Titolo VI Componenti di rilevanza storico-paesaggistica
Art. 49 Ambito di pertinenza della città antica di Colle di Val d'Elsa
1. L'ambito, individuato dal Piano Strutturale, prevede una disciplina specifica finalizzata alla tutela della città antica conservando le caratteristiche dell'ambito circostante che concorrono alla sua riconoscibilità.
2. In tali aree sono in particolare da salvaguardare il paesaggio agrario tradizionale, la trama dei sentieri, i terrazzamenti e le sistemazioni idraulico-agrarie di valore storico e ambientale, oltre alle visuali e alle relazioni percettive.
3. In tale ambito ricadente nel territorio rurale pertanto non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - nuovi annessi agricoli;
- - manufatti aziendali temporanei senza modifiche permanenti al suolo (art. 106 delle presenti Norme);
- - manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 delle presenti Norme);
- - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme);
- - manufatti amatoriali per i cavalli (art. 110 delle presenti Norme);
- - manufatti per allevamenti amatoriali (art. 111 delle presenti Norme);
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
4. L'eventuale realizzazione di impianti tecnologici e di pubblica utilità può essere ammessa nel caso si dimostri inequivocabilmente che non sono diversamente localizzabili, adottando comunque soluzioni progettuali finalizzate al migliore inserimento nel contesto e alla mitigazione degli effetti sulla percezione di Colle Alta.
Art. 50 Aree di pertinenza degli aggregati
1. Le aree di pertinenza degli aggregati, in conformità al PTCP, che le sottopone a particolare normativa di tutela paesaggistica, non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici ed al rapporto consolidato tra territorio aperto e insediamenti.
2. In tali aree sono pertanto da conservare la tessitura e le sistemazioni agrarie tradizionali - caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali (vite/ulivo/seminativi), della forma e della dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini in genere coincidenti con la rete scolante principale - e la vegetazione non colturale (es. filari di gelsi, di vite arborata, alberi isolati), al fine di mantenerne il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico.
3. Nelle aree di pertinenza degli aggregati non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
4. Nuovi annessi agricoli sono ammessi tramite P.A.P.M.A.A. che dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione e con modalità architettoniche coerenti, anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria eventualmente presenti e nel rispetto dei criteri specificati all'art. 13.13 del PTCP e delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) i nuovi annessi agricoli dovranno essere realizzati in contiguità con l'insediamento esistente, secondo un assetto planimetrico che porti alla costituzione di un vero e proprio nucleo edificato, permettendo il miglior uso della viabilità esistente e rispettando i criteri insediativi di cui al successivo art. 100;
- b) si dovrà prevedere l'introduzione di fasce arboree tra aree edificate e spazi aperti che deve essere coerente al contesto e rafforzare il sistema eco-ambientale.
Laddove siano presenti edifici o manufatti sottoutilizzati o dismessi, privi di valore storico, oppure porzioni di complessi - un tempo a servizio dell'agricoltura - comunque privi d'interesse tipologico-documentale, si dovrà procedere prioritariamente al loro recupero o al loro ampliamento.
Art. 51 Aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
1. Le aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici (BSA), in conformità al PTCP, sono soggette ad una disciplina di tutela che è affidata alle competenze provinciali e che esclude, di norma, ogni forma di nuova edificazione. Qualsiasi previsione di trasformazione, affinché si dimostri coerente con il contesto di riferimento, dovrà essere supportata da adeguati approfondimenti valutativi rispettando criteri e indicazioni contenuti nella norma provinciale.
2. Nelle aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
- - manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 comma 1 lett. b delle presenti Norme);
- - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme);
- - installazione di pannelli fotovoltaici o solari per autoconsumo sul bene generatore.
3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli o loro ricollocazione in altro luogo all'interno delle aree di pertinenza dei BSA è ammessa a condizione che, attraverso un P.A.P.M.A.A., da assoggettare alle procedure e contenuti di Piano Attuativo, a seguito di specifici studi, si dimostri l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, da valutare attraverso la procedura concertativa di cui all'art.13.14 c. 6 della Disciplina del PTCP e sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del PTCP.
La ricollocazione di annessi agricoli nello stesso sedime è ammessa a condizione che l'intervento sia sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del PTCP.
4. L'installazione di manufatti aziendali temporanei di durata superiore a due anni, di cui al successivo art. 106 comma 3, e di manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 delle presenti Norme) è ammessa se non diversamente collocabili ed a condizione che il centro aziendale ricada all'interno dell'area di pertinenza dei BSA e a condizione che l'intervento sia sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio e valutato sulla base dei criteri dettati dall'art. 13.14 del PTCP.
Gli interventi non dovranno alterare le visuali dei BSA ed in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici esistenti e non si dovranno determinare cesure tra parte edificata e contesto rurale.
5. La realizzazione di manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale di tipologia A, B o C, per gli allevamenti amatoriali e per il ricovero dei cavalli, di cui ai successivi artt. 109-110-111, è ammessa a condizione che l'intervento sia sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio e valutato sulla base dei criteri dettati dall'art. 13.14 del PTCP.
6. Nelle aree di pertinenza dei BSA, nel territorio rurale, sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che siano sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del PTCP:
- a) volumi pertinenziali, laddove consentiti dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
- b) addizioni volumetriche, laddove consentite dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
- c) piscine interrate pertinenziali, alle condizioni dettate dalle presenti Norme.
7. L'eventuale mutamento di destinazione d'uso verso le funzioni individuate dal presente PO è ammissibile solo nei casi in cui risulti compatibile con l'impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati e a condizione che il nuovo uso comporti il rispetto delle tessiture agrarie di valore e dei caratteri storici del contesto.
Art. 52 Viabilità minore di matrice storica e opere di corredo
1. Nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000 sono riportati i tracciati della viabilità minore di matrice storica, riconosciuti quali elementi patrimoniali di particolare significato identitario.
2. Gli interventi che interessano la viabilità minore di matrice storica sono ammessi a condizione che:
- - non alterino o compromettano i tracciati nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica o per la sicurezza della circolazione), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e utilizzando per la messa in sicurezza tecniche di ingegneria naturalistica; dovranno in particolare essere evitati circonvallazioni ed innesti (comprese le rotatorie) che ne alterino gli elementi di valore ed i caratteri strutturali/tipologici, nonché le relazioni storiche funzionali tra i tracciati; potranno essere previste, in caso di necessità, apposite piazzole di scambio;
- - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli…) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
- - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale.
3. La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore, garantendo l'integrità percettiva delle eventuali visuali panoramiche.
4. Tabernacoli, edicole e croci votive dovranno essere conservati e, se del caso, ricollocati secondo regole di coerenza con l'impianto originario (incrocio stradale, tratto viario significativo, ecc.).
Art. 53 Strade bianche
1. Le strade bianche rappresentano un patrimonio da tutelare nella sua integrità e consistenza. Fermo restando quanto definito al precedente articolo nel caso di tracciati appartenenti alla viabilità minore di matrice storica, per le strade bianche si dovranno osservare le prescrizioni e gli indirizzi seguenti.
2. Devono essere conservate e, se necessario, ripristinate:
- - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
- - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
- - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
- - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
- - le alberature segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati.
3. Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse tecniche nuove purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.
4. Sono consentiti interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:
- - in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
- - in presenza di pendenze molto elevate;
- - ove strettamente necessario per la sicurezza del transito.
In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.
5. Eventuali variazioni ai tracciati esistenti sono possibili sulla base di inderogabili necessità volte a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza, oppure per ripristinare un percorso storico, tenendo conto del miglior inserimento ambientale e paesaggistico e sono sottoposte ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio.
Tali variazioni devono comunque essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture e dotazione vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno.
Art. 54 Visuali panoramiche di particolare rilevanza paesaggistica
1. Nei punti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelate le aperture visuali, evitando la realizzazione di opere che le ostacolino e verificando che la segnaletica e i corredi agli impianti stradali, compresi gli accessi e le sistemazioni lungo strada, non interferiscano negativamente con l'integrità percettiva delle visuali.
2. Potrà essere valutata l'opportunità di predisporre slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza, purché ciò non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.
3. La localizzazione dei tratti della viabilità principale e dei punti lungo tali percorsi connotati da visuali panoramiche di particolare rilevanza paesaggistica è riportata nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000.
Art. 55 Formazioni vegetali e specie tipiche, alberi monumentali
1. A garanzia di un corretto inserimento paesistico negli interventi consentiti dal PO si deve fare riferimento alle formazioni vegetali e alle specie tipiche. La scelta delle specie dovrà comunque essere sempre orientata dalla peculiarità del contesto, dalle condizioni microclimatiche e dalle capacità manutentive.
Anche i tappeti erbosi e i bordi dovrebbero essere realizzati evitando effetti dissonanti. Il prato rustico risulta in genere più consono dei prati monospecifici a taglio frequente che necessitano di interventi di irrigazione molto consistenti. Gli elementi ornamentali o disegnati dovrebbero essere calibrati in relazione all'importanza dell'edificio evitando di introdurre elementi impropri rispetto al contesto e il territorio circostante.
2. Sono specie tipiche dei contesti urbani il Leccio e il Tiglio ed inoltre il Platano, il Bagolaro e gli Aceri ornamentali ed altre specie quali peri e ciliegi ornamentali.
Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente curati la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata. In presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si dovrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato.
3. A titolo esemplificativo sono tipiche degli ambienti agricoli, naturali e seminaturali le seguenti specie arboree: acero campestre (Acer campestre), acero minore (Acer monspessulanum), carpino nero (Ostrya carpinifolia), carpino bianco (Carpinus betulus), cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), leccio (Quercus ilex), cipresso (Cupressus sempervirens), gelso (Morus nigra), noce (Juglans regia), olivo (Olea europea), olmo (Ulmus minor), orniello (Fraxinus ornus), salice (Salix viminalis, Salix caprea), sorbo domestico (Sorbus domestica), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), e ontano nero (Alnus glutinosa). Nella progettazione si suggerisce di evitare la banalizzazione del disegno con esteso impianto di cipressi e specie non coerenti con il contesto rurale. È comunque da escludere l'impiego di specie alloctone a sviluppo invasivo quali Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia e altre specie aliene, che dove presenti dovranno preferibilmente essere sostituite.
Sono specie autoctone o tipiche per siepi arboreo-arbustive: prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), ligustro (Ligustrum vulgare), viburno (Viburnum lantana) lentaggine (Viburnum tinus ), alloro (Laurus nobilis), fusaggine (Euonymus europaeus), piracanta (Pyracantha coccinea) e mirto (Myrtus communis). Nella ricostruzione o realizzazione di nuove siepi è comunque da evitare l'impianto di specie quali Prunus laurocerasus, Cupressus leylandi, Pyttosporum spp. e delle specie aliene segnalate.
4. In considerazione dei valori ambientali e culturali riconosciuti, il Piano Operativo tutela gli alberi monumentali, così come definiti dal D.M. 23/10/2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento".
Fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata, non sono in particolare ammessi interventi di nuova edificazione o di installazione di manufatti nelle aree circostanti gli alberi monumentali fino ad una superficie pari ad almeno il doppio dell'area di insidenza della chioma.
Titolo VII Mobilità
Art. 56 Viabilità principale
1. Il PO individua i principali tracciati stradali della rete viaria, con esclusione delle strade appartenenti alla viabilità locale e degli altri percorsi di distribuzione interna agli insediamenti. La viabilità principale comprende il tracciato del Raccordo Siena-Firenze (M1) e i tracciati provinciali e comunali di collegamento tra i centri abitati e le aree produttive all'interno del territorio comunale e dei Comuni contermini (M2).
In tali strade sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.
2. Nei tratti urbani (M2.1) dovranno essere adottate specifiche misure per il miglioramento della sicurezza, in particolare a favore della componente pedonale e ciclistica, anche con strumenti di moderazione del traffico che comportino il ridisegno della sezione stradale.
3. Al fine di mantenere una connettività ecologica almeno parziale, superando la barriera lineare costituita dal tracciato stradale (in particolare nel caso del Raccordo Siena-Firenze), dovranno essere tutelati e se possibile riqualificati i passaggi faunistici costituiti da sottopassi o sovrappassi, adattando in senso ecologico le strutture esistenti; negli interventi sui manufatti stradali, è auspicabile inoltre la creazione di ulteriori passaggi faunistici.
Art. 57 Rete escursionistica
1. Nelle Tavole di progetto del PO è individuata la rete dei principali percorsi escursionistici, orientata prioritariamente alla fruizione pedonale e ciclabile. Fanno parte della rete escursionistica:
- - il percorso ciclopedonale Colle-Poggibonsi;
- - il percorso “Bacio” (a nord del centro antico);
- - il percorso “Solatio” (a sud del centro antico);
- - il Sentierelsa (lungo il tratto urbano del fiume Elsa);
- - la Via Francigena e la variante alla Via Francigena (per Quartaia);
- - il percorso “Eccellenza in Etruria”.
2. I percorsi non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, ma per tali itinerari dovrà essere garantita la percorribilità pubblica.
Ove localizzati su strade carrabili, in particolare se appartenenti alla viabilità principale, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione pedonale e ciclabile, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni.
3. È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti adeguati alla fruizione pubblica e previsti dalle normative; i tracciati non dovranno interferire con la tutela degli habitat e degli elementi della rete ecologica, escludendo in ogni caso la localizzazione nelle fasce ripariali o in altri habitat di particolare pregio.
4. Oltre al ruolo di percorso escursionistico principale e di interesse generale - riconosciuto a livello europeo -, la Via Francigena assume anche una preminente valenza paesistica da tutelare specificamente, pertanto lungo il tracciato della Via Francigena e della variante per Quartaia nella fascia di 40 ml. (20 ml. per parte rispetto all'asse del tracciato) nel territorio rurale non è consentita la realizzazione di nuovi edifici e manufatti - disciplinati al Capo IV del Titolo IX delle presenti Norme -, ad eccezione di eventuali manufatti per l'escursionismo di cui al successivo art. 113. All'interno di tale fascia - come individuata nelle Tavole di progetto del PO - non sono quindi ammessi nuove abitazioni rurali, nuovi annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A., manufatti aziendali temporanei senza modifiche permanenti al suolo, manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo, manufatti per l'agricoltura amatoriale, manufatti amatoriali per i cavalli, manufatti per allevamenti amatoriali e manufatti a supporto dell'attività venatoria.
Art. 58 Percorsi ciclabili e ciclopedonali
1. Nelle Tavole di progetto del PO sono individuati i principali percorsi della rete ciclabile e ciclopedonale alternativa alla mobilità veicolare, complementare alla rete escursionistica di cui al precedente articolo.
