Art. 6 Salvaguardie del Piano Operativo

1. Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014 fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente PO. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a SCIA o CILA che risultino in contrasto con le norme e le previsioni del presente PO.

2. Sono fatti salvi i piani attuativi o progetti unitari convenzionati di iniziativa privata già approvati e convenzionati in vigore alla data di adozione del presente PO e i piani attuativi di iniziativa pubblica già approvati in vigore alla data di adozione del presente PO e sono comunque ammesse eventuali varianti ai piani attuativi vigenti non incidenti sui parametri urbanistici di riferimento.

3. Restano infine esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo e le relative varianti in corso d'opera non essenziali.