Art. 74 Disposizioni specifiche per i nuclei rurali

1. Sono nuclei rurali, come individuati dal Piano Strutturale ai sensi dell'art. 65 della L.R. 65/2014, gli aggregati di Bibbiano, Boscona, Buliciano, Collalto, Lano, Mensanello, Montecchio, Montegabbro, Onci, Sant'Andrea e Scarna, caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale e da una stretta relazione con il contesto paesaggistico rurale.

2. Per gli edifici con discipline di intervento t1, t2, t3 e t4, oltre che quelli per la destinazione agricola, gli usi consentiti sono quelli residenziale, direzionale e di servizio, limitatamente agli studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionale, e servizi privati di interesse sociale e culturale (e1), quelli per attrezzature e servizi pubblici, artigianale di servizio b3, commerciale di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande c1 e c2, alberghi (d1), strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (d2), strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione e residence (d5) e alberghi diffusi (d6).

3. Per gli edifici con disciplina di intervento t5, oltre che quelli per la destinazione agricola, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature di servizio pubbliche, studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionale, e servizi privati di interesse sociale e culturale (e1), attività artigianali ed in particolare l'artigianato di servizio e l'artigianato di produzione di beni artistici (b3), oltre alle attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento.

Nel caso di edifici con disciplina di intervento t5 che presentano abitazioni al primo piano e annessi o altri spazi accessori al piano terra, questi potranno comunque essere utilizzati, alternativamente, come nuova unica unità immobiliare residenziale o come spazio abitabile a integrazione dell'abitazione soprastante, comunque garantendo il mantenimento delle adeguate superfici accessorie, come specificato al successivo comma 6.

4. Per le abitazioni rurali (edifici a destinazione d'uso agricola) è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza. Nel caso di abitazione rurale sovrapposta a rustico quest'ultimo potrà essere riutilizzato come integrazione all'abitazione o come nuova unità abitativa.

5. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza le unità immobiliari originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 80 mq., comprese le superfici accessorie (SA) richieste al successivo comma; per il valore loro riconosciuto, nel caso di edifici con discipline di intervento t1, t2 e t3 è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza di edifici isolati con SE non inferiore a 70 mq.

6. Non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti. Per ciascuna unità immobiliare con resede autonomo deve pertanto essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali accessori per una superficie di almeno 8 mq., mentre nel caso di resede condominiale la superficie dei locali accessori deve essere almeno di 12 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno. Tale dotazione non è richiesta nel caso dell'unità immobiliare singola esito di cambio d'uso di un edificio isolato con disciplina t1, t2 o t3 e SE inferiore a 80 mq.

7. In tutti gli insediamenti i manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale.

Il mutamento della destinazione d'uso di manufatti minori e fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali…), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati, è ammesso nel caso in cui tali manufatti siano utilizzati come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali e/o a supporto degli spazi di pertinenza.

8. Le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico costituiscono parte integrante dei nuclei e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici.

9. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 18 in caso di frazionamento di unità immobiliari residenziali.