È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti adeguati alla fruizione pubblica e previsti dalle normative; i tracciati non dovranno interferire con la tutela degli habitat e degli elementi della rete ecologica, escludendo in ogni caso la localizzazione nelle fasce ripariali o in altri habitat di particolare pregio.
2. I percorsi non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio.
Ove localizzati su strade carrabili, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione pedonale e ciclabile, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni.
Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, alberature, sedute, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante, in modo da agevolare il transito e facilitare la percezione degli spazi.
Titolo VIII Territorio urbanizzato
Art. 59 Criteri di articolazione delle aree urbane
1. Le aree urbane del Comune di Colle di Val d'Elsa sono individuate all'interno del territorio urbanizzato definito dal Piano Strutturale e sono articolate in tessuti e ambiti a partire dal riconoscimento delle parti di antico impianto e dei morfotipi dell'urbanizzazione contemporanea dello stesso PS e sulla base delle caratteristiche morfologiche, funzionali ed ambientali dei singoli contesti.
2. I tessuti e gli ambiti, riportati nelle Tavole di progetto del PO attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:
- - città antica (U1) con il sotto-ambito
- - fasce verdi esterne alle mura (U1.1)
- - tessuti di antico impianto del capoluogo (U2)
- - altri tessuti di antico impianto (U3)
- - tessuti recenti misti del capoluogo (U4)
- - tessuti residenziali recenti pianificati (U5) con il sotto-ambito dei quartieri unitari (U5.1)
- - altri tessuti residenziali recenti (U6)
- - aree produttive (U7) con i sotto-ambiti
- - area mista di Belvedere (U7.1)
- - area artigianale mista di Selvamaggio (U7.2)
- - rete delle gore e dei corsi d'acqua (U8).
3. Per ciascun tessuto sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del PO o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.
4. All'interno degli ambiti di antica formazione U1 e U2 sono individuati con specifica campitura nelle Tavole di progetto del PO le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico che costituiscono parte integrante dei nuclei e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici.
Dovrà inoltre essere favorita la fruizione pedonale, con opportune misure di limitazione per la circolazione veicolare, in particolare all'interno della Città antica (U1).
5. Il Piano Operativo individua inoltre come verde complementare (rappresentato con specifica campitura nelle tavole di progetto del PO) le aree verdi private che non fanno parte di lotti edificati e che costituiscono parte integrante del sistema del verde urbano e concorrono a incrementare le prestazioni ecologiche in ambito urbano.
Le aree di verde complementare pertanto non possono essere pavimentate o rese impermeabili e all'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata, e sono ammessi esclusivamente opere e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, come individuati dalla normativa regionale; eventuali manufatti esistenti, nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui e sempreché legittimi, possono essere demoliti e ricostruiti con materiali adeguati al contesto intercettando il sedime preesistente, senza incremento di Superficie Coperta e di altezza e senza cambio d'uso.
Tali spazi possono essere utilizzati per la sosta carrabile per una quota non superiore al 30% della superficie totale purché con sistemazioni del suolo permeabili o semipermeabili.
Art. 60 Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree urbane
1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni pertinenziali sono riferiti alle aree che costituiscono pertinenza degli edifici all'interno degli ambiti urbanizzati.
2. Essi devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.
In particolare gli interventi sugli spazi aperti (giardini, aie, orti, cortili, ecc.) di edifici e complessi di matrice storica, nei tessuti di antico impianto e nei resede di pertinenza di fabbricati con disciplina di intervento t1, t2 e t3, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, filari, muri a retta ed altre opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Nel rifacimento e la manutenzione degli stessi si deve prevedere di utilizzare materiali e tecnologie quanto possibile simili a quelli originari.
3. Negli spazi pertinenziali è consentita l'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia con carattere accessorio quali piccoli depositi, casette per attrezzi, legnaie, ricoveri per cani e animali da affezione, caminetti e barbecue, con ingombro massimo di 5 mq. per ciascun resede e altezza massima in gronda di 2 ml., fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, di igiene e di classificazione acustica e nel rispetto dei diritti di terzi.
I manufatti dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo e realizzati principalmente in legno; l'installazione non potrà prevedere alcuna forma di nuova pavimentazione della pertinenza.
4. Sono ammesse altresì le tettoie fotovoltaiche, ovvero quelle in cui la copertura sia costituita dai moduli e dai relativi sistemi di supporto, con struttura costituita da montanti e travi in legno o metallo e non tamponata, libere da tutti i lati e poste in maniera isolata nel resede di pertinenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - nel caso di edifici residenziali devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq. per ogni unità immobiliare; la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un progetto unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva o agrituristici è consentita la installazione di una tettoia per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita;
- - la pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali permeabili o semipermeabili, in coerenza con il contesto di appartenenza; nel caso di resede di matrice storica dovranno essere privilegiati la terra battuta o la ghiaia.
5. La realizzazione di piscine è consentita con esclusione dei tessuti U1 e U2 e di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 e t2 e a condizione che per l'approvvigionamento idrico sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015.
Le piscine e i volumi tecnici necessari al loro funzionamento dovranno essere completamente interrati; sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 0,50 ml. Non è comunque consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 10%.
La costruzione della piscina dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
- - la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
- - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre dei colori della sabbia o, in alternativa, nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia.
6. Nelle aree urbane la realizzazione di recinzioni è di norma consentita adottando forme e materiali coerenti al contesto e, nel caso di edifici e complessi esito di interventi unitari, nel rispetto delle forme e dei materiali caratterizzanti l'unitarietà. Nei tessuti di antico impianto e per edifici e complessi con disciplina di intervento t1, t2 o t3 eventuali nuove recinzioni dovranno essere realizzate in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e/o mattoni a faccia vista o intonacata oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva.
La recinzione potrà avere altezza massima di 2 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio.
7. Il sistema di illuminazione delle aree di pertinenza dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati e comunque sempre opportunamente schermati verso l'alto.
8. Eventuali fonti, fontanili, lavatoi, pozzi, cisterne e manufatti assimilabili di interesse storico, presenti nei resede anche se non specificamente individuati nelle Tavole del PO sono da considerare soggetti alla disciplina di intervento t2, senza possibilità di mutamento di destinazione d'uso.
9. Nelle aree libere e negli spazi pertinenziali sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto esclusivamente nelle aree produttive (U7).
10. Nelle aree produttive (U7) le tavole di progetto del PO individuano (rappresentandoli con specifica campitura) gli spazi scoperti integrativi delle pertinenze private e finalizzati alla qualificazione dei margini e all'ambientazione nel contesto urbano, da effettuarsi con elementi vegetazionali (arborei e/o arbustivi); tali spazi possono essere destinati anche alla sosta carrabile e in tal caso sono ammesse sistemazioni del suolo con pavimentazioni permeabili o semipermeabili.
Art. 61 Città antica (U1)
1. I tessuti U1 corrispondono al centro urbano di antica formazione di Colle Alta, formato da Borgo e Castello. Caratterizzano tali tessuti edifici e complessi edilizi di antica formazione di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, comunque riconosciuti di valore storico-documentale.
Lo “Studio urbanistico per il centro antico” redatto in sede di formazione del primo Regolamento Urbanistico costituisce documentazione conoscitiva di riferimento anche per il Piano Operativo.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a questi tessuti il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 2 (t2) e di tipo 3 (t3). Tutti gli interventi nei tessuti U1 dovranno inoltre rispettare le disposizioni del “Piano del colore e decoro delle facciate”.
3. All'interno dei tessuti U1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio (sotto-categoria b3)
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme
- - turistico-ricettiva limitatamente alle sotto-categorie d1, d2, d5 e d6 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
- - direzionale e di servizio limitatamente alle sotto-categorie e1 e e4 come definite all'art. 12 delle presenti Norme
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. Nella città antica si dovrà privilegiare la pedonalità e la qualificazione degli spazi pubblici e pertanto nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso la funzione commerciale per esercizi di vicinato e attività di somministrazione di alimenti e bevande (c1 e c2) non è richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale relativi al parcheggio di relazione.
È inoltre consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 18.
5. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. e qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.
Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale e comunque senza che questo comporti la creazione di una nuova unità immobiliare.
6. L'ambito U1.1 individua le fasce verdi esterne alle mura - in parte pubbliche - che caratterizzano il versante nord fino a viale della Rimembranza e via F. Livini e il versante sud-est fino a viale Matteotti e via del Cenerone.
In tali aree non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e manufatti per uso privato né la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate, salvo quanto eventualmente strettamente indispensabile alla fruizione pedonale o ciclopedonale. Eventuali manufatti per lo svolgimento di attività di interesse pubblico potranno essere realizzati da parte dell'Amministrazione Comunale in materiali leggeri, anche a carattere permanente ma comunque con tecniche costruttive e modalità esecutive che li rendano reversibili. Dovranno in ogni caso essere tutelati gli elementi del paesaggio agrario storico presenti.
Art. 62 Tessuti di antico impianto del capoluogo (U2)
1. I tessuti U2 corrispondono all'area di Colle in piano, con piazza Arnolfo, da viale Matteotti al ponte di Spugna, a piazza Bartolomeo Scala e al primo tratto di via Armando Diaz, e all'area tra Colle Alta e Borgonuovo.
Anche questi tessuti sono caratterizzati in prevalenza da edifici e complessi edilizi di antica formazione di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie ma comunque riconosciuti di valore storico-documentale.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a questi tessuti il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 2 (t2) e di tipo 3 (t3).
3. All'interno dei tessuti U2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio (sotto-categoria b3)
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme
- - turistico-ricettiva limitatamente alle sotto-categorie d1, d2, d5 e d6 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
- - direzionale e di servizio
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 18.
5. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. e qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.
Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale e comunque senza che questo comporti la creazione di una nuova unità immobiliare.
Art. 63 Altri tessuti di antico impianto (U3)
1. I tessuti U3 comprendono i borghi di antica formazione esterni al capoluogo, spesso corrispondenti ad insediamenti lineari di matrice storica sviluppati lungo le principali direttrici di collegamento territoriale; sono individuati a Gracciano, Campiglia, Castel San Gimignano, Borgatello e Quartaia.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti sono quelle di tipo 3 (t3) e di tipo 4 (t4).
3. All'interno dei tessuti U3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio (sotto-categoria b3)
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme
- - turistico-ricettiva limitatamente alle sotto-categorie d5 e d6 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
- - direzionale e di servizio limitatamente alla sotto-categoria e1 come definita all'art. 12 delle presenti Norme
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 18.
5. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. e qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.
Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale e comunque senza che questo comporti la creazione di una nuova unità immobiliare.
Art. 64 Tessuti recenti misti del capoluogo (U4)
1. I tessuti U4 comprendono insediamenti urbani generalmente di formazione recente caratterizzati da tipologie miste alle quali corrisponde spesso la commistione di più funzioni, oltre a quella residenziale (comunque prevalente), legate anche alla collocazione lungo tracciati viari importanti, con significativa presenza di attrezzature e strutture pubbliche e/o di interesse collettivo.
La disomogeneità che connota questi ambiti deriva anche dalla consistenza di aree originariamente produttive, parte delle quali ancora in attività ma per la maggior parte dismesse o sottoutilizzate o già riconvertite con funzioni residenziali e urbane in genere attraverso profonde trasformazioni nell'impianto, nelle tipologie e nelle architetture.
Interessano in particolare ampi brani del capoluogo: la parte nord (Fabbrichina, Lisciata e Ferriera), le aree centrali da via Martiri della Libertà e Fontibona lungo via XXV aprile e viale dei Mille, con lo Spuntone e Campolungo.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 4 (t4) e di tipo 5 (t5).
3. All'interno dei tessuti U4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio (sotto-categoria b3)
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme; l'insediamento di nuove medie strutture di vendita (c3) è subordinato alla redazione di un progetto unitario convenzionato supportato da adeguate verifiche in merito agli effetti indotti sulla viabilità dai carichi urbanistici aggiuntivi previsti con individuazione delle opere necessarie per il miglioramento della viabilità
- - turistico-ricettiva limitatamente alle sotto-categorie d1 e d2 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
- - direzionale e di servizio
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
Art. 65 Tessuti recenti residenziali pianificati (U5)
1. Nei tessuti U5 rientrano insediamenti residenziali recenti in prevalenza esito di pianificazione attraverso progetti pubblici o interventi privati. Si tratta di tessuti generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale ma spesso connotati da unitarietà e omogeneità di materiali e finiture, tanto da considerarsi definiti nell'immagine e nella conformazione.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 4 (t4) e di tipo 5 (t5).
3. Nel caso dei grandi quartieri unitari (U5.1), cioè Badia e Agrestone, al fine di salvaguardarne l'unitarietà, sono subordinati alla redazione di un progetto di inquadramento che comprenda tutto l'edificio di riferimento i seguenti interventi, semprechè ammessi dalla disciplina di intervento attribuita all'edificio:
- - modifica dei principi compositivi (quali la modifica dei prospetti e delle aperture, degli accessi, dei balconi) e dei caratteri decorativi e di finitura esterni;
- - modifica delle coperture e realizzazione di terrazze a tasca sulle falde prospicienti gli spazi pubblici.
4. All'interno dei tessuti U5, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio (sotto-categoria b3), con esclusione del sotto-ambito U5.1
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme, con esclusione del sotto-ambito U5.1
- - direzionale e di servizio limitatamente alla sotto-categoria e1 come definita all'art. 12 delle presenti Norme
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
5. Nel sotto-ambito U5.1 in ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 70 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.
Art. 66 Altri tessuti recenti residenziali (U6)
1. I tessuti U6 comprendono gli insediamenti urbani di formazione recente e caratterizzati dalla prevalenza della funzione residenziale delle frazioni: Campiglia, Quartaia e Castel San Gimignano
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 5 (t5).
3. All'interno dei tessuti U6, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - direzionale e di servizio limitatamente alla tipologia e1 come definita all'art. 12 delle presenti Norme
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
Art. 67 Aree produttive (U7)
1. Le aree produttive U7 corrispondono agli insediamenti specialistici di carattere prevalentemente industriale e artigianale, che comprendono edifici e complessi edilizi di formazione recente privi di valore architettonico e/o storico-documentale.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 5 (t5) e di tipo 6 (t6).
