
In tali aree non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e manufatti per uso privato né la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate, salvo quanto eventualmente strettamente indispensabile alla fruizione pedonale o ciclopedonale. Eventuali manufatti per lo svolgimento di attività di interesse pubblico potranno essere realizzati da parte dell'Amministrazione Comunale in materiali leggeri, anche a carattere permanente ma comunque con tecniche costruttive e modalità esecutive che li rendano reversibili. Dovranno in ogni caso essere tutelati gli elementi del paesaggio agrario storico presenti.
Art. 62 Tessuti di antico impianto del capoluogo (U2)
1. I tessuti U2 corrispondono all'area di Colle in piano, con piazza Arnolfo, da viale Matteotti al ponte di Spugna, a piazza Bartolomeo Scala e al primo tratto di via Armando Diaz, e all'area tra Colle Alta e Borgonuovo.
Anche questi tessuti sono caratterizzati in prevalenza da edifici e complessi edilizi di antica formazione di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie ma comunque riconosciuti di valore storico-documentale.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a questi tessuti il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 2 (t2) e di tipo 3 (t3).
3. All'interno dei tessuti U2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio (sotto-categoria b3)
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme
- - turistico-ricettiva limitatamente alle sotto-categorie d1, d2, d5 e d6 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
- - direzionale e di servizio
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 18.
5. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. e qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.
Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale e comunque senza che questo comporti la creazione di una nuova unità immobiliare.
Art. 63 Altri tessuti di antico impianto (U3)
1. I tessuti U3 comprendono i borghi di antica formazione esterni al capoluogo, spesso corrispondenti ad insediamenti lineari di matrice storica sviluppati lungo le principali direttrici di collegamento territoriale; sono individuati a Gracciano, Campiglia, Castel San Gimignano, Borgatello e Quartaia.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti sono quelle di tipo 3 (t3) e di tipo 4 (t4).
3. All'interno dei tessuti U3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio (sotto-categoria b3)
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme
- - turistico-ricettiva limitatamente alle sotto-categorie d5 e d6 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
- - direzionale e di servizio limitatamente alla sotto-categoria e1 come definita all'art. 12 delle presenti Norme
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 18.
5. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. e qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.
Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale e comunque senza che questo comporti la creazione di una nuova unità immobiliare.
Art. 64 Tessuti recenti misti del capoluogo (U4)
1. I tessuti U4 comprendono insediamenti urbani generalmente di formazione recente caratterizzati da tipologie miste alle quali corrisponde spesso la commistione di più funzioni, oltre a quella residenziale (comunque prevalente), legate anche alla collocazione lungo tracciati viari importanti, con significativa presenza di attrezzature e strutture pubbliche e/o di interesse collettivo.
La disomogeneità che connota questi ambiti deriva anche dalla consistenza di aree originariamente produttive, parte delle quali ancora in attività ma per la maggior parte dismesse o sottoutilizzate o già riconvertite con funzioni residenziali e urbane in genere attraverso profonde trasformazioni nell'impianto, nelle tipologie e nelle architetture.
Interessano in particolare ampi brani del capoluogo: la parte nord (Fabbrichina, Lisciata e Ferriera), le aree centrali da via Martiri della Libertà e Fontibona lungo via XXV aprile e viale dei Mille, con lo Spuntone e Campolungo.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 4 (t4) e di tipo 5 (t5).
3. All'interno dei tessuti U4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio (sotto-categoria b3)
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme; l'insediamento di nuove medie strutture di vendita (c3) è subordinato alla redazione di un progetto unitario convenzionato supportato da adeguate verifiche in merito agli effetti indotti sulla viabilità dai carichi urbanistici aggiuntivi previsti con individuazione delle opere necessarie per il miglioramento della viabilità
- - turistico-ricettiva limitatamente alle sotto-categorie d1 e d2 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
- - direzionale e di servizio
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
Art. 65 Tessuti recenti residenziali pianificati (U5)
1. Nei tessuti U5 rientrano insediamenti residenziali recenti in prevalenza esito di pianificazione attraverso progetti pubblici o interventi privati. Si tratta di tessuti generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale ma spesso connotati da unitarietà e omogeneità di materiali e finiture, tanto da considerarsi definiti nell'immagine e nella conformazione.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 4 (t4) e di tipo 5 (t5).
