Art. 73 Interventi di ripristino di edifici o di parti di edifici
1. Fatte salve eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica o sismica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti Norme e fermo restando - per le aree soggette a tutela paesaggistica - il rispetto delle prescrizioni contenute nella Scheda di Vincolo, è consentita la ricostruzione di edifici di interesse storico-testimoniale e dunque presenti al catasto leopoldino e/o almeno censiti come edifici di antica formazione nella schedatura effettuata ai sensi della L.R. 59/1980, parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - per i quali si possa determinare sul posto in modo inequivocabile consistenza volumetrica, forma e funzione dei fabbricati originari; in tale caso la ricostruzione si intende come fedele riproposizione dei volumi preesistenti ed è comunque escluso il cambio di destinazione d'uso rispetto alla loro originaria destinazione.
Ai fini del recupero, quindi, le unità volumetriche potranno essere ripristinate esclusivamente quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla esatta posizione della copertura.
2. La ricostruzione - da intendersi come ripristino filologico - dovrà avvenire nel pieno rispetto dei caratteri tipologico-architettonici originari, impiegando stesse tecniche costruttive e materiali e riproponendo prospetti analoghi a quelli preesistenti.
3. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e saranno inoltre subordinati all'esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra, o sistemazioni che alterino il carattere dei luoghi.
4. Laddove il PO non attribuisca già un tipo di disciplina di intervento agli edifici oggetto dell'intervento, ad avvenuto ripristino si considera attribuita la alla disciplina di intervento t3.