3. All'interno dei tessuti U7, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - attività industriali e artigianali
- - attività commerciali al dettaglio limitatamente sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme
l'insediamento di nuove medie strutture di vendita (c3) è ammesso esclusivamente nell'area mista di Belvedere (U7.1) ed è subordinato alla redazione di un progetto unitario convenzionato supportato da adeguate verifiche in merito agli effetti indotti sulla viabilità dai carichi urbanistici aggiuntivi previsti con individuazione delle opere necessarie per il miglioramento della viabilità
l'insediamento di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti (c5) è ammesso con esclusione dell'area artigianale mista di Selvamaggio (U7.2) - - attività direzionali e di servizio con esclusione delle sotto-categorie e2 e e4 come definite all'art. 12 delle presenti Norme
- - commerciale all'ingrosso e depositi
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
La destinazione residenziale può essere ammessa limitatamente a necessità di presidio strettamente connesso all'attività (alloggio del custode), con esclusione del sotto-ambito U7.2: è pertanto consentito un solo alloggio di SE non superiore a 80 mq. per unità immobiliare industriale e artigianale esistente all'adozione del PO e con SE non inferiore a 800 mq., previa stipula di vincolo pertinenziale tramite apposito atto d'obbligo.
4. Nel sotto-ambito U7.2 le unità immobiliari esistenti con destinazione residenziale non potranno essere frazionate.
Art. 68 Rete delle gore e dei corsi d'acqua (U8)
1. Le aree U8 comprendono, quali elementi di connessione ambientale, i corsi d'acqua e le gore che attraversano le aree urbanizzate e che svolgono un importante ruolo di equilibrio ambientale e di fornitura di servizi ecosistemici.
2. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, in queste aree non sono ammessi:
- - interventi di trasformazione dello stato dei luoghi che compromettano i caratteri e i servizi ecosistemici che queste aree garantiscono; sono vietati in particolare gli interventi che incidano negativamente sull'integrità e l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita dalla vegetazione ripariale e da altri elementi vegetali lineari, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica;
- - interventi di alterazione significativa della rete delle gore, alle quali è riconosciuto un fondamentale valore identitario e storico-documentale.
3. Gli interventi dovranno favorire il loro riassetto e la loro riqualificazione, anche ai fini del mantenimento ed il ripristino degli equilibri ambientali, in particolare quelli riferiti al rischio idraulico, oltre che per il miglioramento complessivo del paesaggio urbano. Sono per questo favoriti l'incremento di filari alberati e in generale delle masse arboree, finalizzati alla riqualificazione dei margini edificati e alla mitigazione di impatti sulle risorse ambientali e sulla qualità della vita dei residenti.
Gli interventi dovranno inoltre prevedere contestualmente l'individuazione e la depurazione di eventuali scarichi liberi o non adeguatamente trattati, sia urbani che domestici.
Titolo IX Territorio rurale
Capo I Articolazione del territorio rurale e disposizioni generali
Art. 69 Criteri di articolazione del territorio rurale
1. Il territorio rurale è articolato sulla base dell'insieme degli elementi caratterizzanti riconosciuti attraverso la lettura delle Invarianti del PIT-PPR, come recepite ed approfondite dal Piano Strutturale. Tale articolazione fa in particolare riferimento all'individuazione della struttura agraria e della struttura ecosistemica, distinguendo quindi, ai fini dell'applicazione delle discipline del presente Titolo, i seguenti ambiti:
- - fascia collinare dei grandi boschi continui (R1)
- - ambiti collinari dei boschi con presenza di coltivazioni (R2)
- - ambiti del mosaico colturale boscato e degli ecosistemi ripariali (R3)
- - ambiti collinari dei mosaici di macchie e boschi e coltivazioni (R4)
- - ambito collinare coltivato e della viticoltura con mosaici di macchie e boschi (R5)
- - ambito del mosaico colturale complesso a maglia fitta (R6)
- - ambito dei campi chiusi (R7)
- - ambiti dell'associazione tra seminativo e vigneto (R8)
- - ambito collinare dei seminativi semplificati (R9)
- - ambiti di fondovalle dei seminativi semplificati (R10)
- - ambito dell'ecosistema fluviale dell'Elsa (parco fluviale) (R11) con il sotto-ambito R11.1, riferito al tratto centrale, con più dirette relazioni con l'insediamento urbano.
Gli ambiti sono riportati nelle Tavole di progetto del P.O. attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso).
2. L'ambito R1 comprende l'ampia fascia ovest caratterizzata dalle formazioni forestali di maggiore maturità e qualità che con continuità si sviluppano da Monte Pilleri verso Quartaia, insieme a mosaici di macchia e bosco e mosaici agrari complessi dove il bosco si insinua diffusamente nei coltivi; significativa è la presenza di aree agricole relittuali tendenti alla rinaturalizzazione e ex coltivi in abbandono e ricolonizzati da vegetazione arbustiva/arborea.
3. L'ambito R2 individua gli altri contesti (Poggio di Caio e il versante a nord di Querceto, la zona di Casa Faeto, il versante collinare nord tra Quartaia e Pian dell'Olmino), meno estesi e tra loro non continui, con prevalente prevalenza di boschi ai quali si inframmezza, dai margini, il mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari e i seminativi semplificati di pianura.
4. L'ambito R3 individua la grande corona a nord, dominata dagli ecosistemi fluviali, ripariali e planiziali a prevalenza di boschi e dal mosaico colturale boscato, che comprende la fascia incisa dal fondovalle stretto lungo il confine comunale, il corso del torrente Foci e Pian del Bottino fino a Coneo e la serie di rilievi che da Bibbiano raggiungono la città caratterizzando l'intorno di Colle Alta e poi il bordo ovest fino all'Agrestone.
5. L'ambito R4 corrisponde all'area della Montagnola, con il Monte Vasone, con Collalto, e il poggio con Paurano e le Ville, dove al bosco a ai mosaici di macchie, arbusteti e garighe si alternano i paesaggi collinari tradizionali con prevalenza di seminativo e oliveto e seminativi semplificati in aree a bassa pressione insediativa.
6. L'ambito R5 comprende la collina a sud della Volterrana da Castel San Gimignano verso Coneo, composta in prevalenza da seminativi semplificati in aree a bassa pressione insediativa, con fasce di formazioni forestali o di macchie e boschi ed aree agricole con i caratteristici mosaici di seminativo e oliveto, oltre all'area connotata dalla viticoltura specializzata.
7. L'ambito R6 comprende il quadrante delle aree dell'altopiano e della pianura da Borgatello e Campiglia fino a Onci, caratterizzato dal mosaico colturale complesso a maglia fitta, con forte impronta tradizionale e generalmente alto grado di diversificazione e infrastrutturazione ecologica.
8. L'ambito R7 identifica la zona di Quartaia ed è caratterizzato dalla presenza di seminativi e prati permanenti ad elevata densità di siepi e filari alberati, una delle tipologie agroforestali di maggiore valore ecologico e paesaggistico.
9. L'ambito R8 comprende tutto il territorio a est del corso dell'Elsa e la zona intorno a Mensanello, connotati dal paesaggio agrario dell'associazione tra seminativo e vigneto, con colture più o meno intensive, dove permangono relittuali nuclei forestali, elementi vegetali lineari, piccoli nuclei di coltivi in abbandono ed arbusteti.
10. L'ambito R9 comprende le pendici collinari con gli insediamenti rurali di matrice antica quali Santinovo, Lano e Motrena e i fondovalle interclusi del Botro degli Strulli e del Botro ai Colli e ed è caratterizzato dalla presenza di un paesaggio rurale a maglia larga e a dominanza di seminativi, con sporadiche dotazioni ecologiche, perlopiù costituite da esigua vegetazione arborea o arbustiva presente lungo il reticolo idrografico minore.
11. L'ambito R10 individua il tratto meridionale del fiume Elsa, completamente esterno ai contesti urbani, e il fondovalle del torrente Senna, un territorio a bassa densità insediativa anch'esso connotato dalla presenza di un paesaggio rurale di pianura a maglia larga e a dominanza di seminativi, con dotazioni ecologiche generalmente scarse ma con presenza di vegetazione spondale lineare di tipo arboreo, arbustivo o erbaceo.
12. L'ambito R11 infine è costituito dal tratto settentrionale e centrale dell'Elsa, che comprende il il Parco fluviale dell'Alta Valdelsa e i contesti fluviali collegati al corso dell'Elsa; si tratta di un ambito largamente caratterizzato da valenza paesaggistica, naturalistica ed ecologica ma anche storica ed identitaria e allo stesso tempo strettamente integrato all'ambiente urbano, in particolare nelle parti che attraversano la città e che con questa si relazionano, individuate dal sotto-ambito R11.1, principalmente vocato a ospitare, compatibilmente con la tutela del fiume, anche funzioni a carattere ricreativo e per il tempo libero, attività didattiche, scientifiche e di educazione ambientale.
Art. 70 Disposizioni generali per il territorio rurale
1. In tutto il territorio rurale devono essere mantenuti e ove possibile ripristinati nei loro caratteri formali e funzionali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario:
- - i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
- - le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque e la presenza di stagni ed invasi;
- - la viabilità poderale ed interpoderale;
- - le siepi arboreo-arbustive;
- - i filari arborati, gli alberi camporili a delimitazione dei campi e gli alberi camporili isolati;
- - i viali alberati.
Eventuali trasformazioni degli elementi sopra indicati potranno essere ammesse se corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.
Qualora tali aree ed elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A. o facciano parte di piani o progetti che comportano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici e delle aree, dovranno esserne forniti dettagliato censimento e descrizione. Il progetto, oltre al mantenimento e/o al recupero delle emergenze paesaggistiche e delle formazioni vegetali di pregio, dovrà prevedere l'eliminazione degli elementi decontestualizzati e di degrado.
2. Negli interventi dovrà essere sempre garantita la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, nonché la manutenzione ed il ripristino di siepi ed altri elementi vegetali e di arredo.
3. Per i nuclei e le case isolate e negli interventi previsti in aree sprovviste di pubblica fognatura i sistemi di trattamento dovranno essere compresi tra quelli appropriati individuati dal D.P.G.R. 46/R/2008, scelti anche con l'obiettivo di tutelare le acque sotterranee.
4. È consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola, purché con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali, evitando comunque l'uso di prodotti impermeabilizzanti.
Le nuove strade interpoderali devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture e dotazione vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno.
5. La collocazione di parcheggi a raso ad uso privato nel territorio rurale, nonché le relative viabilità di accesso, non devono modificare i tracciati della viabilità storica, né incidere sui suoi caratteri formali e compositivi, devono essere inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione della maglia agraria, essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche permeabili equivalenti compatibili con il contesto rurale, eventualmente ombreggiati con l'uso di specie arboree tipiche del contesto.
6. È ammessa, fermo restando il rispetto delle disposizioni di tutela delle risorse in generale e del territorio rurale, la realizzazione di impianti e infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico, cioè di opere di urbanizzazione quali reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue, reti per la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione ai fini dell'uso idropotabile, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per il trasferimento dati.
7. Fatto salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione (compresi quelli riconducibili ad attività di cantiere), sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.
Art. 71 Disposizioni specifiche per gli ambiti
1. In considerazione delle caratteristiche degli ambiti nei quali è articolato il territorio rurale, esplicitate al precedente art. 69, la realizzazione di nuovi edifici e manufatti al servizio dell'agricoltura di cui al successivo Capo IV è soggetta alle limitazioni e alle prescrizioni specifiche definite ai seguenti commi. Resta fermo il rispetto di eventuali ulteriori divieti e condizionamenti disposti per la componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al Titolo VI delle presenti Norme.
2. Nella fascia collinare dei grandi boschi continui (R1) non sono consentiti:
- - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F.
3. Negli ambiti collinari dei boschi con presenza di coltivazioni (R2) non sono consentiti:
- - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F.
4. Nell'ambito del mosaico colturale boscato e degli ecosistemi ripariali (R3) non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F.
5. Negli ambiti collinari dei mosaici di macchie e boschi e coltivazioni (R4) non sono consentiti:
- - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F.
6. Nell'ambito collinare coltivato e della viticoltura con mosaici di macchie e boschi (R5) non sono consentiti:
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
7. Nell'ambito del mosaico colturale complesso a maglia fitta (R6) non sono consentiti:
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
8. Nell'ambito dei campi chiusi (R7) non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
9. Negli ambiti dell'associazione tra seminativo e vigneto (R8) non sono consentiti:
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
10. Nell'ambito collinare dei seminativi semplificati (R9) non sono consentiti:
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
11. Negli ambiti di fondovalle dei seminativi semplificati (R10) non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme);
- - manufatti amatoriali per i cavalli (art. 110 delle presenti Norme);
- - manufatti per allevamenti amatoriali (art. 111 delle presenti Norme);
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
12. Nell'ambito dell'ecosistema fluviale dell'Elsa (R11) – con esclusione del sotto-ambito R11.1 - non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - nuovi annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.;
- - manufatti aziendali temporanei senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 delle presenti Norme);
- - manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 delle presenti Norme);
- - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
- - manufatti amatoriali per i cavalli (art. 110 delle presenti Norme);
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
13. Nel sotto-ambito del tratto centrale del parco fluviale dell'Elsa (R11.1) non sono consentiti:
- - nuove abitazioni rurali;
- - nuovi annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.;
- - manufatti aziendali temporanei senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 delle presenti Norme);
- - manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 delle presenti Norme);
- - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
- - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia A, B e C;
- - manufatti amatoriali per i cavalli (art. 110 delle presenti Norme);
- - manufatti per allevamenti amatoriali (art. 111 delle presenti Norme);
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).
Capo II L'insediamento nel territorio rurale
Art. 72 Articolazione degli insediamenti nel territorio rurale e interventi sugli edifici
1. Il Piano Operativo distingue e classifica nel territorio rurale, in conformità alle disposizioni della L.R. 65/2014, i seguenti tipi di insediamenti:
- - i nuclei rurali, che corrispondono ad aggregati di matrice storica, dotati di una peculiare identità e spesso dotati anche di attrezzature e spazi di servizio, per i quali valgono le discipline di intervento individuate al Capo III e ai quali si applicano le specifiche disposizioni di cui al successivo art. 74.
- - l'insediamento diffuso costituito da aggregati, edifici e complessi edilizi sparsi di matrice storica e di valore architettonico e/o storico documentale oppure di formazione recente o comunque non caratterizzati da significativo valore, per il quale valgono le discipline di intervento individuate nelle Tavole di progetto del PO o, per fabbricati e manufatti non di valore architettonico e/o storico documentale, per i quali le Tavole di progetto del PO non riportano una specifica sigla riferita alla disciplina di intervento - compresi quelli legittimi esistenti non cartografati -, i limiti previsti dalla disciplina di intervento t5; per contesti con disciplina specifica si rimanda alle disposizioni di cui al Capo III, con la precisazione che è ammessa la demolizione dei volumi accessori (non individuati da campitura scura e numero identificativo nelle schede), laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario, e la loro ricostruzione (limitatamente a quanto legittimamente esistente) ad un solo piano all'interno della pertinenza - purché non in aderenza a edifici ai quali sia attribuita la disciplina di intervento di tipo 1 o 2 o 3 -, sempre mantenendo la funzione accessoria.
2. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola ai quali il PO attribuisce la disciplina di intervento t4 o t5, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 commi 1bis e 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i., che devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, ovvero:
- a) ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc. per gli annessi agricoli;
- b) trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al precedente punto a).
Nel caso di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 100 delle presenti Norme.
Qualora ne sia inequivocabilmente dimostrata l'indispensabilità alla funzionalità aziendale e l'impossibilità di una diversa localizzazione, gli ampliamenti di cui alla lettera a) sono ammessi anche nel caso di annessi agricoli con disciplina di intervento t3.
3. Per gli edifici e i complessi edilizi di antica formazione dovranno essere mantenuti e/o ripristinati i caratteri rurali, non ammettendo elementi costruttivi, di finitura e di arredo riconducibili a contesti urbani o comunque estranei, così come indicato anche al successivo art. 78 per gli spazi di pertinenza.
Negli interventi di recupero si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione presenti.
Negli interventi su edifici di matrice storica si dovrà comunque prevedere il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. Dovrà in particolare essere evitato l'impiego di architravi, parapetti e canne fumarie in cemento a vista, persiane in alluminio anodizzato verniciato, avvolgibili e rotolanti.
Le coperture a colmo costante non dovranno avere aggetti sui lati inclinati uguali a quello della gronda, ma inferiori, coerentemente con le tipologie tradizionali.
Art. 73 Interventi di ripristino di edifici o di parti di edifici
1. Fatte salve eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica o sismica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti Norme e fermo restando - per le aree soggette a tutela paesaggistica - il rispetto delle prescrizioni contenute nella Scheda di Vincolo, è consentita la ricostruzione di edifici di interesse storico-testimoniale e dunque presenti al catasto leopoldino e/o almeno censiti come edifici di antica formazione nella schedatura effettuata ai sensi della L.R. 59/1980, parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - per i quali si possa determinare sul posto in modo inequivocabile consistenza volumetrica, forma e funzione dei fabbricati originari; in tale caso la ricostruzione si intende come fedele riproposizione dei volumi preesistenti ed è comunque escluso il cambio di destinazione d'uso rispetto alla loro originaria destinazione.
Ai fini del recupero, quindi, le unità volumetriche potranno essere ripristinate esclusivamente quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla esatta posizione della copertura.
2. La ricostruzione - da intendersi come ripristino filologico - dovrà avvenire nel pieno rispetto dei caratteri tipologico-architettonici originari, impiegando stesse tecniche costruttive e materiali e riproponendo prospetti analoghi a quelli preesistenti.
3. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e saranno inoltre subordinati all'esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra, o sistemazioni che alterino il carattere dei luoghi.
4. Laddove il PO non attribuisca già un tipo di disciplina di intervento agli edifici oggetto dell'intervento, ad avvenuto ripristino si considera attribuita la alla disciplina di intervento t3.
Art. 74 Disposizioni specifiche per i nuclei rurali
1. Sono nuclei rurali, come individuati dal Piano Strutturale ai sensi dell'art. 65 della L.R. 65/2014, gli aggregati di Bibbiano, Boscona, Buliciano, Collalto, Lano, Mensanello, Montecchio, Montegabbro, Onci, Sant'Andrea e Scarna, caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale e da una stretta relazione con il contesto paesaggistico rurale.
2. Per gli edifici con discipline di intervento t1, t2, t3 e t4, oltre che quelli per la destinazione agricola, gli usi consentiti sono quelli residenziale, direzionale e di servizio, limitatamente agli studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionale, e servizi privati di interesse sociale e culturale (e1), quelli per attrezzature e servizi pubblici, artigianale di servizio b3, commerciale di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande c1 e c2, alberghi (d1), strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (d2), strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione e residence (d5) e alberghi diffusi (d6).
3. Per gli edifici con disciplina di intervento t5, oltre che quelli per la destinazione agricola, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature di servizio pubbliche, studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionale, e servizi privati di interesse sociale e culturale (e1), attività artigianali ed in particolare l'artigianato di servizio e l'artigianato di produzione di beni artistici (b3), oltre alle attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento.
Nel caso di edifici con disciplina di intervento t5 che presentano abitazioni al primo piano e annessi o altri spazi accessori al piano terra, questi potranno comunque essere utilizzati, alternativamente, come nuova unica unità immobiliare residenziale o come spazio abitabile a integrazione dell'abitazione soprastante, comunque garantendo il mantenimento delle adeguate superfici accessorie, come specificato al successivo comma 6.
4. Per le abitazioni rurali (edifici a destinazione d'uso agricola) è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza. Nel caso di abitazione rurale sovrapposta a rustico quest'ultimo potrà essere riutilizzato come integrazione all'abitazione o come nuova unità abitativa.
5. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza le unità immobiliari originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 80 mq., comprese le superfici accessorie (SA) richieste al successivo comma; per il valore loro riconosciuto, nel caso di edifici con discipline di intervento t1, t2 e t3 è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza di edifici isolati con SE non inferiore a 70 mq.
6. Non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti. Per ciascuna unità immobiliare con resede autonomo deve pertanto essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali accessori per una superficie di almeno 8 mq., mentre nel caso di resede condominiale la superficie dei locali accessori deve essere almeno di 12 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno. Tale dotazione non è richiesta nel caso dell'unità immobiliare singola esito di cambio d'uso di un edificio isolato con disciplina t1, t2 o t3 e SE inferiore a 80 mq.
7. In tutti gli insediamenti i manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale.
Il mutamento della destinazione d'uso di manufatti minori e fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali…), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati, è ammesso nel caso in cui tali manufatti siano utilizzati come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali e/o a supporto degli spazi di pertinenza.
8. Le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico costituiscono parte integrante dei nuclei e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici.
9. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 18 in caso di frazionamento di unità immobiliari residenziali.
Art. 75 Disposizioni specifiche per l'insediamento diffuso
1. Per gli edifici esistenti nel territorio rurale non appartenenti ai nuclei rurali, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del PO e ulteriori prescrizioni riferite a singoli ambiti, valgono le prescrizioni riportate ai seguenti commi.
2. Per gli edifici con discipline di intervento t1, t2, t3 e t4, oltre che quelli per la destinazione agricola, gli usi consentiti sono quelli residenziale, direzionale e di servizio, limitatamente agli studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionale, e servizi privati di interesse sociale e culturale (e1), quelli per attrezzature e servizi pubblici, e artigianale di servizio b3; sono inoltre ammesse le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione e residence (d5). Nel caso di edifici posti lungo il tracciato della Via Francigena e della variante per Quartaia, all'interno della fascia di 40 ml. (20 ml. per parte rispetto all'asse del tracciato) individuata nelle Tavole di progetto del PO, è altresì ammessa la destinazione ad attività di somministrazione alimenti e bevande.
3. Per gli edifici con disciplina di intervento t5 è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature di servizio pubbliche, studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionale, e servizi privati di interesse sociale e culturale (e1), attività artigianali ed in particolare l'artigianato di servizio e l'artigianato di produzione di beni artistici (b3), oltre alle attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento.
Nel caso di edifici con disciplina di intervento t5 che presentano abitazioni al primo piano e annessi o altri spazi accessori al piano terra, questi potranno comunque essere utilizzati, alternativamente, come nuova unica unità immobiliare residenziale o come spazio abitabile a integrazione dell'abitazione soprastante, comunque garantendo il mantenimento delle adeguate superfici accessorie, come specificato al successivo comma 6.
4. Per le abitazioni rurali (edifici a destinazione d'uso agricola) è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza. Nel caso di abitazione rurale sovrapposta a rustico quest'ultimo potrà essere riutilizzato come integrazione all'abitazione o come nuova unità abitativa.
5. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza le unità immobiliari originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 80 mq., comprese le superfici accessorie (SA) richieste al successivo comma; per il valore loro riconosciuto, nel caso di edifici con discipline di intervento t1, t2 e t3 è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza di edifici isolati con SE non inferiore a 70 mq.
6. Non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti. Per ciascuna unità immobiliare con resede autonomo deve pertanto essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali accessori per una superficie di almeno 8 mq., mentre nel caso di resede condominiale la superficie dei locali accessori deve essere almeno di 12 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno. Tale dotazione non è richiesta nel caso dell'unità immobiliare singola esito di cambio d'uso di un edificio isolato con disciplina t1, t2 o t3 e SE inferiore a 80 mq.
7. In tutti gli insediamenti i manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale.
Il mutamento della destinazione d'uso di manufatti minori e fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali…), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati, è ammesso nel caso in cui tali manufatti siano utilizzati come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali e/o a supporto degli spazi di pertinenza.
8. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 18 nel caso di frazionamento di unità immobiliari residenziali in edifici con discipline di intervento t1, t2 e t3.
Art. 76 Disposizioni per il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici
1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV del Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014 e s.m.i.
2. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.
3. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente, della presenza di muri a secco e di tracciati viari; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.
Per il resede di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 78.
4. In riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i. possono essere considerate opere di sistemazione ambientale le opere volte a:
- - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo con eventuale ripristino del reticolo idraulico di superficie;
- - garantire la tutela ed il mantenimento della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
- - tutelare e mantenere in vita le alberature monumentali così come disposto con apposita legge regionale;
- - tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale e paesaggistico, come ad esempio la vegetazione ripariale, i filari e le siepi arboreo-arbustive e gli oliveti tradizionali;
- - conservare i terrazzamenti collinari storici e qualunque altro segno del paesaggio agrario consolidato o ogni componente del reticolo idrografico superficiale;
- - ripristinare aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o mal utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura e valorizzando le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali;
- - recuperare tabernacoli, edicole, piccoli edifici religiosi, elementi di raccolta delle acque o altri elementi di valore storico, architettonico o culturale presenti all'interno dell'area di pertinenza di edifici o all'interno delle proprietà.
5. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto; ogni progetto di intervento dovrà pertanto definire modalità di approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti e sistemazioni esterne che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.
Art. 77 Disposizioni specifiche per il frazionamento degli edifici residenziali
1. Nei frazionamenti di edifici a destinazione residenziale si dovrà sempre considerare il grado di integrità materiale formale e la consistenza dell'edificio fatto oggetto dell'intervento.
Per gli edifici di pregio architettonico o di rilevante valore storico documentale, ai quali il PO attribuisce la disciplina di intervento t1 oppure t2, dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio, sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso. In tali casi gli interventi di frazionamento non devono comportare comunque modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali.
2. Nei frazionamenti è necessario che:
- a) le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (inteso come insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile), risultino con una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 80 mq.;
- b) per ciascuna unità immobiliare residenziale con resede autonomo siano mantenuti adeguati locali ad uso di rimessa, cantina o deposito e come spazi accessori per una superficie di almeno 8 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno.
3. Per il resede di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 78.
Art. 78 Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali degli edifici nel territorio rurale
1. Le pertinenze degli edifici nel territorio rurale di cui al presente articolo individuano genericamente le aree circostanti i fabbricati (resede) e corrispondono agli spazi aperti che hanno relazione diretta con gli edifici e/o i complessi edificati; esse comprendono dunque le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i cortili, gli spazi di sosta e simili.
Tali pertinenze non hanno alcun riferimento all'area di pertinenza così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i., disciplinata dall'art. 76 delle presenti Norme.
2. Nel caso degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale, come definiti al precedente art. 72, esse sono individuate nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000; tali perimetri possono essere precisati in sede di elaborazione dei progetti sulla base di mappe a scala di maggiore dettaglio in particolare per l'individuazione degli elementi di suddivisione reale del territorio quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, scoline, filari di piante, terrazzamenti, recinzioni e tracciati viari; modesti ampliamenti delle pertinenze potranno essere proposti qualora motivati dall'inclusione di spazi aperti chiaramente riconosciuti come correlati agli edifici e saranno sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio al fine di garantire la compatibilità della soluzione progettuale con il contesto.
Nel caso di edifici isolati o complessi edificati che risultino interamente in stato di abbandono da almeno dieci anni alla data di adozione del presente piano il progetto di recupero, se complessivo, potrà proporre una pertinenza più estesa di quella indicata nelle Tavole di progetto del PO purché il perimetro sia comunque riferito prioritariamente a elementi di suddivisione quali quelli sopra citati e l'area compresa rimanga il più possibile circoscritta; le proposte di modifica della pertinenza saranno in tal caso sottoposte ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio al fine di garantire la compatibilità della soluzione progettuale con il contesto.
3. Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali dovranno garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno, il reticolo idrografico superficiale, i tracciati viari ed i sentieri storici ed i segni della tessitura agraria nonché le alberature d'alto fusto di pregio.
La valutazione della loro compatibilità dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico-territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una precisa e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).
4. Nelle pertinenze degli edifici nel territorio rurale si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- - dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi;
- - sono ammessi interventi di riassetto e sistemazione generale dell'area di pertinenza, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde, dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale;
- - dovrà essere evitata la trasformazione indistinta degli spazi aperti con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani o comunque estranei all'ambiente rurale;
- - nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali, con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi, lastre o cubetti di porfido e altri elementi estranei e non consoni al contesto rurale; dovranno in ogni caso essere privilegiati percorsi, sia carrabili che pedonali, non pavimentati, limitando a quanto strettamente necessario agli accessi l'impermeabilizzazione degli spazi; è consentita, solo in prossimità degli edifici, la realizzazione di nuovi lastricati per marciapiedi, ove non esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali di testimonianze simili individuate nella stessa zona, per una profondità massima di 1,50 ml.; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo - ove necessario - il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale; sono da evitare sistemazioni mutuate da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, lastre di porfido irregolari, elementi autobloccanti in cemento, ecc.);
- - i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.
5. Eventuali nuovi innesti, viali di accesso o collegamento tra insediamenti e annessi o accessi alle aree poderali devono essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche permeabili equivalenti e compatibili con il contesto rurale, ed inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione del mosaico agrario.
6. Nelle pertinenze di cui al comma 1, nelle aree circostanti i fabbricati è consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica, garantendo il mantenimento della permeabilità del suolo. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici ed alle pertinenze di cui al comma 1, purché lungo la viabilità esistente, quando siano dimostrate come soluzioni migliorative.
Le aree private per la sosta dei veicoli devono essere realizzate in terra battuta o comunque con soluzioni tecniche permeabili equivalenti e compatibili con il contesto rurale; possono essere ombreggiate con l'uso di vegetazione arborea o di specie rampicanti sostenute da idonea struttura. La loro collocazione non deve compromettere la percezione dell'unitarietà degli spazi pertinenziali esistenti e non assumere caratteri tipici del sistema insediativo urbano per quanto riguarda i materiali, le recinzioni, l'illuminazione.
