Art. 68 Rete delle gore e dei corsi d'acqua (U8)
1. Le aree U8 comprendono, quali elementi di connessione ambientale, i corsi d'acqua e le gore che attraversano le aree urbanizzate e che svolgono un importante ruolo di equilibrio ambientale e di fornitura di servizi ecosistemici.
2. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, in queste aree non sono ammessi:
- - interventi di trasformazione dello stato dei luoghi che compromettano i caratteri e i servizi ecosistemici che queste aree garantiscono; sono vietati in particolare gli interventi che incidano negativamente sull'integrità e l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita dalla vegetazione ripariale e da altri elementi vegetali lineari, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica;
- - interventi di alterazione significativa della rete delle gore, alle quali è riconosciuto un fondamentale valore identitario e storico-documentale.
3. Gli interventi dovranno favorire il loro riassetto e la loro riqualificazione, anche ai fini del mantenimento ed il ripristino degli equilibri ambientali, in particolare quelli riferiti al rischio idraulico, oltre che per il miglioramento complessivo del paesaggio urbano. Sono per questo favoriti l'incremento di filari alberati e in generale delle masse arboree, finalizzati alla riqualificazione dei margini edificati e alla mitigazione di impatti sulle risorse ambientali e sulla qualità della vita dei residenti.
Gli interventi dovranno inoltre prevedere contestualmente l'individuazione e la depurazione di eventuali scarichi liberi o non adeguatamente trattati, sia urbani che domestici.