Art. 32 Normativa di riferimento

1. Nel Piano Operativo sono recepite le vigenti norme statali e regionali in materia e le disposizioni e prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale, piani di settore e atti di governo del territorio dei soggetti e autorità istituzionalmente competenti in materia geologica, idraulica, idrogeologica e sismica, di cui a:

  • - D.P.G.R. n. 5/R del 30/01/2020;
  • - L.R. 41/2018;
  • - D.lgs. 152/2006 con particolare riferimento alla Parte III;
  • - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena;
  • - Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del distretto dell'Appennino Settentrionale (PGRA);
  • - Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) bacino Arno;
  • - Progetto di Piano del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (Progetto PAI Dissesti geomorfologici);
  • - Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA).

Art. 33 Condizioni di fattibilità degli interventi

1. La fattibilità degli interventi previsti e/o ammessi dal Piano Operativo è espressa sulla base di quanto previsto al paragrafo 3 dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020 e dei contenuti del Piano Strutturale.

2. Per gli interventi di trasformazione previsti dal Piano Operativo i criteri, i condizionamenti, i vincoli e le prescrizioni per l'attuazione sono definiti attraverso le schede di fattibilità, che costituiscono parte integrante della disciplina di piano. Per ogni intervento la scheda individua cartograficamente l'area di intervento, oltre alle attribuzioni delle classi di pericolosità geologica, sismica ed idraulica.

I criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici tengono conto di quanto individuato nell'ambito del Piano Strutturale negli elaborati geologici, geomorfologici e di pericolosità geologica.

I criteri di fattibilità in relazione agli aspetti sismici tengono conto di quanto individuato nell'ambito del Piano Strutturale (Microzonazione Sismica MS1 e MS2) e alla mappatura del fattore di amplificazione sismica sui centri abitati maggiori.

I criteri di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici sono stati individuati sulla base delle pericolosità del quadro conoscitivo, definite nell'ambito della redazione degli studi idraulici di supporto al Piano Strutturale.

Per quanto riguarda i soli aspetti idraulici che evidenziano elevate criticità nelle schede viene richiamato il documento D03 relazione idraulica.

3. I criteri di fattibilità degli interventi ordinari relativi al patrimonio edilizio esistente ed alle infrastrutture devono essere definiti secondo quanto disposto al paragrafo 3 dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020 sulla base delle pericolosità del Piano Strutturale. Per edifici e/o infrastrutture ricadenti in classi di pericolosità differenti deve essere considerata quella più severa o comunque quella finalizzata ad ottenere condizioni maggiormente cautelative.

4. Per gli interventi che trovano attuazione attraverso gli strumenti urbanistici attuativi, i criteri di fattibilità devono essere ridefiniti sulla base di considerazioni di maggior dettaglio derivanti da appositi studi (campagne di indagini geognostiche mirate alla situazione specifica, modellazioni idrauliche sulla base della proposta progettuale, ecc.). Le limitazioni ed i condizionamenti individuati si aggiungono e non sostituiscono quelli determinati dalle normative di settore.

5. Su tutto il territorio comunale sono consentiti interventi funzionali a ridurre il livello di pericolosità territoriale e conseguentemente a rivalutare la possibilità di modifica dei criteri di fattibilità a condizione che non aggravino la condizione delle aree contermini o comunque correlate.

6. Le prescrizioni relative ai criteri di fattibilità sono state schematizzate e distinte in relazione ai tre aspetti: geologico, idraulico e sismico.

Art. 34 Condizioni di fattibilità degli interventi in relazione agli aspetti geologici

1. I criteri di fattibilità geologica, le particolari limitazioni, le condizioni o le prescrizioni ad esse correlate sono quelle derivanti dalla disciplina di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato A al D.P.G.R. n. 5/R/2020 e pertanto in questo caso tengono conto della classificazione del territorio in relazione alla pericolosità geologica.
L'attribuzione delle classi di pericolosità geologica è avvenuta in conformità con le definizioni di cui al punto C.1) dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020.

2. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica molto elevata G4
Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.1 del richiamato allegato A al D.P.G.R. n. 5/R/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino.

  • La fattibilità degli interventi che interessano
    • - la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente
    • - gli incrementi di superficie coperta e/o di volume
    • - la ristrutturazione edilizia anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d'uso
    • - l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete
    è subordinata alla verifica del non aggravio delle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Tali valutazioni/verifiche devono essere supportate e definite sulla base di indagini geologiche, geognostiche e geofisiche realizzate in funzione della rilevanza dell'opera, del suo sviluppo planimetrico, della complessità geologico-tecnica del sito e delle caratteristiche del dissesto attivo in atto.

La fattibilità degli interventi di nuova costruzione o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare o a rete, oltre a rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino e dalle norme di settore, è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio tesi alla riduzione della pericolosità e/o alla mitigazione del rischio.