7. Negli spazi pertinenziali è consentita l'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia con carattere accessorio quali piccoli depositi, casette per attrezzi, legnaie, ricoveri per cani e animali da affezione o avicunicoli, caminetti e barbecue, con ingombro massimo di 5 mq. per ciascun resede e altezza massima in gronda di 2 ml., fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, di igiene e di classificazione acustica e nel rispetto dei diritti di terzi.
I manufatti dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo e realizzati principalmente in legno; l'installazione non potrà prevedere alcuna forma di nuova pavimentazione della pertinenza.
8. Sono ammesse altresì le tettoie fotovoltaiche, ovvero quelle in cui la copertura sia costituita dai moduli e dai relativi sistemi di supporto, con struttura costituita da montanti e travi in legno o metallo e non tamponata, libere da tutti i lati e poste in maniera isolata nel resede di pertinenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - nel caso di edifici residenziali devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare; nel caso di più unità immobiliari la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un progetto unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva o agrituristici è consentita la installazione di una tettoia per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita;
- - la pavimentazione è ammessa in semplice terra battuta o manto di ghiaia pressata o con la tecnica della ghiaia lavata se utilizzata anche per i percorsi carrabili.
9. È consentita la realizzazione una singola piscina nelle pertinenze con superficie scoperta di almeno 1.000 mq. a condizione che per l'approvvigionamento idrico sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015.
Le piscine e i volumi tecnici necessari al loro funzionamento dovranno essere completamente interrati; sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 0,50 ml. Non è comunque consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 15% e deve essere dimostrata la fattibilità attraverso studio geologico di dettaglio. La realizzazione non deve inoltre comportare la demolizione o la modificazione di muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo o l'abbattimento di alberature.
La costruzione della piscina dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
- - dovrà essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque ad una distanza, nel punto più vicino, non superiore a 50 ml., mentre solo nel caso che si dimostri il miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico, potrà essere ammessa una distanza maggiore;
- - il rapporto tra la superficie della vasca e la superficie scoperta di pertinenza non dovrà essere superiore al 5% con un massimo dimensionale assoluto di 100 mq.;
- - la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
- - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre dei colori della sabbia o, in alternativa, nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia;
- - eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 0,60 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati potrà essere pavimentato per una larghezza di 2,40 ml.
Sono ammesse deroghe a tali prescrizioni solo se motivate dalla disciplina normativa inerente le piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica come definite dalla L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi o da altra disciplina specialistica di settore.
La realizzazione di biopiscine, “piscine naturali” e laghetti artificiali per la balneazione, con caratteristiche diverse da quanto sopra disciplinato, sarà valutata puntualmente dietro presentazione di un elaborato tecnico firmato da professionista abilitato che ne dimostri la fattibilità e sostenibilità tecnica.
10. Fermo restando il divieto di realizzare recinzioni o partizioni all'interno di un resede in origine unitario, per le recinzioni si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
- - dovranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
- - sono consentite recinzioni in rete metallica con altezza massima di 2 ml. e contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone o naturalizzate oppure in legno con altezza massima di 1,50 ml.; sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione di quelle preesistenti;
- - per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per caratteristiche tecniche, dimensioni e tipo, il loro ruolo e la funzione da assolvere.
11. Il sistema di illuminazione delle pertinenze dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati, ad una altezza massima di 4 ml., del tipo “cut off” ovvero con riflessione in alto della luce inferiore al 5%, opportunamente schermati ed orientati verso il basso.
12. Negli spazi pertinenziali non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.
Capo III Aree nel territorio rurale con disciplina specifica
Art. 79 Nucleo rurale di Onci (SRn04.1)
1. Ambito R6- zona E
area di pertinenza degli aggregati
All'edificio 10 e all'edificio 15 (ex chiesa) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 06, 09, 12, 13, 16, 17 e 18 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11 e 14 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Da recuperare e mantenere gli spazi aperti comuni, non pavimentati, i percorsi pedonali e i muri di contenimento a secco.
Art. 80 Nucleo rurale di Scarna (SRn07.1)
1. Ambito R8 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
Alla villa (01) e all'ex chiesa (16) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02, 07, 08, 09, 10, 12, 17, 18 e 19 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03, 04, 05, 06, 11, 13, 14 e 15 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare il giardino all'italiana della villa, l'aia pavimentata in laterizio davanti all'edificio 18 e i muri a secco.
Art. 81 Nucleo rurale di Montecchio (SRn08.1)
1. Ambito R6 - zona E
area di pertinenza degli aggregati.
Alla chiesa (10), con il sagrato in travertino da tutelare, è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09 e 11 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 04, 06 e 12 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare gli antichi muri a secco e di contenimento.
Art. 82 Nucleo rurale di Sant'Andrea (SRn08.2)
1. Ambito R6 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
L'area contrassegnata dalla lettera A, con destinazione a servizi per l'istruzione (s1), corrisponde al complesso della Scuola elementare di Sant'Andrea già Villa Bottai, vincolato ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per il quale è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
La disciplina di intervento di tipo 1 (t1) è inoltre assegnata alla Chiesa di Sant'Andrea a Strada (03), anch'essa vincolato ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204.
L'area contrassegnata con la lettera B è destinata a parcheggio pubblico (s4a).
Agli edifici 04 e 09 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 01, 02, 05, 07 e 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); agli edifici 06 e 10 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Art. 83 Nucleo rurale di Boscona (SRn08.3)
1. Ambito R6 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Agli edifici 04, 06, 11, 13, 15, 16, 19, 20 e 21 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 03, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 17, 18, 22 e 23 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), mantenendo tipologie costruttive, materiali e finiture; all'edificio 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Da tutelare la corte pavimentata in pietra dell'edificio 16; da recuperare inoltre l'antica aia a ovest dell'edificio 13.
Art. 84 Nucleo rurale di Mensanello (SRn10.1)
1. Ambito R8 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Per i fabbricati ex annessi della Fattoria di Mensanello (01), per la Chiesa e canonica di Santa Maria Assunta (06 e 07) e relativi spazi di pertinenza (A e B), compreso l'annesso 08, vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
Agli edifici 03, 14 e 15 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02, 04, 09, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3) (nel caso dell'edificio 11 dovranno essere previste soluzioni progettuali orientate a sostituire gli elementi di recente realizzazione - in particolare la scala in c.a. - con tecnologie e materiali adeguati alle caratteristiche originarie dell'edificio); agli edifici 05, 16 e 18 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Al manufatto recente a carattere produttivo (28) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4), senza possibilità di cambio d'uso; per gli altri manufatti recenti (29, 30 e 31), che costituiscono elementi incongrui rispetto al contesto, non sono ammessi interventi eccedenti la manutenzione.
Da tutelare gli antichi muri in pietra, a secco e non. Da recuperare inoltre l'aia pavimentata in laterizio davanti all'edificio 23.
Art. 85 Nucleo rurale di Lano (SRn10.2)
1. Ambito R9 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Per Podere Lano (14, 15, e 16) e la Chiesa e canonica di San Martino (17) e relativi spazi di pertinenza (A e B), vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1). Agli edifici 10 e 18 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 02,05, 06, 19, 20, 21, 22 e 23 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12 e 24 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); agli edifici 13, 25, 26 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica. Da tutelare i muri a secco e l'aia pavimentata in laterizio davanti all'edificio 014.
Art. 86 Nucleo rurale di Collalto (SRn10.3)
1. Ambito R9 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
Agli edifici 02, 04, 13 e 14 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 15 e 17 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 08, 16, 18, 19 e 20 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare gli antichi muri in pietra, il muro di recinzione e il giardino della villa, l'aia pavimentata in laterizio davanti all'edificio 20.
Art. 87 Nucleo rurale di Bibbiano (SRn11.1)
1. Ambito R3 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
Per la Chiesa dei Santi Niccolò e Caterina (04) e il sagrato (A), vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
All'edificio 09 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10 e 12 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 05, 11, 14, 15 e 16 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Per il manufatto recente (13), che costituisce elemento incongruo rispetto al contesto, non sono ammessi interventi eccedenti la manutenzione.
Da tutelare la corte pavimentata in pietra tra gli edifici 06 e 07 e l'aia pavimentata in laterizio davanti all'edificio 08.
Art. 88 Nucleo rurale di Montegabbro (SRn11.2)
1. Ambito R5 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
Agli edifici 03 e 04 e alla chiesa (08) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02, 05, 06, 07, 09, 10, 11 e 12 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Ai manufatti recenti (13 e 14) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Da tutelare i muri a secco e i selciati in pietra.
Art. 89 Nucleo rurale di Buliciano (SRn11.3)
1. Ambito R5 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
All'edificio 02 e alla chiesa (13) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 03, 04, 05, 08 (da salvaguardare le false finestre dipinte sull'intonaco), 10, 11, 12 e 14 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 06, 07 e 09 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare il parco con le alberature secolari (cipressi, lecci, tigli), in gruppo o in filare, il viale di accesso sterrato con i filari di cipressi, gli spazi aperti comuni non pavimentati, i muri di contenimento in pietra e i terrapieni, le pavimentazioni antiche e l'aia pavimentata in laterizio davanti all'edificio 12.
Art. 90 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 1 - Centro storico
1. Parco di Sant'Agostino (SR01.01)
Ambito R3 - zona E
L'area rappresenta il naturale completamento del sistema di parchi intorno a Colle alta, con la quale instaura uno stretto rapporto di interdipendenza e connessione percettiva; si configura come parco agricolo, per il quale devono essere tutelati i caratteri di ruralità e favorita la fruizione pedonale e ciclopedonale dei percorsi.
Per gli edifici esistenti valgono le seguenti discipline di intervento: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) per la casa colonica A (la Fornacina 2) e disciplina di intervento di tipo 4 (t4) per gli edifici B e C.
Art. 91 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 3 - Campolungo, Agrestone e fondovalle centrale dell'Elsa
1. Villa Agrestone (SR03.01)
Ambito R6 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Agli edifici 01 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio di fronte all'edificio 01.
Art. 92 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 4 - Gracciano e fondovalle sud dell'Elsa
1. Il Palagio (SR04.01)
Ambito R6 - zona E
area di pertinenza degli aggregati in parte marginale
Agli edifici 03, 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
2. Pieve a Elsa (SR04.02)
Ambito R11 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
Agli edifici 01, 04, 05 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 03, 06 e 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
3. Le Caldane (SR04.03)
Ambito R11 - zona E
Al mulino (01), importante elemento di interesse storico-documentale insieme alla vasca (A) che dovrà essere conservata, e all'annesso 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3). All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4), mentre all'edificio 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) limitatamente a quanto prescritto all'art. 27 comma 2 lett. a delle presenti Norme.
Le sistemazioni esterne dovranno prevedere il recupero delle caratteristiche proprie del contesto rurale.
Art. 93 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 5 - Badia e Catarelli
1. Galognano di sotto (SR05.01)
Ambito R8 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
Agli edifici 01, 05 e 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02, 04, 06 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare il viale alberato con filari di cipressi che conduce alla chiesa, il boschetto nei pressi della casa padronale e le due aie pavimentate in laterizio con muretto in pietra vicino all'edificio 08.
2. Galognano di sopra (SR05.02)
Ambito R8 - zona E
Per l'Oratorio della Madonna del Rosario (03), vincolato ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 04, 05 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 07 e 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare il viale di cipressi e il giardino.
3. San Lazzaro (SR05.03)
Ambito R8 - zona E
Agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 03 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio e pietra davanti all'edificio 01.
4. Impianti sportivi di Badia (SR05.04)
Ambito R8 - zona F
Gli impianti sportivi comprendono il campo da golf e il tiro a segno.
All'edificio del tiro a segno, di matrice ottocentesca, è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli altri edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
L'area è individuata dal Piano di Protezione Civile comunale come campo soccorritori e area di ricovero della popolazione di lungo periodo nel caso di emergenza.
5. Podere Nuovo (SR05.05)
Ambito R8 - zona E
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
6. Valle d'oro (SR05.06)
Ambito R8 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
All'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 02, 04, 05, 08 e 10 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 07 e 09 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Da tutelare il viale di accesso con il filare di cipressi, la cisterna e le scalinate che conducono al fronte ovest dell'edificio 005; da tutelare e ripristinare i muri di contenimento in pietra.
7. Villa la Palazzina (SR05.07)
Ambito R8 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Per la Villa (01) e gli spazi aperti correlati (viale di accesso, giardino disegnato...), vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
Agli edifici 02 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 03, 04 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Da tutelare i terrazzamenti, i muri di sostegno, le gradinate in pietra e l'aia pavimentata in laterizio con muretto in pietra davanti all'edificio 04.
8. Casalino (SR05.08)
Ambito R8 - zona E
Agli edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Da tutelare i muri di contenimento e la scala esterna in pietra a sud dell'edificio 001 e l'aia in laterizio nei pressi dell'edificio 02, con il muretto perimetrale in lastre di pietra.
9. Belvedere (SR05.09)
Ambito R8 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
All'edificio 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 03, 04, 05, 06, 08 e 09 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare il giardino della villa, con le alberature di pregio, i percorsi e i viali con filari di cipressi, e l'aia pavimentata in laterizio con muretto in pietra a sud dell'edificio 08.
Art. 94 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 6 - San Marziale e Selvamaggio
1. Ulivellino (SR06.01)
Ambito R8 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 03, 04 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 03 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
2. Podere Catarelli III (SR06.02)
Ambito R8 - zona E
Agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'antica aia pavimentata in laterizio davanti all'edificio 01.
3. Il Poggio e San Giorgio (SR06.03)
Ambito R8 - zona E
Agli edifici 01 e 09 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 04, 05, 07, 08 e 10 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Da tutelare i muretti in pietra di contenimento e l'aia pavimentata in laterizio davanti all'edificio 01.
Art. 95 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 7 - Belvedere
1. Castelluccio (SR07.01)
Ambito R8 - zona E
Agli edifici 02, 03 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio davanti all'edificio 05.
2. Bardeggianello (SR07.02)
Ambito R8 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); per il manufatto recente (05), che costituisce elemento incongruo rispetto al contesto, non sono ammessi interventi eccedenti la manutenzione.
Da conservare il giardino terrazzato della villa, con la scala e la vasca circolare (A), i filari di cipressi e i muri di contenimento lungo il viale di accesso.
3. Casa Nuova (SR07.03)
Ambito R8 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio delimitata da muretti bassi davanti all'edificio 02.
4. Il Casino (SR07.04)
Ambito R8 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Da conservare l'aia pavimentata in laterizio delimitata da muretti bassi a sud dell'edificio 02.
Art. 96 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 8 - Le Grazie, Borgonovo, Campiglia e Borgatello
1. Fabbiano di sopra (SR08.01)
Ambito R3 - zona E
Agli edifici 02, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio di fronte all'edificio 02.
