Art. 61 Città antica (U1)
1. I tessuti U1 corrispondono al centro urbano di antica formazione di Colle Alta, formato da Borgo e Castello. Caratterizzano tali tessuti edifici e complessi edilizi di antica formazione di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, comunque riconosciuti di valore storico-documentale.
Lo “Studio urbanistico per il centro antico” redatto in sede di formazione del primo Regolamento Urbanistico costituisce documentazione conoscitiva di riferimento anche per il Piano Operativo.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a questi tessuti il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 2 (t2) e di tipo 3 (t3). Tutti gli interventi nei tessuti U1 dovranno inoltre rispettare le disposizioni del “Piano del colore e decoro delle facciate”.
3. All'interno dei tessuti U1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio (sotto-categoria b3)
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2 come definite all'art. 10 delle presenti Norme
- - turistico-ricettiva limitatamente alle sotto-categorie d1, d2, d5 e d6 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
- - direzionale e di servizio limitatamente alle sotto-categorie e1 e e4 come definite all'art. 12 delle presenti Norme
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. Nella città antica si dovrà privilegiare la pedonalità e la qualificazione degli spazi pubblici e pertanto nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso la funzione commerciale per esercizi di vicinato e attività di somministrazione di alimenti e bevande (c1 e c2) non è richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale relativi al parcheggio di relazione.
È inoltre consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 18.
5. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. e qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.
Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale e comunque senza che questo comporti la creazione di una nuova unità immobiliare.
6. L'ambito U1.1 individua le fasce verdi esterne alle mura - in parte pubbliche - che caratterizzano il versante nord fino a viale della Rimembranza e via F. Livini e il versante sud-est fino a viale Matteotti e via del Cenerone.
In tali aree non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e manufatti per uso privato né la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate, salvo quanto eventualmente strettamente indispensabile alla fruizione pedonale o ciclopedonale. Eventuali manufatti per lo svolgimento di attività di interesse pubblico potranno essere realizzati da parte dell'Amministrazione Comunale in materiali leggeri, anche a carattere permanente ma comunque con tecniche costruttive e modalità esecutive che li rendano reversibili. Dovranno in ogni caso essere tutelati gli elementi del paesaggio agrario storico presenti.