Art. 49 Ambito di pertinenza della città antica di Colle di Val d'Elsa

1. L'ambito, individuato dal Piano Strutturale, prevede una disciplina specifica finalizzata alla tutela della città antica conservando le caratteristiche dell'ambito circostante che concorrono alla sua riconoscibilità.

2. In tali aree sono in particolare da salvaguardare il paesaggio agrario tradizionale, la trama dei sentieri, i terrazzamenti e le sistemazioni idraulico-agrarie di valore storico e ambientale, oltre alle visuali e alle relazioni percettive.

3. In tale ambito ricadente nel territorio rurale pertanto non sono consentiti:

  • - nuove abitazioni rurali;
  • - nuovi annessi agricoli;
  • - manufatti aziendali temporanei senza modifiche permanenti al suolo (art. 106 delle presenti Norme);
  • - manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 delle presenti Norme);
  • - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme);
  • - manufatti amatoriali per i cavalli (art. 110 delle presenti Norme);
  • - manufatti per allevamenti amatoriali (art. 111 delle presenti Norme);
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).

4. L'eventuale realizzazione di impianti tecnologici e di pubblica utilità può essere ammessa nel caso si dimostri inequivocabilmente che non sono diversamente localizzabili, adottando comunque soluzioni progettuali finalizzate al migliore inserimento nel contesto e alla mitigazione degli effetti sulla percezione di Colle Alta.

Art. 50 Aree di pertinenza degli aggregati

1. Le aree di pertinenza degli aggregati, in conformità al PTCP, che le sottopone a particolare normativa di tutela paesaggistica, non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici ed al rapporto consolidato tra territorio aperto e insediamenti.

2. In tali aree sono pertanto da conservare la tessitura e le sistemazioni agrarie tradizionali - caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali (vite/ulivo/seminativi), della forma e della dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini in genere coincidenti con la rete scolante principale - e la vegetazione non colturale (es. filari di gelsi, di vite arborata, alberi isolati), al fine di mantenerne il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico.

3. Nelle aree di pertinenza degli aggregati non sono consentiti:

  • - nuove abitazioni rurali;
  • - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).

4. Nuovi annessi agricoli sono ammessi tramite P.A.P.M.A.A. che dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione e con modalità architettoniche coerenti, anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria eventualmente presenti e nel rispetto dei criteri specificati all'art. 13.13 del PTCP e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. a) i nuovi annessi agricoli dovranno essere realizzati in contiguità con l'insediamento esistente, secondo un assetto planimetrico che porti alla costituzione di un vero e proprio nucleo edificato, permettendo il miglior uso della viabilità esistente e rispettando i criteri insediativi di cui al successivo art. 100;
  2. b) si dovrà prevedere l'introduzione di fasce arboree tra aree edificate e spazi aperti che deve essere coerente al contesto e rafforzare il sistema eco-ambientale.

Laddove siano presenti edifici o manufatti sottoutilizzati o dismessi, privi di valore storico, oppure porzioni di complessi - un tempo a servizio dell'agricoltura - comunque privi d'interesse tipologico-documentale, si dovrà procedere prioritariamente al loro recupero o al loro ampliamento.

Art. 51 Aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici

1. Le aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici (BSA), in conformità al PTCP, sono soggette ad una disciplina di tutela che è affidata alle competenze provinciali e che esclude, di norma, ogni forma di nuova edificazione. Qualsiasi previsione di trasformazione, affinché si dimostri coerente con il contesto di riferimento, dovrà essere supportata da adeguati approfondimenti valutativi rispettando criteri e indicazioni contenuti nella norma provinciale.

2. Nelle aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici non sono consentiti:

  • - nuove abitazioni rurali;
  • - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
  • - manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 comma 1 lett. b delle presenti Norme);
  • - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme);
  • - installazione di pannelli fotovoltaici o solari per autoconsumo sul bene generatore.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli o loro ricollocazione in altro luogo all'interno delle aree di pertinenza dei BSA è ammessa a condizione che, attraverso un P.A.P.M.A.A., da assoggettare alle procedure e contenuti di Piano Attuativo, a seguito di specifici studi, si dimostri l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, da valutare attraverso la procedura concertativa di cui all'art.13.14 c. 6 della Disciplina del PTCP e sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del PTCP.

La ricollocazione di annessi agricoli nello stesso sedime è ammessa a condizione che l'intervento sia sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del PTCP.

4. L'installazione di manufatti aziendali temporanei di durata superiore a due anni, di cui al successivo art. 106 comma 3, e di manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 delle presenti Norme) è ammessa se non diversamente collocabili ed a condizione che il centro aziendale ricada all'interno dell'area di pertinenza dei BSA e a condizione che l'intervento sia sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio e valutato sulla base dei criteri dettati dall'art. 13.14 del PTCP.

Gli interventi non dovranno alterare le visuali dei BSA ed in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici esistenti e non si dovranno determinare cesure tra parte edificata e contesto rurale.

5. La realizzazione di manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale di tipologia A, B o C, per gli allevamenti amatoriali e per il ricovero dei cavalli, di cui ai successivi artt. 109-110-111, è ammessa a condizione che l'intervento sia sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio e valutato sulla base dei criteri dettati dall'art. 13.14 del PTCP.

6. Nelle aree di pertinenza dei BSA, nel territorio rurale, sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che siano sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del PTCP:

  1. a) volumi pertinenziali, laddove consentiti dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
  2. b) addizioni volumetriche, laddove consentite dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
  3. c) piscine interrate pertinenziali, alle condizioni dettate dalle presenti Norme.

7. L'eventuale mutamento di destinazione d'uso verso le funzioni individuate dal presente PO è ammissibile solo nei casi in cui risulti compatibile con l'impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati e a condizione che il nuovo uso comporti il rispetto delle tessiture agrarie di valore e dei caratteri storici del contesto.