2. Poggio alla Fame (SR08.02)
Ambito R3 - zona E
All'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare il giardino disegnato della villa e i filari di cipressi che segnano, da entrambe le direzioni, gli accessi al complesso.
3. San Perbuio (SR08.03)
Ambito R3 - zona E
All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
4. Casa San Severo (SR08.04)
Ambito R3 - zona E
Agli edifici 01, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 05 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio a sud dell'edificio 06.
5. Podere del Castellino (SR08.05)
Ambito R6 - zona E
Agli edifici 01 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da recuperare l'aia, conservando il muretto in pietra di delimitazione.
6. San Biagio (SR08.06)
Ambito R3 - zona E
ambito di pertinenza della città antica
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio con muretti in pietra davanti all'edificio 03.
7. Podere Paradiso I (SR08.07)
Ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio davanti all'edificio 01.
8. Podere Sei canti (SR08.08)
Ambito R6 - zona E
Agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio accanto all'edificio 04.
9. Edificio vicino a Boscona (SR08.09)
Ambito R6 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio.
10. Vico (SR08.10)
Ambito R6 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Per la Cappella (05), vincolata ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 03, 04, 06, 07 e 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 09 e 10 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio delimitata da lastre in pietra a ovest dell'edificio 01, l'aia pavimentata in laterizio accanto all'edificio 05, la pavimentazione antica in pietra tra gli edifici 04 e 06, la pavimentazione in laterizio del marciapiede sul fronte lungo strada dell'edificio 01, i muretti in pietra, i filari di cipressi e le siepi di bosso.
11. Podere Vepri (SR08.11)
Ambito R6 - zona E
All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
12. Fonternaccia (SR08.12)
Ambito R6 - zona E
All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
13. Fonterna (SR08.13)
Ambito R6 - zona E
Agli edifici 01, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare i tre pozzi in laterizio.
14. Paganico (SR08.14)
Ambito R6 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
Agli edifici 01 e 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03, 04, 06, 07, 08, 09 e 10 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4);
all'edificio 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
All'edificio 11 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5); è ammesso il cambio d'uso a residenza attraverso demolizione e costruzione di un nuovo edificio con SE massima di 240 mq. (massimo 3 alloggi) e altezza massima di 7,50 ml., mantenendo almeno parte del sedime preesistente e adottando soluzioni coerenti al contesto in merito a tipologie insediative e edilizie e a conformazione dei volumi (anche impiegando materiali e tecnologie non tradizionali).
15. Il Sasso (SR08.15)
Ambito R3 - zona E
All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 01 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio delimitata da un muretto in pietra accanto all'edificio 02.
Art. 97 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 9 - Quartaia
1. Fabbrica (SR09.01)
Ambito R6 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Per la Cappella (06), vincolata ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
Agli edifici 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 02, 08 e 09 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03 e 10 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); per i manufatti recenti (07 e 11), che costituiscono elementi incongrui rispetto al contesto, non sono ammessi interventi eccedenti la manutenzione.
2. San Donato (SR09.02)
Ambito R7 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Alla villa (07) e alla chiesa (05) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 04, 06 e 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 03 e 09 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Art. 98 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 10 - Pian dell'Olmino, piana della Maremmana e Montagnola
1. Fontediaccia (SR10.01)
Ambito R8 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
2. Santinovo nord (SR10.02)
Ambito R9 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Agli edifici 01, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare il pozzo e l'aia pavimentata in laterizio e pietra davanti all'edificio 02.
3. Santinovo est (SR10.03)
Ambito R9 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02, 03, 05 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Da tutelare i muri in pietra e il pozzo in laterizio.
4. Le Borolle (SR10.04)
Ambito R9 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Da conservare i muri di contenimento in pietra e l'aia pavimentata in laterizio e pietra.
5. I Casali (SR10.05)
Ambito R9 - zona E
Agli edifici 01, 02 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
6. Aviosuperficie (SR10.06)
Ambito R9 - zona F
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
L'area è destinata ad aviosuperficie. Non è consentita la realizzazione di nuove strutture o l'installazione di nuovi manufatti a servizio dell'attività né la predisposizione di superfici impermeabilizzate.
7. Le Corti (SR10.07)
Ambito R9 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
All'edificio 04 e alla chiesa (06) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 11 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); per i manufatti recenti (12), che costituiscono elementi incongrui rispetto al contesto, non sono ammessi interventi eccedenti la manutenzione.
Da tutelare l'aia delimitata da lastre in pietra nei pressi dell'edificio 08 e l'aia pavimentata in cotto vicino all'edificio 02, i pozzi, i muri in pietra e il tabernacolo e le alberature di pregio del giardino.
8. Motrena (SR10.08)
Ambito R9 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Alla cappella (09), con la scalinata in pietra, è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 02, 03, 04, 05 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 06 e 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
9. Podere Pramacci (SR10.09)
Ambito R10 - zona E
Agli edifici 01 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
10. Partena (SR10.10)
Ambito R4 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
All'edificio 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 03, 05 e 10 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02, 06, 07, 08 e 09 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare i muri di contenimento in pietra e l'aia pavimentata in laterizio accanto accanto all'edificio 02.
11. Podere Casalone (SR10.11)
Ambito R2 - zona E
Agli edifici 02, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio a sud.
12. Podere Le Porciglia (SR10.12)
Ambito R2 - zona E
Agli edifici 02 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio accanto alla piscina, i muri in pietra e il tabernacolo.
13. Paurano (SR10.13)
Ambito R4 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
All'edificio 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 02, 03, 05, 06, 07 e 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Da tutelare i muri a secco o a retta e le mura del castellare.
14. Le Fornaci (SR10.14)
Ambito R4 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 02, 03, 04 e, 05 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Da tutelare i muretti in pietra a secco.
15. Bisciano (SR10.15)
Ambito R4 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
All'edificio 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 03, 05 e 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 04 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), fermo restando l'adozione di soluzioni progettuali orientate al miglioramento dell'inserimento nel contesto di matrice storica.
Da tutelare i filari di cipressi e i gruppi di alberature di pregio.
16. Le Ville (SR10.16)
Ambito R4 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 09 e 10 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare i muri in pietra, il pozzo e l'aia pavimentata in laterizio davanti all'edificio 03.
17. Podere Canonica (SR10.17)
Ambito R4 - zona E
area di pertinenza degli aggregati Per la Cappella di Sant'Anna (02), vincolata ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1). All'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); Da tutelare i muri in pietra e il pozzo.
18. Podere Sant'Alfonso (SR10.18)
Ambito R4 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
Agli edifici 01 e 02è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Sa tutelare l'aia pavimentata in laterizio tra gli edifici 01 e 02.
19. Podere Sant'Adele (SR10.19)
Ambito R10 - zona E
All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); per il capannone recente (03), che costituisce elemento incongruo rispetto al contesto, non sono ammessi interventi eccedenti la manutenzione.
20. Podere Mollano (SR10.20)
Ambito R10 - zona E
All'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 02 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Art. 99 Altre aree con disciplina specifica nel territorio rurale nella UTOE 11 - fascia nord-ovest da Castel San Gimignano a Bibbiano
1. Poggio alla Staffa (SR11.01)
Ambito R3 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 03 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 04, 06 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
2. Casanova (SR11.02)
Ambito R5 - zona E
All'edificio 01 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
3. San Sisto (SR11.03)
Ambito R5 - zona E
All'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01, 03, 04 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 06 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare il giardino dell'edificio 02 con le alberature di pregio.
4. Cercignano (SR11.04)
Ambito R5 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Per la Villa (03) e spazi aperti correlati (A), vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
All'edificio 01 e alla chiesa (04) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 05 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 02 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
5. Podere San Rinaldo (SR11.05)
Ambito R5 - zona E
Agli edifici 01 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 02 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
6. Coneo (SR11.06)
Ambito R3 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Agli edifici 01, 02, 08, 09, 13 e 15 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03 (conservando il fronte lungo strada con gli elementi decorativi), 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12 e 14 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Da tutelare i muri a secco superstiti, l'aia pavimentata in cotto e delimitata da lastre in pietra di fronte all'edificio 09 e la pavimentazione antica in pietra adiacente all'edificio 13.
7. Badia a Coneo (SR11.07)
Ambito R3 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Per l'Abbazia di Santa Maria Assunta a Coneo (01) e spazi aperti correlati (A), vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2204 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
Agli edifici 02, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 05, 06 e 07 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 08 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
8. Il Palagio (SR11.08)
Ambito R5 - zona E
area di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici
Agli edifici 02, 03 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 01 e 05 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Da tutelare il giardino della villa e l'antica pavimentazione in pietra davanti all'edificio 02.
9. Dometaia (SR11.09)
Ambito R5 - zona E
area di pertinenza degli aggregati
Agli edifici 01, 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 04, 05 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
10. Parco archeologico di Dometaia (SR11.10)
Ambito R5 - zona E
area di pertinenza degli aggregati, in parte L'area è destinata alla valorizzazione delle risorse ed evidenze archeologiche. Eventuali attrezzature, impianti e strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi.
11. Il Casino (SR11.11)
Ambito R5 - zona E
Agli edifici 02 e 03 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 01 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
12. Sassetta (SR11.12)
Ambito R1 - zona E
Agli edifici 01, 02 e 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli edifici 03 e 06 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); per il fabbricato 05, che costituisce elemento incongruo rispetto al contesto, non sono ammessi interventi eccedenti la manutenzione.
Da tutelare l'aia pavimentata in laterizio davanti all'edificio 01.
Capo IV Nuovi edifici e manufatti al servizio dell'agricoltura
Art. 100 Criteri insediativi dei nuovi edifici e manufatti rurali
1. Nella scelta della localizzazione dei nuovi edifici, annessi o manufatti, si dovrà valutare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e si dovranno in ogni caso rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:
- - si dovranno collocare lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e comunque esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, da realizzare con caratteri tipici della maglia poderale;
- - il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà considerare un intorno significativo e specificare le caratteristiche, il disegno compositivo e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare a corredo, in modo da integrare, dal punto di vista paesaggistico, le nuove strutture con il paesaggio agricolo circostante;
- - si dovranno collocare nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree edificate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi;
- - in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti o di incompatibilità con i complessi esistenti, in conseguenza del rispetto delle misure igienico-sanitarie e funzionali alle lavorazioni, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio fasce verdi arboreo arbustive miste realizzate con specie autoctone ) e dovrà essere garantito comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate;
- - nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi e comunque mantenendo corretti rapporti con l'edificato esistente e il profilo degli insediamenti consolidati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni con l'insediamento storico esistente; si dovrà quindi mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale conservando l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità degli insediamenti, sviluppati lungo la viabilità di crinale;
- - si dovranno sempre scegliere aree poco esposte, limitando la visibilità dei nuovi edifici dalle altre strade di interesse panoramico;
- - la loro localizzazione non dovrà implicare significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, dovrà essere prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
- - si dovrà configurare l'insediamento ed il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
- - la loro localizzazione non dovrà essere in stretta prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi, al fine di non incidere negativamente sugli elementi della struttura ecosistemica.
2. La collocazione dei nuovi edifici, annessi o manufatti, la dotazione e la scelta delle aree di pertinenza, degli spazi di servizio, ecc. dovrà essere oggetto di uno studio di inserimento paesaggistico e ambientale d'insieme e di adeguate valutazioni di compatibilità dell'impatto visivo per mantenere l'unitarietà delle viste ed evitare cesure incongrue. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela delle caratteristiche specifiche del contesto rurale interessato e delle sistemazioni agrarie tradizionali.
Art. 101 Criteri per gli interventi di miglioramento agricolo-ambientale e paesaggistico
1. Gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico da attuare attraverso P.A.P.M.A.A. e/o previsti nella richiesta di installazione di annessi e manufatti nel territorio rurale sono inseriti nel progetto e subordinati alla sottoscrizione di specifici impegni. Tali interventi sono finalizzati ad assicurare il mantenimento di un'elevata qualità ambientale e paesaggistica del fondo a cui sono collegati, in conformità agli obiettivi definiti dal PIT-PPR per gli ambiti di paesaggio, le Invarianti e le aree a vincolo paesaggistico e, all'interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Montagnola Senese, agli specifici obiettivi e misure di conservazione ad essa riferiti. Essi dovranno in ogni caso rispettare i seguenti criteri:
- - garantire la manutenzione ambientale e paesaggistica, la coltivazione del fondo agricolo e la gestione sostenibile delle aree boscate;
- - rispondere a obiettivi di miglioramento della qualità ecologica, ambientale e paesaggistica;
- - individuare, mantenere, ripristinare o migliorare gli elementi strutturanti del paesaggio agrario quali le sistemazioni idraulico-agrarie, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, le tessiture agrarie a maglia fitta, la trama dei percorsi e della viabilità poderale esistente, le fasce di vegetazione riparia, le siepi, le siepi alberate, i boschetti e i filari;
- - individuare fasce non coltivate di tutela delle aree ripariali e/o dei margini forestali o comunque escluse dalla realizzazione di attività agricole intensive;
- - migliorare le capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali, con manutenzione o ricostituzione delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale e delle fasce verdi riparali;
- - tutelare integralmente e riqualificare gli specchi d'acqua e gli ecosistemi palustri e ripariali;
- - impiegare tecniche e sesti di impianto di specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi anche per i filari o le siepi a delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi;
- - ripristinare eventuali luoghi degradati;
- - recuperare le aree ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o dissesto, privilegiando il ripristino di vecchie sistemazioni colturali o adottando tecniche di ingegneria naturalistica;
- - tutelare e migliorare le specie e gli habitat di interesse comunitario o di cui al Capo III del Titolo III della L.R. 30/2015, e più dettagliatamente agli artt. 78-84, soprattutto nelle aree ricadenti in tutto o in parte nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Montagnola Senese, in particolare attraverso il mantenimento o il ripristino di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, tra i quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, abbeveratoi, muretti a secco, terrazzamenti, acquidocci, canalette, siepi, filari, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, pietraie.
