Art. 41 Zone Speciali di Conservazione

1. Nel territorio comunale ricade la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Montagnola Senese (IT5190003).

2. Le Zone speciali di conservazione sono sottoposte a specifica normativa europea, nazionale e regionale: Direttive 1992/43/CEE (Habitat), Legge 394/1991, D.P.R. 357/1997, D.M. 17/10/2007, D.G.R. n. 644/2004, L.R. 30/2015, D.C.P. n. 25/2015, D.G.R. n. 1223/2015 e D.G.R. n. 13/2022 o le più stringenti disposizioni dettate dal Piano di Gestione.

3. Per limitare l'impatto su habitat e specie tutelati, in conformità alle norme sovraordinate sopra citate, in particolare dovranno essere recepite tutte le misure di conservazione - di livello generale e specifiche per il Sito - definite dalla D.G.R. n. 1223/2015, tra le quali si segnalano per la più diretta attinenza con la pianificazione urbanistica le seguenti disposizioni regolamentari:

  • - limitare la circolazione motorizzata su strade e piste ad uso forestale agli interventi di interesse pubblico, ai tagli selvicolturali, ad altri interventi privati autorizzati e sottoposti a preliminare valutazione di incidenza;
  • - non consentire la fruizione sportivo-ricreativa di percorsi, piste e aree aperte con mezzi motorizzati di qualsiasi natura;
  • - limitare la sosta delle auto e dei mezzi motorizzati alle aree destinate a parcheggio fatte salve le categorie fragili e manifestazioni pubbliche autorizzate al fine di razionalizzare il carico turistico;
  • - incentivare la conservazione (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.);
  • - promuovere una gestione forestale coerente con le necessità di tutela per assicurare uno stato di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico;
  • - prevenire i rischi di incendio e la diffusione di specie alloctone negli ambienti forestali;
  • - mantenere o ripristinare elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, terrazzamenti, pascoli, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, acquidocci, canalette, pietraie.

4. La procedura di Valutazione di Incidenza di piani e programmi e di interventi e progetti - comprese nuove captazioni idriche a fini idropotabili su acque sotterranee e superficiali - ricadenti all'interno della ZSC o ad essa esterni ma suscettibili di produrre effetti su di essa è prevista e disciplinata dagli articoli 87, 88 e 90 della L.R. 30/2015, secondo quanto disposto dalla stessa legge regionale e con le modalità definite dalla D.G.R. 13/2022.

Sono esclusi dal procedimento di Valutazione di Incidenza le attività, i progetti e gli interventi prevalutati elencati nell'All. A della D.G.R. 13/2022, previa verifica di corrispondenza a carico dell'ente competente all'autorizzazione.

5. Nella presentazione di piani e progetti, inclusi i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, gli interventi di miglioramento ambientale, laddove previsti, dovranno essere coerenti con gli obiettivi e le misure di conservazione della ZSC, concorrendo quindi al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate nella ZSC.

6. Al fine di assicurare la massima compatibilità degli interventi anche in fase di cantiere, dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche dettate per i diversi ambiti dalle norme sovraordinate e dal Piano di Gestione.

Capo I Beni paesaggistici

Art. 42 Aree tartufigene

1. Le aree di effettiva produzione dei tartufi (c.d. aree tartufigene) rappresentano ecosistemi di pregio e per questo sono tutelate dalla Legge Forestale e dal suo Regolamento di attuazione e dalla L.R. 50/95 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni".

Art. 43 Sensibilità degli acquiferi

1. In relazione alla classificazione della sensibilità degli acquiferi individuata dalla Carta ST IG 1 del PTCP di Siena, all'interno delle aree sensibili di classe 1 (vincolo elevato) e delle aree sensibili di classe 2 (vincolo medio) si applicano specifiche norme di tutela definite agli articoli 10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP.

Art. 44 Rischio archeologico

1. In relazione alla classificazione del territorio comunale dal punto di vista del rischio archeologico individuata dalla tavola ST12 del Piano Strutturale, valgono le seguenti prescrizioni da osservare per i progetti e in fase di esecuzione degli interventi nel caso di lavori comportanti sistemazioni esterne, scavi e movimentazione terra (con esclusione di quanto strettamente pertinente all'ordinaria attività agricola e alle ordinarie pratiche agro-silvopastorali):

  • - per le aree ricadenti in grado 3 (aree con attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito) il soggetto richiedente il titolo autorizzativo dovrà dare comunicazione di inizio dei lavori al Settore archeologico della Soprintendenza, affinché possano essere attivate le procedure per la sorveglianza archeologica;
  • - per le aree ricadenti in grado 4 (aree con presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti) il soggetto richiedente il titolo autorizzativo dovrà dare comunicazione al Settore archeologico della Soprintendenza già in fase di studio di fattibilità;
  • - per le aree ricadenti in grado 5 (aree con presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico), fatte salve le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, qualsiasi intervento è subordinato all'approvazione della competente Soprintendenza (ai sensi degli artt. 21 e 146, lettera m), del D.lgs. 42/2004); le aree interessate dagli interventi saranno sottoposte a indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere.

