Art. 59 Criteri di articolazione delle aree urbane

1. Le aree urbane del Comune di Colle di Val d'Elsa sono individuate all'interno del territorio urbanizzato definito dal Piano Strutturale e sono articolate in tessuti e ambiti a partire dal riconoscimento delle parti di antico impianto e dei morfotipi dell'urbanizzazione contemporanea dello stesso PS e sulla base delle caratteristiche morfologiche, funzionali ed ambientali dei singoli contesti.

2. I tessuti e gli ambiti, riportati nelle Tavole di progetto del PO attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:

  • - città antica (U1) con il sotto-ambito
    • - fasce verdi esterne alle mura (U1.1)
  • - tessuti di antico impianto del capoluogo (U2)
  • - altri tessuti di antico impianto (U3)
  • - tessuti recenti misti del capoluogo (U4)
  • - tessuti residenziali recenti pianificati (U5) con il sotto-ambito dei quartieri unitari (U5.1)
  • - altri tessuti residenziali recenti (U6)
  • - aree produttive (U7) con i sotto-ambiti
    • - area mista di Belvedere (U7.1)
    • - area artigianale mista di Selvamaggio (U7.2)
  • - rete delle gore e dei corsi d'acqua (U8).

3. Per ciascun tessuto sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del PO o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.

4. All'interno degli ambiti di antica formazione U1 e U2 sono individuati con specifica campitura nelle Tavole di progetto del PO le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico che costituiscono parte integrante dei nuclei e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici.

Dovrà inoltre essere favorita la fruizione pedonale, con opportune misure di limitazione per la circolazione veicolare, in particolare all'interno della Città antica (U1).

5. Il Piano Operativo individua inoltre come verde complementare (rappresentato con specifica campitura nelle tavole di progetto del PO) le aree verdi private che non fanno parte di lotti edificati e che costituiscono parte integrante del sistema del verde urbano e concorrono a incrementare le prestazioni ecologiche in ambito urbano.

Le aree di verde complementare pertanto non possono essere pavimentate o rese impermeabili e all'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata, e sono ammessi esclusivamente opere e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, come individuati dalla normativa regionale; eventuali manufatti esistenti, nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui e sempreché legittimi, possono essere demoliti e ricostruiti con materiali adeguati al contesto intercettando il sedime preesistente, senza incremento di Superficie Coperta e di altezza e senza cambio d'uso.
Tali spazi possono essere utilizzati per la sosta carrabile per una quota non superiore al 30% della superficie totale purché con sistemazioni del suolo permeabili o semipermeabili.