2. Per l'intero territorio comunale sono pertanto considerati interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico prioritari, da attuare nei P.A.P.M.A.A. e a corredo di nuovi annessi e manufatti previsti dal presente Capo:
- - il recupero e il miglioramento delle sistemazioni idraulico-agrarie e il ripristino e il mantenimento dei muri a secco e dei terrazzamenti;
- - il ripristino e il mantenimento della viabilità poderale e interpoderale;
- - la realizzazione e l'integrazione di siepi, filari arboreo-arbustivi e fasce tampone lungo il reticolo idrografico, i fossi e gli elementi minori del reticolo idrografico;
- - il mantenimento delle fasce arborate lungo la viabilità storica e di interesse escursionistico, salvo cause di forza maggiore a tutela dell'interesse pubblico;
- - il mantenimento e il ripristino di un mosaico paesaggistico diversificato anche tramite il reimpianto di olivi o altre specie tipiche nelle pertinenze rurali e in fregio alla viabilità poderale, interpoderale o vicinale;
- - la realizzazione di laghetti collinari e fontoni per l'accumulo della risorsa idrica con tecniche di ingegneria naturalistica e la ristrutturazione delle opere di derivazione e di distribuzione della risorsa idrica;
- - l'uso di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo;
- - la rimozione di elementi di degrado;
- - la realizzazione di opere volte alla difesa idrogeologica, dal rischio di incendi boschivi e da altri fattori di rischio.
3. Con riferimento a specifici ambiti del territorio rurale gli interventi di manutenzione o miglioramento ambientale e paesaggistico sono in particolare volti prioritariamente a:
- - mantenere i prati permanenti e i prati pascolo nell'ambito R1;
- - mitigare gli impatti ecologici e paesaggistici del vigneto specializzato e delle monocolture intensive, mantenendo o reintroducendo elementi del paesaggio agricolo tradizionale ed elementi vegetazionali di corredo negli ambiti R5, R8 e R9;
- - conservare l'infrastrutturazione ecologica costituita da siepi, filari alberati, alberi camporili, macchie e lingue di bosco, con eventuale ripiantumazione compensativa, nell'ambito R7.
Art. 102 Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale
1. Nell'esercizio delle attività agricole le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014 e s.m.i.
2. I Programmi Aziendali, nella localizzazione delle aree di trasformazione e delle pertinenze degli interventi, limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono, dove possibile, il recupero di suolo agrario. I P.A.P.M.A.A. valutano gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche e danno conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo agricolo.
3. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014 e s.m.i., e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:
- - nuova edificazione di abitazioni rurali;
- - riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare una o più abitazioni rurali;
- - nuova edificazione di annessi e di abitazioni rurali nelle aree di pertinenza dei beni storico/architettonici (BSA) individuati dal PTC di Siena, di cui al precedente art. 51;
- - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando permesse, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità;
- - prevalenza della Superficie aziendale totale non ricadente nel Comune di Colle di Val d'Elsa.
4. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare oltre al riconoscimento delle relazioni consolidate tra il paesaggio agrario e insediamento dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:
- - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali viali e filari alberati;
- - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
- - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
- - nuclei arborati di pregio;
- - boschi e tipologie forestali;
- - elementi funzionali della rete ecologica (nodi, nuclei di connessione, ecc.);
- - emergenze floristiche e faunistiche;
- - corsi d'acqua naturali o artificiali, rete scolante artificiale principale;
- - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
- - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale (cippi, pozzi, lavatoi, tabernacoli, briglie in pietra, aie);
- - viabilità rurale e storica;
- - tessitura agraria tradizionale a maglia fitta.
5. Il Programma Aziendale censisce altresì le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto, quali:
- - elementi di frammentazione ecologica;
- - criticità di dissesto idrogeologico e nella regimazione delle acque;
- - criticità relative alle alberature presenti;
- - altri elementi di degrado e usi non agricoli o connessi.
6. Il P.A.P.M.A.A. censisce inoltre le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata o di particolare valore paesaggistico e naturalistico (vincoli D.lgs. 42/2004 per decreto o ex lege, ZSC…) prestando, nelle valutazioni e nella proposta dei miglioramenti ambientali, particolare attenzione alle specifiche tutele.
Art. 103 Nuove abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A.
1. Ferme restando le condizioni di legge e l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti e nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni specifiche per gli ambiti (art. 71 delle presenti Norme) e per le componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al precedente Titolo VI, l'azienda agricola dotata delle superfici fondiarie minime, di cui almeno il 50% dovrà essere accorpato ai nuovi edifici, può, se sussistono le condizioni, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il P.A.P.M.A.A. con valore di piano attuativo.
2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali può essere ammessa tramite:
- - nuova edificazione;
- - riconversione o trasferimento di volumetrie legittime esistenti a destinazione agricola non più necessarie, con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto che deve risultare dagli elaborati a corredo del P.A.P.M.A.A. e ferma restando la quota di annessi agricoli da mantenere a servizio del fondo.
3. Per i nuovi edifici per abitazioni rurali si dovranno:
- - privilegiare la semplicità delle soluzioni d'impianto, le tipologie e le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili ai modelli storici locali; le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, con finestre e porte di dimensioni tradizionali, con prevalenza dei pieni sui vuoti, con copertura a falde tradizionali e con esclusione di terrazze a tasca; le coperture a colmo costante non dovranno avere aggetti sui lati inclinati uguali a quello della gronda, ma inferiori, coerentemente con le tipologie tradizionali; non sono altresì consentiti i balconi e le scale esterne in aggetto, mentre logge e portici sono ammessi limitatamente ad un solo fronte dell'edificio;
- - impiegare materiali e finiture coerenti con le peculiarità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo; il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà comunque privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
4. La dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 100 mq. di Superficie utile (SU). Nel caso in cui la nuova unità abitativa sia anche l'esito di riconversione/trasferimento di volumetrie esistenti per una Superficie edificata (SE) minima di 50 mq., la dimensione massima ammissibile è di 130 mq. di Superficie utile (SU). La nuova unità abitativa non potrà comunque essere inferiore a 70 mq di SU.
La dimensione massima ammissibile di Superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 60 mq. Le autorimesse non potranno superare la superficie di 40 mq. per ogni nuova unità abitativa; è vietata la realizzazione di autorimesse interrate fatto salvo il caso in cui sia possibile realizzarle nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi e ciò non comporti dunque la realizzazione di rampe.
I locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro il sedime del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; l'accesso diretto al piano interrato o parzialmente interrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la realizzazione di rampe.
5. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare due piani fuori terra, con Altezza utile (HU) non superiore a 2,90 ml.
6. Il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici devono essere previsti nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed hanno valore prescrittivo.
Art. 104 Nuovi annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.
1. I nuovi annessi agricoli per la conduzione agricola sono realizzati tramite Programma Aziendale nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni specifiche per gli ambiti (art. 71 delle presenti Norme) e per le componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al precedente Titolo VI.
2. I nuovi annessi agricoli per conduzione agricola realizzati tramite Programma Aziendale ai sensi della normativa vigente entrano nel computo dei beni immobili aziendali e non possono mutare la destinazione d'uso agricola.
3. I nuovi annessi agricoli dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata, dotandoli anche di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri (legno) per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere se necessario impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà in ogni caso privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
4. Nella progettazione delle cantine e di edifici destinati alla produzione agricola dovranno essere evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti; i piazzali di pertinenza dovranno essere strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando sui crinali e nelle aree di elevata intervisibilità la compatibilità con la morfologia dei luoghi e privilegiando una localizzazione prossima a una idonea rete viaria esistente.
5. Gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico e le sistemazioni pertinenziali, che si basano sulla dettagliata analisi effettuata in sede di P.A.P.M.A.A., sono finalizzati ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente, valorizzando eventuali preesistenze di pregio e sostituendo impianti decontestualizzati.
6. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.
Art. 105 Ulteriori manufatti aziendali agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A.
1. Per motivate ragioni di ordine agricolo produttivo all'imprenditore agricolo è consentita la realizzazione di manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A., che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio dell'azienda. Tali manufatti possono essere realizzati a condizione che:
- - non esistano costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e che eventuali consistenze incongrue esistenti vengano rimosse;
- - i terreni a cui si riferisce il dimensionamento dei manufatti siano detenuti in proprietà o con altro titolo che abilita agli interventi di miglioramento fondiario ed edilizi;
- - l'imprenditore agricolo abbia una Unità tecnico economica o una Unità produttiva ARTEA aperta nel Comune di Colle di Val d'Elsa (Unità Tecnico Economica ARTEA);
- - la superficie agricola coltivata riferita al dimensionamento del manufatto ricada nel Comune di Colle di Val d'Elsa.
2. I manufatti aziendali agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A. sono distinti come segue:
- a) manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni, di cui al successivo art. 106, comma 2, semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
- b) manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni, di cui al successivo art. 106, comma 3;
- c) manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo, di cui al successivo art. 107.
3. Per la presentazione dell'istanza l'imprenditore agricolo oltre a dimostrare la propria qualifica, il titolo di possesso del compendio, lo stato delle strutture e infrastrutture aziendali esistenti e di progetto, allega l'ultimo il Piano delle coltivazioni validato e la consistenza degli allevamenti come risultano dalla banca dati ARTEA e dall'anagrafe zootecnica (BDN).
Il progetto dei manufatti di durata superiore a due anni e dei manufatti non temporanei è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole che verifichi l'assenza sul fondo di analoghi annessi e manufatti e individui eventuali strutture fatiscenti da smantellare, giustifichi le dimensioni del manufatto e la scelta localizzativa.
Il progetto dei manufatti temporanei di durata superiore a due anni e dei manufatti non temporanei prevede la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico commisurati all'entità dell'opera edilizia ed è corredato dal computo metrico per la loro realizzazione e manutenzione.
4. Con apposito regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina gli impegni e le garanzie alla rimozione dei manufatti e alla realizzazione gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di accertamento di regolare esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale.
5. Sulla base delle motivate esigenze produttive e compatibilmente con le limitazioni poste dal presente Piano Operativo è ammessa la realizzazione di più manufatti.
6. Sono compresi tra i manufatti aziendali per l'imprenditore agricolo anche quelli destinati all'allevamento di cavalli.
Art. 106 Manufatti aziendali temporanei
1. Alle aziende agricole è consentita la realizzazione di manufatti temporanei alle condizioni dettate dalle norme regionali e nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni specifiche per gli ambiti (art. 71 delle presenti Norme) e per le componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al precedente Titolo VI.
2. I manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2014 e art. 1 D.P.G.R. 63/2016) sono semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e hanno spiccate caratteristiche di temporaneità.
Fermo restando quanto richiamato al comma 1, l'installazione di tali manufatti non è comunque ammessa nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1 o t2.
3. I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo superiore a due anni hanno le medesime caratteristiche costruttive di quelli descritti al precedente comma 2, ma possono essere mantenuti per la durata dell'attività e delle esigenze aziendali. Per assicurare un elevato livello di qualità paesaggistica, il Piano Operativo limita la realizzazione di questi manufatti e la condiziona alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico.
Art. 107 Manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti del suolo
1. I manufatti aziendali non temporanei che necessitano trasformazioni permanenti del suolo possono essere mantenuti per tutta a durata dell'attività e delle esigenze dell'azienda agricola.
Tra questi il PO distingue le seguenti tipologie:
- a) silos, vasche, serbatoi, invasi e bacini di accumulo (fontoni), concimaie e simili, che non determinano volume o superficie edificata o edificabile (SE);
- b) manufatti in strutture prefabbricate, strutture a tunnel per i foraggi e tettoie.
2. Tali manufatti sono realizzati nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni specifiche per gli ambiti (art. 71 delle presenti Norme) e per le componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al precedente Titolo VI.
La realizzazione dei manufatti non è comunque ammessa nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1, t2 o t3; possono essere consentite le tipologie a) qualora si tratti del centro aziendale.
3. Ai fini della tutela paesaggistica valgono le seguenti disposizioni:
- - i manufatti per il rimessaggio dovranno essere concepiti per un'adeguata reversibilità, con particolare attenzione per l'efficacia del ciclo produttivo, così da facilitare lo smontaggio, il recupero e il riciclaggio delle diverse parti, privilegiando l'impiego del legno - ove compatibile con la funzionalità del manufatto - ed ispirandosi al manuale ARSIA “Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli”;
- - non è consentita con tale modalità la realizzazione di strutture a tunnel ancorate ad elementi prefabbricati o altro materiale pesante;
- - i manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui non potranno avere Superficie Coperta superiore a 80 mq;
- - i manufatti privi di copertura saranno realizzati con tecniche atte a mitigarne l'impatto e a consentirne la facile reversibilità o il recupero.
4. Alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegato il progetto delle pertinenti opere di miglioramento o mitigazione da commisurare all'entità dell'intervento e al contesto paesaggistico.
5. Salvo motivati casi è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nella relazione tecnica.
Art. 108 Agriturismo e ospitalità in spazi aperti
1. Le attività agrituristiche e l'ospitalità in spazi aperti (agricampeggio o agrisosta camper) possono essere svolte nel territorio comunale secondo le norme e prescrizioni vigenti, a condizione che non sia necessario realizzare nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, ed infrastrutture con impatto paesaggistico.
2. Per l'esercizio delle attività agrituristiche il Piano Operativo non consente la realizzazione di nuovi volumi e vani tecnici o strutture coperte per le attività sportive, mentre previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico è ammessa esclusivamente la realizzazione di maneggi scoperti quali strutture sportive prive di copertura connesse alle attività agrituristiche aziendali.
3. L'ospitalità in spazi aperti (agricampeggio o agrisosta camper) è ammessa solo previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico da parte dell'operatore agrituristico e nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni specifiche per gli ambiti (art. 71 delle presenti Norme) e per le componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al precedente Titolo VI; non è comunque ammessa nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1 o t2.
E' in ogni caso richiesto un progetto complessivo di sistemazione dell'area, che risponda ai criteri insediativi di cui all'art. 100. Le aree dovranno pertanto essere collocate in continuità o in prossimità del centro aziendale o di altri edifici e complessi rurali, in modo da non richiedere la realizzazione di nuove infrastrutture e nuove opere di urbanizzazione, privilegiando la riconversione di piazzali e infrastrutture esistenti. Le sistemazioni non dovranno comportare significativi movimenti di terra, né la demolizione o la modifica di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci ecc.) o di opere di regimazione idraulica, né l'abbattimento di alberature; gli interventi non dovranno in ogni caso interessare gli habitat e le specie di interesse conservazionistico o elementi della rete ecologica di maggior valore quali ad esempio le fasce ripariali. Non è comunque consentita la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate.
Per ciascun sito è ammesso un numero massimo di:
- - 16 piazzole (delle quali massimo 4 allestite dall'imprenditore agricolo) nella fascia collinare dei grandi boschi continui (R1), negli ambiti collinari dei boschi con presenza di coltivazioni (R2) e negli ambiti collinari dei mosaici di macchie e boschi e coltivazioni (R4);
- - 10 piazzole (delle quali massimo 3 allestite dall'imprenditore agricolo) nell'ambito del mosaico colturale boscato e degli ecosistemi ripariali (R3), nell'ambito collinare coltivato e della viticoltura con mosaici di macchie e boschi (R5), nell'ambito del mosaico colturale complesso a maglia fitta (R6), negli ambiti dell'associazione tra seminativo e vigneto (R8) e nell'ambito collinare dei seminativi semplificati (R9).