Art. 52 Viabilità minore di matrice storica e opere di corredo

1. Nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000 sono riportati i tracciati della viabilità minore di matrice storica, riconosciuti quali elementi patrimoniali di particolare significato identitario.

2. Gli interventi che interessano la viabilità minore di matrice storica sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino o compromettano i tracciati nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica o per la sicurezza della circolazione), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e utilizzando per la messa in sicurezza tecniche di ingegneria naturalistica; dovranno in particolare essere evitati circonvallazioni ed innesti (comprese le rotatorie) che ne alterino gli elementi di valore ed i caratteri strutturali/tipologici, nonché le relazioni storiche funzionali tra i tracciati; potranno essere previste, in caso di necessità, apposite piazzole di scambio;
  • - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli…) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale.

3. La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore, garantendo l'integrità percettiva delle eventuali visuali panoramiche.

4. Tabernacoli, edicole e croci votive dovranno essere conservati e, se del caso, ricollocati secondo regole di coerenza con l'impianto originario (incrocio stradale, tratto viario significativo, ecc.).

Art. 53 Strade bianche

1. Le strade bianche rappresentano un patrimonio da tutelare nella sua integrità e consistenza. Fermo restando quanto definito al precedente articolo nel caso di tracciati appartenenti alla viabilità minore di matrice storica, per le strade bianche si dovranno osservare le prescrizioni e gli indirizzi seguenti.

2. Devono essere conservate e, se necessario, ripristinate:

  • - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • - le alberature segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati.

3. Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse tecniche nuove purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

4. Sono consentiti interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:

  • - in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
  • - in presenza di pendenze molto elevate;
  • - ove strettamente necessario per la sicurezza del transito.

In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

5. Eventuali variazioni ai tracciati esistenti sono possibili sulla base di inderogabili necessità volte a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza, oppure per ripristinare un percorso storico, tenendo conto del miglior inserimento ambientale e paesaggistico e sono sottoposte ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio.

Tali variazioni devono comunque essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture e dotazione vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno.

Art. 54 Visuali panoramiche di particolare rilevanza paesaggistica

1. Nei punti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelate le aperture visuali, evitando la realizzazione di opere che le ostacolino e verificando che la segnaletica e i corredi agli impianti stradali, compresi gli accessi e le sistemazioni lungo strada, non interferiscano negativamente con l'integrità percettiva delle visuali.

2. Potrà essere valutata l'opportunità di predisporre slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza, purché ciò non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.

3. La localizzazione dei tratti della viabilità principale e dei punti lungo tali percorsi connotati da visuali panoramiche di particolare rilevanza paesaggistica è riportata nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000.

Art. 55 Formazioni vegetali e specie tipiche, alberi monumentali

1. A garanzia di un corretto inserimento paesistico negli interventi consentiti dal PO si deve fare riferimento alle formazioni vegetali e alle specie tipiche. La scelta delle specie dovrà comunque essere sempre orientata dalla peculiarità del contesto, dalle condizioni microclimatiche e dalle capacità manutentive.

Anche i tappeti erbosi e i bordi dovrebbero essere realizzati evitando effetti dissonanti. Il prato rustico risulta in genere più consono dei prati monospecifici a taglio frequente che necessitano di interventi di irrigazione molto consistenti. Gli elementi ornamentali o disegnati dovrebbero essere calibrati in relazione all'importanza dell'edificio evitando di introdurre elementi impropri rispetto al contesto e il territorio circostante.

2. Sono specie tipiche dei contesti urbani il Leccio e il Tiglio ed inoltre il Platano, il Bagolaro e gli Aceri ornamentali ed altre specie quali peri e ciliegi ornamentali.
Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente curati la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata. In presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si dovrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato.

3. A titolo esemplificativo sono tipiche degli ambienti agricoli, naturali e seminaturali le seguenti specie arboree: acero campestre (Acer campestre), acero minore (Acer monspessulanum), carpino nero (Ostrya carpinifolia), carpino bianco (Carpinus betulus), cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), leccio (Quercus ilex), cipresso (Cupressus sempervirens), gelso (Morus nigra), noce (Juglans regia), olivo (Olea europea), olmo (Ulmus minor), orniello (Fraxinus ornus), salice (Salix viminalis, Salix caprea), sorbo domestico (Sorbus domestica), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), e ontano nero (Alnus glutinosa). Nella progettazione si suggerisce di evitare la banalizzazione del disegno con esteso impianto di cipressi e specie non coerenti con il contesto rurale. È comunque da escludere l'impiego di specie alloctone a sviluppo invasivo quali Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia e altre specie aliene, che dove presenti dovranno preferibilmente essere sostituite.

Sono specie autoctone o tipiche per siepi arboreo-arbustive: prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), ligustro (Ligustrum vulgare), viburno (Viburnum lantana) lentaggine (Viburnum tinus ), alloro (Laurus nobilis), fusaggine (Euonymus europaeus), piracanta (Pyracantha coccinea) e mirto (Myrtus communis). Nella ricostruzione o realizzazione di nuove siepi è comunque da evitare l'impianto di specie quali Prunus laurocerasus, Cupressus leylandi, Pyttosporum spp. e delle specie aliene segnalate.

4. In considerazione dei valori ambientali e culturali riconosciuti, il Piano Operativo tutela gli alberi monumentali, così come definiti dal D.M. 23/10/2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento".
Fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata, non sono in particolare ammessi interventi di nuova edificazione o di installazione di manufatti nelle aree circostanti gli alberi monumentali fino ad una superficie pari ad almeno il doppio dell'area di insidenza della chioma.