3. Nel caso dei grandi quartieri unitari (U5.1), cioè Badia e Agrestone, al fine di salvaguardarne l'unitarietà, sono subordinati alla redazione di un progetto di inquadramento che comprenda tutto l'edificio di riferimento i seguenti interventi, semprechè ammessi dalla disciplina di intervento attribuita all'edificio:
- - modifica dei principi compositivi (quali la modifica dei prospetti e delle aperture, degli accessi, dei balconi) e dei caratteri decorativi e di finitura esterni;
- - modifica delle coperture e realizzazione di terrazze a tasca sulle falde prospicienti gli spazi pubblici.
4. All'interno dei tessuti U5, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio (sotto-categoria b3), con esclusione del sotto-ambito U5.1
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme, con esclusione del sotto-ambito U5.1
- - direzionale e di servizio limitatamente alla sotto-categoria e1 come definita all'art. 12 delle presenti Norme
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
5. Nel sotto-ambito U5.1 in ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 70 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.
Art. 66 Altri tessuti recenti residenziali (U6)
1. I tessuti U6 comprendono gli insediamenti urbani di formazione recente e caratterizzati dalla prevalenza della funzione residenziale delle frazioni: Campiglia, Quartaia e Castel San Gimignano
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 5 (t5).
3. All'interno dei tessuti U6, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - direzionale e di servizio limitatamente alla tipologia e1 come definita all'art. 12 delle presenti Norme
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
Art. 67 Aree produttive (U7)
1. Le aree produttive U7 corrispondono agli insediamenti specialistici di carattere prevalentemente industriale e artigianale, che comprendono edifici e complessi edilizi di formazione recente privi di valore architettonico e/o storico-documentale.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 5 (t5) e di tipo 6 (t6).
3. All'interno dei tessuti U7, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - attività industriali e artigianali
- - attività commerciali al dettaglio limitatamente sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme
l'insediamento di nuove medie strutture di vendita (c3) è ammesso esclusivamente nell'area mista di Belvedere (U7.1) ed è subordinato alla redazione di un progetto unitario convenzionato supportato da adeguate verifiche in merito agli effetti indotti sulla viabilità dai carichi urbanistici aggiuntivi previsti con individuazione delle opere necessarie per il miglioramento della viabilità
l'insediamento di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti (c5) è ammesso con esclusione dell'area artigianale mista di Selvamaggio (U7.2) - - attività direzionali e di servizio con esclusione delle sotto-categorie e2 e e4 come definite all'art. 12 delle presenti Norme
- - commerciale all'ingrosso e depositi
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
La destinazione residenziale può essere ammessa limitatamente a necessità di presidio strettamente connesso all'attività (alloggio del custode), con esclusione del sotto-ambito U7.2: è pertanto consentito un solo alloggio di SE non superiore a 80 mq. per unità immobiliare industriale e artigianale esistente all'adozione del PO e con SE non inferiore a 800 mq., previa stipula di vincolo pertinenziale tramite apposito atto d'obbligo.
4. Nel sotto-ambito U7.2 le unità immobiliari esistenti con destinazione residenziale non potranno essere frazionate.
Art. 68 Rete delle gore e dei corsi d'acqua (U8)
1. Le aree U8 comprendono, quali elementi di connessione ambientale, i corsi d'acqua e le gore che attraversano le aree urbanizzate e che svolgono un importante ruolo di equilibrio ambientale e di fornitura di servizi ecosistemici.
2. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, in queste aree non sono ammessi:
- - interventi di trasformazione dello stato dei luoghi che compromettano i caratteri e i servizi ecosistemici che queste aree garantiscono; sono vietati in particolare gli interventi che incidano negativamente sull'integrità e l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita dalla vegetazione ripariale e da altri elementi vegetali lineari, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica;
- - interventi di alterazione significativa della rete delle gore, alle quali è riconosciuto un fondamentale valore identitario e storico-documentale.
3. Gli interventi dovranno favorire il loro riassetto e la loro riqualificazione, anche ai fini del mantenimento ed il ripristino degli equilibri ambientali, in particolare quelli riferiti al rischio idraulico, oltre che per il miglioramento complessivo del paesaggio urbano. Sono per questo favoriti l'incremento di filari alberati e in generale delle masse arboree, finalizzati alla riqualificazione dei margini edificati e alla mitigazione di impatti sulle risorse ambientali e sulla qualità della vita dei residenti.
Gli interventi dovranno inoltre prevedere contestualmente l'individuazione e la depurazione di eventuali scarichi liberi o non adeguatamente trattati, sia urbani che domestici.