Per le aree ricadenti in grado 1 (aree con assenza di informazioni di presenze archeologiche note) o grado 2 (aree con presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche note individuate attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive) non sono stabilite specifiche prescrizioni, fermo restando che l'assenza di informazioni archeologiche note non esclude l'eventuale rinvenimento di depositi archeologici e la conseguente salvaguardia.

Art. 45 Immobili e aree di notevole interesse pubblico

1. Sono sottoposti a tutela paesaggistica gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice, parti del territorio comunale oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ovvero:

  • - la Zona dell'abitato e terreno adiacente nel comune di Colle Val d'Elsa (ID 9052252 - D.M. 04/02/1966; G.U. 55 del 1966);
  • - il Versante ovest della Montagnola senese ricadente in comune di Colle Val d'Elsa (ID 9052003 - D.M. 10/12/1975; G.U. 10 del 1976).

2. Per tutte le parti del territorio comunale comprese nelle zone di cui al comma 1 le trasformazioni ammissibili devono essere coerenti con la disciplina contenuta nelle Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, elaborato 3B, Sezione 4, del PIT-PPR.

3. Per la Zona dell'abitato e terreno adiacente nel comune di Colle Val d'Elsa si dovranno inoltre osservare le seguenti disposizioni:

  • - conservare e valorizzare le vie, i passaggi coperti e le scalette pavimentate in pietra o in laterizio a Colle Alta;
  • - tutelare e qualificare gli spazi verdi di pertinenza degli edifici di Colle Alta, in particolare su via dietro le Mura;
  • - conservare i muri a retta, presenti diffusamente all'interno di Colle Alta, e i terrazzamenti sul versante nord;
  • - salvaguardare i tratti e i punti panoramici nella fascia nord (da via dietro le Mura verso l'esterno e da via San Francesco verso Colle Alta) e est di Colle Alta (dal Baluardo e da via del Muro lungo e via San Sebastiano verso la città), oltre ai rari scorci che si aprono sulla campagna verso sud, come in corrispondenza del piccolo slargo all'imbocco di vicolo delle Fontanelle su via XX Settembre;
  • - salvaguardare le visuali verso Colle Alta dai complessi di matrice storica quali Poggio San Francesco e la Poggiola.

4. Per il Versante ovest della Montagnola senese ricadente in comune di Colle Val d'Elsa in applicazione delle direttive della Scheda di vincolo si dovranno inoltre osservare le seguenti disposizioni:

  • - conservare i muri a secco, presenti in particolare per lunghi tratti lungo le strade di matrice storica, e i terrazzamenti che si rilevano soprattutto a ridosso degli aggregati (Paurano, Collalto) nei pendii più scoscesi e nelle sistemazioni del resede, a raccordare spazi a differenti quote, e le aie pavimentate in laterizio;
  • - salvaguardare i tratti panoramici che caratterizzano la Traversa Maremmana, con aperture visuali più o meno profonde, sia verso la Montagnola che verso Casole, i tratti panoramici lungo il percorso tra Collalto e Verniano di sotto verso la Montagnola e i punti panoramici da Collalto, Paurano, Partena, Villa Bisciano e da gran parte dei poderi che traguardano altri complessi e nuclei storici.

Art. 46 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

  • - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
  • - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
  • - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi.

2. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.

3. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
  • - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici;
  • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico.

4. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica e il minor impatto visivo possibile.

5. Eventuali nuove aree destinate a parcheggio nel territorio rurale sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.

6. L'installazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

7. Non è ammessa la realizzazione di nuove residenze rurali.

8. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

Art. 47 Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento

1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:

  • - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio) e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici;
  • - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

2. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.

Art. 48 Zone di interesse archeologico

1. Nella Zona comprendente la necropoli etrusca di Dometaia si devono osservare, in particolare, le disposizioni della Scheda SI17 dell'Allegato H del PIT-PPR.

2. Dovranno essere tutelate le visuali panoramiche che si aprono a sud, lungo la strada bianca che costeggia l'ambito interessato dal vincolo, verso i rilievi collinari e il centro storico di Casole.

3. Non sono ammessi interventi di trasformazione che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

4. Nelle aree archeologiche le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.