La superficie massima di ciascuna piazzola è di 60 mq. per l'agricampeggio e di 30 mq. per l'agrisosta camper.
Nelle piazzole allestite dall'imprenditore agricolo non possono essere utilizzati camper, roulotte, case mobili, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori.
Art. 109 Manufatti per l'agricoltura amatoriale
1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti, nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni specifiche per gli ambiti (art. 71 delle presenti Norme) e per le componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al precedente Titolo VI; gli interventi non dovranno in ogni caso interessare gli habitat e le specie di interesse conservazionistico o elementi della rete ecologica di maggior valore quali ad esempio le fasce ripariali.
2. Alla realizzazione di manufatti amatoriali concorrono i soli terreni posseduti nel Comune di Colle di Val d'Elsa.
Ai fini della determinazione della superficie agricola coltivata per il dimensionamento di tali manufatti concorrono tutti i terreni coltivati escluse le aree di resede, le aree boscate e seminaturali.
3. La realizzazione dei manufatti amatoriali è consentita a condizione che:
- - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non siano stati oggetto di trasferimenti parziali che determinano vincolo di inedificabilità decennale secondo quanto previsto dall'articolo 76 della L.R. 65/2014; sono fatti salvi i trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- - i terreni di riferimento siano costituiti da un unico corpo (viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico);
- - il richiedente sottoscriva un impegno alla manutenzione del fondo e allo smantellamento di manufatti e annessi alla cessazione dell'attività.
4. La Superficie Coperta del manufatto realizzabile è definita con riferimento alla estensione della superficie agricola coltivata:
- - tipo A - 20 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata superiore a 3.000 mq., fino a 10.000 mq.;
- - tipo B - 30 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata superiore a 10.000 mq., fino a 30.000 mq.;
- - tipo C - 40 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata superiore a 30.000 mq.
I manufatti di tipo B e C sono subordinati all'asseveramento da parte di tecnico abilitato in materie agricole della superficie agricola coltivata.
5. Esclusivamente per il sotto-ambito R11.1 parco fluviale dell'Elsa è definita un'ulteriore tipologia F, di Superficie Coperta massima pari a 9 mq., realizzabile con una superficie agricola coltivata non inferiore a 1.500 mq.
Eventuali finestrature dovranno avere affaccio ad altezza non inferiore a 1,50 ml. dalla quota interna.
E' consentita l'aggregazione al massimo di due annessi sul confine dei lotti e fra conduttori diversi confinanti; gli annessi tra loro aggregati o comunque facenti parte di una stessa area dovranno essere realizzati con lo stesso tipo di struttura e di materiale.
6. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per allevamenti amatoriali di cui al successivo art. 111 laddove siano presenti le superfici agricole necessarie per il dimensionamento di entrambe le fattispecie.
7. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
- - Altezza (HMax) non superiore a 2,50 ml.;
- - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere, semplicemente ancorati al suolo;
- - assenza di dotazioni che consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.
8. E' vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni a protezione delle colture previste al successivo art. 114.
Art. 110 Manufatti amatoriali per i cavalli
1. L'installazione di manufatti amatoriali destinati all'allevamento di cavalli esercitato da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti utili allo scopo, nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni specifiche per gli ambiti (art. 71 delle presenti Norme) e per le componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al precedente Titolo VI; gli interventi non dovranno in ogni caso interessare gli habitat e le specie di interesse conservazionistico o elementi della rete ecologica di maggior valore quali ad esempio le fasce ripariali.
2. La realizzazione dei manufatti amatoriali per l'allevamento di cavalli è consentita a condizione che:
- - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- - i terreni in cui si localizzano i box e che ne consentono il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Colle di Val d'Elsa e siano costituiti da un unico corpo;
- - il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, al mantenimento dell'allevamento di cavalli, alla previa realizzazione di sistemazioni esterne e pertinenziali dell'allevamento, nonché alla rimozione del manufatto in caso di cessazione dell'attività o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste;
- - l'intervento non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture per l'allenamento dei cavalli;
- - non vengano eliminate alberature di interesse storico.
3. Il manufatto può essere dimensionato in proporzione al numero dei cavalli e al terreno disponibile in ragione di 15 mq. per cavallo e per 5.000 mq di terreno agricolo fino ad un massimo di 90 mq. di superficie coperta per sei cavalli.
Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
4. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- - strutture leggere e rimovibili in legno;
- - altezza massima in gronda di 3 ml.;
- - pavimentazione, semplicemente appoggiata, con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche e facilmente disinfettabili, che consenta il deflusso delle acque di lavaggio e munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
- - rispetto della distanza minima dalle abitazioni di 40 ml. e compatibilità con le norme igienico sanitarie;
- - copertura a pendenza singola o doppia e realizzata in legno, laterizio, rame o guaina ardesiata;
- - eventuale sporto di gronda a copertura delle porte di accesso non superiore a 1 ml.;
- - pareti esterne e infissi verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni.
Art. 111 Manufatti per allevamenti amatoriali
1. L'installazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (allevamenti amatoriali e animali d'affezione) è consentita ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità indicata al successivo comma 3, nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni specifiche per gli ambiti (art. 71 delle presenti Norme) e per le componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al precedente Titolo VI; gli interventi non dovranno in ogni caso interessare gli habitat e le specie di interesse conservazionistico o elementi della rete ecologica di maggior valore quali ad esempio le fasce ripariali.
2. La realizzazione dei manufatti per allevamenti amatoriali è consentita a condizione che:
- - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- - i terreni in cui si localizzano i manufatti e ne consentano il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Colle di Val d'Elsa e siano costituiti da un unico corpo;
- - il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, come indicati all'art. 101 delle presenti Norme, e allo smantellamento dei manufatti alla cessazione dell'attività.
La disponibilità della risorsa idrica è condizione essenziale per la realizzazione del manufatto e deve essere verificata prima della presentazione dell'istanza.
3. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di allevamento amatoriale secondo i seguenti parametri:
| tipo di allevamento | Superficie Fondiaria minima | Superficie Coperta massima |
|---|---|---|
| api | 3.000 mq | 10 mq |
| avicoli | 3.000 mq | 10 mq |
| conigli | 3.000 mq | 10 mq |
| ovini/caprini | 10.000 mq | 20 mq |
La Superficie Coperta indicata comprende anche spazi per lo stoccaggio dei mangimi e per i presidi sanitari.
4. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili i manufatti del presente articolo e quelli per l'agricoltura amatoriale, di cui al precedente art. 109, laddove siano presenti Superfici Fondiarie sufficienti al dimensionamento di entrambe le fattispecie.
5. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
- - Altezza (HMax) 2,20 ml.;
- - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
- - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
- - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
- - rispetto della distanza minima di 40 ml. dai fabbricati ad uso residenziale e dai luoghi pubblici e compatibilità con le norme igienico sanitarie;
Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti seconde le norme vigenti.
6. è vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite al successivo art. 114.
Art. 112 Manufatti a supporto dell'attività venatoria
1. La realizzazione di strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie è consentita solo ad associazioni di cacciatori aventi la sede nel Comune di Colle di Val d'Elsa e purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni specifiche per gli ambiti (art. 71 delle presenti Norme) e per le componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al precedente Titolo VI; gli interventi non dovranno in ogni caso interessare gli habitat e le specie di interesse conservazionistico o elementi della rete ecologica di maggior valore quali ad esempio le fasce ripariali.
Per tali manufatti valgono le seguenti disposizioni:
- - dimensione minima del fondo di 2.000 mq.;
- - capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 10 e non superiore a 40 unità;
- - eventuale superficie aggiuntiva massima di 20 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) adibita per medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate.
I box e gli spazi per i cani, dimensionati nel rispetto del D.P.G.R. n. 38/R/2011, dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno o altro materiale leggero rivestito in legno e con Altezza (HMax) massima 2,20 ml., e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani.
Eventuali locali da adibire gli usi di medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della Superficie edificabile (o edificata) (SE) consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a m 1,50 dal livello interno.
Sono ammesse recinzioni con altezza massima di 2 ml. realizzate con pali di castagno in rete metallica e schermature con siepi, filari e formazioni vegetali di specie tipiche di cui al precedente art. 55, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata); non è ammessa la realizzazione di recinzioni in rete per superfici superiori a 5.000 mq.
Le distanze minime da osservare sono pari a:
- - 150 ml. da abitazioni e case sparse;
- - 250 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti;
- - 50 ml. da eventuali abitazioni a servizio dello stesso annesso di ricovero per cani (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).
L'associazione proponente dovrà sottoscrivere l'impegno a:
- - mantenere il manufatto per un tempo limitato all'attività e provvedere alla rimozione al cessare dell'attività di ricovero; dovrà per questo essere presentata idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione;
- - rendere autonoma la fornitura di acqua necessaria, non attingendo all'acquedotto comunale.
2. L'installazione di manufatti nei siti in cui sono autorizzati gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L.R. 3/1994 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione ed in conformità a quanto previsto al comma 1 punto f) dell'art. 136 della L.R. 65/2014 e secondo quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, in tutto il territorio comunale.
Tali manufatti, soggetti ad autorizzazione da parte della competente struttura regionale, sono consentiti a condizione che:
- - non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi o la trasformazione del bosco e non richiedano la realizzazione di nuove infrastrutture;
- - siano realizzati con materiali leggeri (in legno, con strutture tubolari o con altri materiali tradizionali tipici della zona);
- - non comportino volumetrie;
- - siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
- - siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
- - non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
- - non abbiano superficie superiore a 5 mq.;
- - rispettino le distanze da abitazioni, pubblici esercizi e luoghi pubblici o frequentati dal pubblico.
Nel caso in cui tali manufatti siano dotati di copertura, comunque leggera, che li renda equiparabili a tettoie con pareti laterali, questi non potranno avere un'altezza massima (Hmax) superiore a 2,20 ml.; tale limite di altezza non si applica ai manufatti a traliccio in tubolare o pali di legno (altane di caccia).
Art. 113 Manufatti per l'escursionismo
1. Lungo la rete escursionistica pubblica è consentita la realizzazione di manufatti per la sosta temporanea degli escursionisti, privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'uso abitativo, di Superficie Coperta massima pari a 6 mq., aperti su almeno un lato e posti a distanza minima di 6 km. l'uno dall'altro.
Gli interventi non dovranno in ogni caso interessare gli habitat e le specie di interesse conservazionistico o elementi della rete ecologica di maggior valore quali ad esempio le fasce ripariali.
2. L'installazione dei manufatti è soggetta a stipula di apposita convenzione, qualora siano realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, e dovrà rispettare lo schema tipologico e le caratteristiche definite dal Regolamento Edilizio o da apposito Regolamento.
Art. 114 Recinzioni dei fondi agricoli
1. Nel territorio rurale sono consentite le recinzioni dei fondi quali i terreni agricoli o forestali e comunque dei terreni che non costituiscono pertinenze degli edifici - le cui sistemazioni sono disciplinate all'art. 78 - esclusivamente qualora se ne dimostri l'indispensabilità per motivi riconducibili all'attività agricola, quali la protezione delle colture o della fauna allevata, oltre a quelle previste da normative sovraordinate per impianti tecnologici oppure per la regolamentazione dell'attività venatoria (come nel caso di aree per l'addestramento dei cani e fondi chiusi).
2. Sono ammesse esclusivamente recinzioni con rete metallica di altezza non superiore a 2 ml., anche interrata, ma sempre senza opere murarie, sostenuta da pali in legno, semplicemente infissi al suolo; un'altezza massima di 2,20 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio quando le aree da proteggere si trovino a valle della recinzione.
I recinti per cavalli possono essere realizzati in pali di legno; ulteriori recinzioni saranno ammesse solo per garantire la pubblica incolumità.
3. Sono altresì sempre consentite le recinzioni elettrificate antipredatori a difesa dell'allevamento o delle colture.
4. Le recinzioni dovranno presentare alla base un'apertura di almeno 0,20x0,20 ml. ogni 50 ml. di sviluppo per consentire il passaggio della fauna di piccole e medie dimensioni e dovrà essere mantenuta una distanza tra la recinzione e il margine boscato di almeno 2-5 ml. in modo da conservare la fascia ecotonale e minimizzare gli impatti sulla permeabilità ecologica.
5. Per il loro migliore inserimento paesaggistico, le recinzioni devono rispettare la topografia esistente e porsi quanto più possibile lungo segni di discontinuità presenti, sia colturali e vegetazionali, che morfologici (limiti di colture, strade, sistemazioni del terreno, fossi, balze, ciglionamenti). Esse non possono in alcun modo interrompere tratti di strade pubbliche o di uso pubblico né impedire o ostacolare l'accesso ai tracciati della viabilità di matrice storica e devono altresì prevedere varchi di accesso e passaggi gestiti (cancelletti, sbarre, cattle grids ecc.), in corrispondenza delle strade poderali e comunque a distanza non superiore a 150 ml.
6. Per ogni tipo di recinzione, quando consentito dalle presenti Norme, dovranno essere comunque garantite aperture adeguate all'accesso di mezzi di emergenza in caso di incendio o grave calamità naturale. Dovrà altresì essere comunque consentito l'uso pubblico della viabilità minore lungo la rete escursionistica.
7. Il progetto di realizzazione di opere di recinzione - ad eccezione di quelle qualificabili prive di rilevanza edilizia - dovrà essere accompagnato da una documentazione grafica e fotografica adeguata, tale da offrire una sufficiente informazione, oltre che della tipologia di recinzione, di tutte le barriere, cancelli, pavimentazioni ecc., in modo tale da potere valutare la loro compatibilità con l'intorno e la coerenza complessiva del progetto.
Capo V Aree per attività estrattive
Art. 115 Aree a destinazione estrattiva
1. Nelle Tavole di progetto di PO sono perimetrate e identificate anche con la sigla b2 le aree destinate ad attività estrattive che corrispondono agli ambiti già oggetto di autorizzazione.
2. In attesa dell'avvio della procedura di adeguamento al Piano Regionale Cave (PRC), approvato con D.C.R. 47 del 21/07/2020, si rinvia a quanto disposto dall'art. 40 Disposizioni transitorie della Disciplina di Piano del PRC.
Art. 116 Siti estrattivi dismessi
1. Per i siti estrattivi dismessi, in attesa dell'avvio della procedura di adeguamento al Piano Regionale Cave (PRC), approvato con D.C.R. 47 del 21/07/2020, si rinvia a quanto disposto dall'art. 40 Disposizioni transitorie della Disciplina di Piano del PRC.