Gli interventi di messa in sicurezza devono essere individuati e dimensionati ai sensi del paragrafo 3.2.1 dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020 e devono esser tali da:

  • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
  • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
  • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

3. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica elevata G3

Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.2 dell'allegato A al D.P.G.R. n. 5/R/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino.
La fattibilità degli interventi di nuova costruzione o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare o a rete, la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente, gli incrementi di superficie coperta e/o di volume, la ristrutturazione edilizia anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d'uso e l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, finalizzati alla verifica delle condizioni di stabilità, da effettuarsi in fase di pianificazione attuativa o di presentazione di progetto per il rilascio del titolo abilitativo.
Qualora dagli studi, dai rilievi e dalle indagini ne emerga l'esigenza, la fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed eventuali relativi sistemi di monitoraggio, tesi a verificare l'efficacia degli stessi.

Gli interventi di messa in sicurezza devono essere individuati e dimensionati sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e devono essere tali da:

  • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
  • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
  • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, attestato dal collaudo degli interventi, costituisce il presupposto per il rilascio dei titoli abilitativi.

4. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica media G2

Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.3 dell'allegato A al D.P.G.R. n. 5/R/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino.
La fattibilità degli interventi di nuova costruzione (ai sensi della L.R. 41/2018), nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente, incrementi di superficie coperta e/o di volume, ristrutturazione edilizia anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d'uso e ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è condizionata alle risultanze di specifiche indagini geologiche, geognostiche e geofisiche da eseguirsi in fase progettuale, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica bassa G1
Sono consentite tutte le tipologie di intervento, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.

6. La realizzazione degli interventi, in qualsiasi classe di appartenenza ricada, è subordinata alle prescrizioni ed indicazioni dettate dalla disciplina del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Art. 35 Condizioni di fattibilità degli interventi in relazione agli aspetti idraulici

1. I criteri di fattibilità idraulica, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni ad esse correlate sono quelle derivanti dalla disciplina di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato A al D.P.G.R. n. 5/R/2020 e pertanto in questo caso tengono conto della classificazione del territorio in relazione alla pericolosità idraulica, subordinatamente alle prescrizioni ed indicazioni dettate dalla disciplina del Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

2. Le fattibilità degli interventi nelle aree a pericolosità d'alluvione sono eseguite sulla base dei risultati delle modellazioni descritte nella relazione idraulica di supporto al Piano Strutturale e sono correlate alle definizioni delle classi di pericolosità in funzione degli eventi alluvionali e alle relative discipline di Piano di Gestione Rischio Alluvioni, L.R.41/2018 e D.P.G.R. n. 5/R/2020.
L'attuazione degli interventi è sempre subordinata alle prescrizioni contenute nella L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio da alluvioni...”, ancorché al rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla disciplina del Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

3. Fattibilità in aree non soggette a rischio alluvioni
Ad interventi e previsioni esterni ad aree classificate a pericolosità da alluvioni non si attribuiscono prescrizioni specifiche per il conseguimento del titolo abilitativo, salvo opportune indicazioni di misure per il riordino o ripristino del drenaggio superficiale.

4. Fattibilità in aree presidiate da sistemi arginali non soggette a rischio alluvioni
Nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni, così come definite nella L.R. 41/2018 art. 2 lettera s, per gli interventi di nuova costruzione sono previste misure per la gestione del rischio di alluvioni nell'ambito del Piano di Protezione Civile Comunale. A tal fine il Comune entro 180 giorni dal rilascio del titolo abilitativo aggiorna il relativo piano e lo trasmette alla struttura regionale competente.

Art. 36 Condizioni di fattibilità degli interventi in relazione agli aspetti sismici

1. I criteri di fattibilità sismica, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni ad esse correlate sono quelle derivanti dalla disciplina di cui al paragrafo 3.6 dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020 e pertanto in questo caso tengono conto della classificazione del territorio in relazione alla pericolosità sismica.

2. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica molto elevata S4
Nelle zone classificate a pericolosità sismica S4 si applicano le condizioni di fattibilità previste al paragrafo 3.6 dell'Allegato A al D.P.G.R. n. 5/R/2020.
Tutti gli interventi consentiti, indipendentemente dalla modalità attuativa (PA, PUC, ecc.), devono essere sottoposti a studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche commisurati alla tipologia dell'opera e alla rilevanza dell'intervento per la predisposizione di verifiche di stabilità del versante che tengano conto dell'azione sismica in coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte” - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica.
La fattibilità degli interventi di nuova costruzione in aree di instabilità di versante attive è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1, lettera a dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020. La fattibilità degli interventi che interessano la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente, gli incrementi di superficie coperta e/o di volume, l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete, relativamente alle aree di instabilità di versante attive è subordinata all'applicazione dei criteri definiti al paragrafo 3.2.1 lettera b dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020.
Interventi senza condizioni: sono consentiti senza specifici condizionamenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché tutti gli interventi manutentivi necessari a garantire il corretto funzionamento delle reti dei servizi pubblici e privati, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.

3. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica locale elevata S3

Nelle zone classificate a pericolosità sismica S3 si applicano i criteri di fattibilità previsti ai paragrafi 3.6.3 e 3.6.4 dell'Allegato A al D.P.G.R. n. 5/R/2020. Nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti la fattibilità degli interventi che interessano

  • - la nuova costruzione
  • - la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente
  • - gli incrementi di superficie coperta e/o di volume
  • - l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete

è subordinata agli esiti di adeguate indagini geognostiche e analisi geotecniche, finalizzate alle verifiche di sicurezza agli stati limite di esercizio (SLE).

4. Interventi senza condizioni: sono consentiti senza specifici condizionamenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché tutti gli interventi manutentivi necessari a garantire il corretto funzionamento delle reti dei servizi pubblici e privati, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.

5. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica media S2 e S2*
Nelle zone classificate a pericolosità sismica S2 si applicano le condizioni di fattibilità previste al paragrafo 3.6.5 dell'Allegato A al D.P.G.R. n. 5/R/2020. Fattibilità S2*: la fattibilità degli interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici e mutamenti di destinazione verso la residenza o comunque verso funzioni in cui sia previsto il pernottamento nelle aree classificate S2*, caratterizzate da contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 hz, è subordinata nella fase di pianificazione attuativa e/o di progettazione alla verifica dell'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura; tale verifica è condotta mediante l'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie.

6. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica bassa S1
Sono consentite tutte le tipologie di intervento senza specifici condizionamenti per la fase attuativa e/o per la valida formazione dei titoli abilitativi all'attività edilizia, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.

Art. 37 Criteri e condizioni di fattibilità in relazione agli aspetti idrogeologici

1. I criteri di fattibilità connessi a problematiche inerenti la risorsa idrica, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni derivano da quanto stabilito al paragrafo 3.5 dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020, fatti salvi i disposti normativi dei piani sovraordinati.

2. Opere interrate: per gli interventi che prevedono strutture sotterranee di rilevanza (parcheggi interrati multipiano, opere di presidio di fronti di scavo, sottopassi, ecc.) in fase di progettazione devono essere condotti specifici studi per la valutazione dell'impatto sulla dinamica di flusso della falda e sulla qualità della risorsa, che prevedano una modellazione idrogeologica a fronte delle potenziali modifiche alle dinamiche di flusso correlabili alle configurazioni dello stato ante operam, di cantiere e post operam; al verificarsi di situazioni di significative interferenze si deve provvedere alla progettazione di specifiche opere di mitigazione.

Art. 38 Tutela del reticolo idrografico

1. Il reticolo idrografico superficiale di riferimento del Piano Operativo, sul quale sono state fatte tutte le considerazioni di carattere idraulico, è stato aggiornato con quello approvato dalla Regione Toscana con Delibera di Consiglio Regionale 55/2023.

2. Nelle aree comprendenti le due fasce di rispetto di legge previste, dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nel quadro conoscitivo del PS, ai fini del corretto assetto idraulico è consentito quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 41/2018, fermo restando le attività di gestione forestale per la manutenzione dello stesso reticolo e la valorizzazione, salvaguardia, coltivazione e produzione tartufigena ed agricola, sempre nel rispetto delle norme sovraordinate.

Art. 39 Piano di Gestione Rischio Alluvioni

1. L'Amministrazione Comunale nel corso di approvazione dello Piano Strutturale ha provveduto a completare la procedura di aggiornamento al Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) che è stata recepita con Atto di modifica DSG_054_2021 del 30/6/2021.

2. Per quanto detto in precedenza la pericolosità idraulica del quadro conoscitivo dello Piano Strutturale trova corrispondenza con l'attuale PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

3. Resta fermo che nell'attuazione delle previsioni di Piano Operativo la pericolosità idraulica del territorio è sempre subordinata alle norme e alla cartografia definitiva del nuovo Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

Art. 40 Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – PAI bacino Arno

1. In data 13/01/2020 l'Autorità di Bacino Distrettuale ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 il comunicato dell'adozione del “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana ed in data 17/01/2020 ha comunicato agli enti interessati l'avvio della fase di consultazione e adempimenti da parte dei Comuni in merito alla fase di osservazione.

2. Il Comune di Colle di Val d'Elsa, attraverso l'implementazione del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, ha iniziato la procedura di proposta di aggiornamento del PAI ex artt. 27 e 32 delle NTA con nota n. 7867 in data 26/04/2023.

Con Decreto del Segretario Generale n. 57 del 31/08/2023 il procedimento di Adeguamento al PAI per aggiornamento del Quadro Conoscitivo del territorio comunale Progetto di PAI “dissesti geomorfologici” (art. 16) è stato concluso.
Pertanto la carta geomorfologica e la carta di pericolosità geologica con il termine del processo di approvazione del Piano Strutturale risultano completamente condivise e adeguate al Piano di Assetto Idrogeologico e Progetto di Piano dell'ADBDAS quali Strumenti di Piano Sovraordinati.

3. Nell'attuazione del Piano ogni intervento di trasformazione del territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinato alle norme e alla cartografia del PAI attualmente in vigore, secondo l'emanazione del Decreto del Segretario dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.