Art. 67 Aree produttive (U7)

1. Le aree produttive U7 corrispondono agli insediamenti specialistici di carattere prevalentemente industriale e artigianale, che comprendono edifici e complessi edilizi di formazione recente privi di valore architettonico e/o storico-documentale.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 5 (t5) e di tipo 6 (t6).

3. All'interno dei tessuti U7, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme
    l'insediamento di nuove medie strutture di vendita (c3) è ammesso esclusivamente nell'area mista di Belvedere (U7.1) ed è subordinato alla redazione di un progetto unitario convenzionato supportato da adeguate verifiche in merito agli effetti indotti sulla viabilità dai carichi urbanistici aggiuntivi previsti con individuazione delle opere necessarie per il miglioramento della viabilità
    l'insediamento di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti (c5) è ammesso con esclusione dell'area artigianale mista di Selvamaggio (U7.2)
  • - attività direzionali e di servizio con esclusione delle sotto-categorie e2 e e4 come definite all'art. 12 delle presenti Norme
  • - commerciale all'ingrosso e depositi
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

La destinazione residenziale può essere ammessa limitatamente a necessità di presidio strettamente connesso all'attività (alloggio del custode), con esclusione del sotto-ambito U7.2: è pertanto consentito un solo alloggio di SE non superiore a 80 mq. per unità immobiliare industriale e artigianale esistente all'adozione del PO e con SE non inferiore a 800 mq., previa stipula di vincolo pertinenziale tramite apposito atto d'obbligo.

4. Nel sotto-ambito U7.2 le unità immobiliari esistenti con destinazione residenziale non potranno essere frazionate.