Art. 71 Disposizioni specifiche per gli ambiti

1. In considerazione delle caratteristiche degli ambiti nei quali è articolato il territorio rurale, esplicitate al precedente art. 69, la realizzazione di nuovi edifici e manufatti al servizio dell'agricoltura di cui al successivo Capo IV è soggetta alle limitazioni e alle prescrizioni specifiche definite ai seguenti commi. Resta fermo il rispetto di eventuali ulteriori divieti e condizionamenti disposti per la componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al Titolo VI delle presenti Norme.

2. Nella fascia collinare dei grandi boschi continui (R1) non sono consentiti:

  • - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F.

3. Negli ambiti collinari dei boschi con presenza di coltivazioni (R2) non sono consentiti:

  • - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F.

4. Nell'ambito del mosaico colturale boscato e degli ecosistemi ripariali (R3) non sono consentiti:

  • - nuove abitazioni rurali;
  • - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F.

5. Negli ambiti collinari dei mosaici di macchie e boschi e coltivazioni (R4) non sono consentiti:

  • - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F.

6. Nell'ambito collinare coltivato e della viticoltura con mosaici di macchie e boschi (R5) non sono consentiti:

  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).

7. Nell'ambito del mosaico colturale complesso a maglia fitta (R6) non sono consentiti:

  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).

8. Nell'ambito dei campi chiusi (R7) non sono consentiti:

  • - nuove abitazioni rurali;
  • - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).

9. Negli ambiti dell'associazione tra seminativo e vigneto (R8) non sono consentiti:

  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).

10. Nell'ambito collinare dei seminativi semplificati (R9) non sono consentiti:

  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).

11. Negli ambiti di fondovalle dei seminativi semplificati (R10) non sono consentiti:

  • - nuove abitazioni rurali;
  • - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme);
  • - manufatti amatoriali per i cavalli (art. 110 delle presenti Norme);
  • - manufatti per allevamenti amatoriali (art. 111 delle presenti Norme);
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).

12. Nell'ambito dell'ecosistema fluviale dell'Elsa (R11) – con esclusione del sotto-ambito R11.1 - non sono consentiti:

  • - nuove abitazioni rurali;
  • - nuovi annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.;
  • - manufatti aziendali temporanei senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 delle presenti Norme);
  • - manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 delle presenti Norme);
  • - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
  • - manufatti amatoriali per i cavalli (art. 110 delle presenti Norme);
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).

13. Nel sotto-ambito del tratto centrale del parco fluviale dell'Elsa (R11.1) non sono consentiti:

  • - nuove abitazioni rurali;
  • - nuovi annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.;
  • - manufatti aziendali temporanei senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 delle presenti Norme);
  • - manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 delle presenti Norme);
  • - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia A, B e C;
  • - manufatti amatoriali per i cavalli (art. 110 delle presenti Norme);
  • - manufatti per allevamenti amatoriali (art. 111 delle presenti Norme);
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).