Art. 72 Articolazione degli insediamenti nel territorio rurale e interventi sugli edifici
1. Il Piano Operativo distingue e classifica nel territorio rurale, in conformità alle disposizioni della L.R. 65/2014, i seguenti tipi di insediamenti:
- - i nuclei rurali, che corrispondono ad aggregati di matrice storica, dotati di una peculiare identità e spesso dotati anche di attrezzature e spazi di servizio, per i quali valgono le discipline di intervento individuate al Capo III e ai quali si applicano le specifiche disposizioni di cui al successivo art. 74.
- - l'insediamento diffuso costituito da aggregati, edifici e complessi edilizi sparsi di matrice storica e di valore architettonico e/o storico documentale oppure di formazione recente o comunque non caratterizzati da significativo valore, per il quale valgono le discipline di intervento individuate nelle Tavole di progetto del PO o, per fabbricati e manufatti non di valore architettonico e/o storico documentale, per i quali le Tavole di progetto del PO non riportano una specifica sigla riferita alla disciplina di intervento - compresi quelli legittimi esistenti non cartografati -, i limiti previsti dalla disciplina di intervento t5; per contesti con disciplina specifica si rimanda alle disposizioni di cui al Capo III, con la precisazione che è ammessa la demolizione dei volumi accessori (non individuati da campitura scura e numero identificativo nelle schede), laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario, e la loro ricostruzione (limitatamente a quanto legittimamente esistente) ad un solo piano all'interno della pertinenza - purché non in aderenza a edifici ai quali sia attribuita la disciplina di intervento di tipo 1 o 2 o 3 -, sempre mantenendo la funzione accessoria.
2. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola ai quali il PO attribuisce la disciplina di intervento t4 o t5, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 commi 1bis e 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i., che devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, ovvero:
- a) ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc. per gli annessi agricoli;
- b) trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al precedente punto a).
Nel caso di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 100 delle presenti Norme.
Qualora ne sia inequivocabilmente dimostrata l'indispensabilità alla funzionalità aziendale e l'impossibilità di una diversa localizzazione, gli ampliamenti di cui alla lettera a) sono ammessi anche nel caso di annessi agricoli con disciplina di intervento t3.
3. Per gli edifici e i complessi edilizi di antica formazione dovranno essere mantenuti e/o ripristinati i caratteri rurali, non ammettendo elementi costruttivi, di finitura e di arredo riconducibili a contesti urbani o comunque estranei, così come indicato anche al successivo art. 78 per gli spazi di pertinenza.
Negli interventi di recupero si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione presenti.
Negli interventi su edifici di matrice storica si dovrà comunque prevedere il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. Dovrà in particolare essere evitato l'impiego di architravi, parapetti e canne fumarie in cemento a vista, persiane in alluminio anodizzato verniciato, avvolgibili e rotolanti.
Le coperture a colmo costante non dovranno avere aggetti sui lati inclinati uguali a quello della gronda, ma inferiori, coerentemente con le tipologie tradizionali.