Art. 1 Contenuti e ambito di applicazione del Piano Operativo
1. Il Piano Operativo (PO) è l'atto di pianificazione urbanistica che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.
2. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione contengono nella Parte I le discipline generali e nella Parte II la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valide a tempo indeterminato, mentre nella Parte III la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida nel quinquennio di efficacia del PO.
Art. 2 Elaborati costitutivi
1. Il Piano Operativo del Comune di Colle di Val d'Elsa è costituito dai seguenti gruppi di documenti:
- a) Progetto;
- b) Studi geologici, idraulici e sismici;
- c) Valutazioni.
2. Gli elaborati di Progetto sono:
- - Relazione illustrativa con tavola PO Sintesi del progetto (scala 1:20.000);
- - Relazione di conformazione al PIT-PPR con allegato Interventi del quadro previsionale strategico;
- - Disciplina di piano
- - Norme Tecniche di Attuazione;
- - tavole
- PO.01÷02 Territorio urbanizzato: la città antica (scala 1:1.000, 2 tavole)
- PO.03÷19 Territorio urbanizzato (scala 1:2.000, 17 tavole)
- PO.20÷23 Territorio rurale (scala 1:10.000, 4 tavole).
3. Gli elaborati degli studi geologici, idraulici e sismici di supporto al Piano sono:
- - D.01 Relazione geologica;
- - D.02 Schede di fattibilità;
- - D.03 Relazione idraulica;
- - S1 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici (scala 1:10.000, 4 tavole);
- - S2 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali (scala 1:10.000, 4 tavole);
- - S3 Carta della vulnerabilità sismica (scala 1:5.000, 4 tavole);
- - S4 Carta della esposizione sismica (scala 1:5.000, 4 tavole);
- - S5 Carta delle aree a rischio sismico (scala 1:5.000, 4 tavole).
4. Gli elaborati delle Valutazioni sono:
- - Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e Sintesi non tecnica;
- - Studio di Incidenza.
Art. 3 Rapporto con il Regolamento Edilizio e con i Piani di Settore
1. La disciplina del presente Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale, fermo restando che in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.
2. Per la definizione dei parametri urbanistici e edilizi utilizzati nelle presenti Norme si fa riferimento al Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014.
3. L'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento alle Norme del Piano Operativo del Regolamento Edilizio che, ai sensi della normativa regionale, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico in coerenza con il Titolo VIII, Capo I, della L.R. 65/2014.
4. L'Amministrazione deve provvedere inoltre all'eventuale adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e degli altri Piani di Settore vigenti.
5. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Comunale di Protezione Civile, che ne costituisce parte integrante.
Art. 4 Strumenti e modi di attuazione
1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:
- - interventi edilizi diretti;
- - interventi diretti convenzionati, previa stipula di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, approvata dall'Amministrazione Comunale e registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato, che specifica gli obblighi funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico (cessione di aree, realizzazione di opere di urbanizzazione, ecc.);
- - progetti unitari convenzionati, con elaborazione di un progetto relativo all'intera area di intervento da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale e con correlata convenzione finalizzata a disciplinare le opere e i benefici pubblici correlati all'intervento (cessione di aree, realizzazione di opere di urbanizzazione, opere di compensazione urbanistica, ecc.), che comportano l'assunzione di specifici obblighi da parte de soggetto attuatore;
- - piani attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata e altri piani e programmi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- - progetti di opere pubbliche.
2. Il Piano Operativo si attua attraverso progetti unitari convenzionati o piani attuativi dove previsto dalle presenti Norme o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per la rilevanza degli interventi o per l'opportunità di inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.
3. Nelle aree destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico (s) di cui all'art. 13 il PO si attua mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti di iniziativa pubblica, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per l'area e il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste.
Art. 5 Zone territoriali omogenee
1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle tavole di progetto del PO le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), così come definite all'art. 2 del citato D.M.
Art. 6 Salvaguardie del Piano Operativo
1. Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014 fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente PO. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a SCIA o CILA che risultino in contrasto con le norme e le previsioni del presente PO.
2. Sono fatti salvi i piani attuativi o progetti unitari convenzionati di iniziativa privata già approvati e convenzionati in vigore alla data di adozione del presente PO e i piani attuativi di iniziativa pubblica già approvati in vigore alla data di adozione del presente PO e sono comunque ammesse eventuali varianti ai piani attuativi vigenti non incidenti sui parametri urbanistici di riferimento.
3. Restano infine esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo e le relative varianti in corso d'opera non essenziali.