Art. 57 Rete escursionistica

1. Nelle Tavole di progetto del PO è individuata la rete dei principali percorsi escursionistici, orientata prioritariamente alla fruizione pedonale e ciclabile. Fanno parte della rete escursionistica:

  • - il percorso ciclopedonale Colle-Poggibonsi;
  • - il percorso “Bacio” (a nord del centro antico);
  • - il percorso “Solatio” (a sud del centro antico);
  • - il Sentierelsa (lungo il tratto urbano del fiume Elsa);
  • - la Via Francigena e la variante alla Via Francigena (per Quartaia);
  • - il percorso “Eccellenza in Etruria”.

2. I percorsi non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, ma per tali itinerari dovrà essere garantita la percorribilità pubblica.
Ove localizzati su strade carrabili, in particolare se appartenenti alla viabilità principale, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione pedonale e ciclabile, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni.

3. È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti adeguati alla fruizione pubblica e previsti dalle normative; i tracciati non dovranno interferire con la tutela degli habitat e degli elementi della rete ecologica, escludendo in ogni caso la localizzazione nelle fasce ripariali o in altri habitat di particolare pregio.

4. Oltre al ruolo di percorso escursionistico principale e di interesse generale - riconosciuto a livello europeo -, la Via Francigena assume anche una preminente valenza paesistica da tutelare specificamente, pertanto lungo il tracciato della Via Francigena e della variante per Quartaia nella fascia di 40 ml. (20 ml. per parte rispetto all'asse del tracciato) nel territorio rurale non è consentita la realizzazione di nuovi edifici e manufatti - disciplinati al Capo IV del Titolo IX delle presenti Norme -, ad eccezione di eventuali manufatti per l'escursionismo di cui al successivo art. 113. All'interno di tale fascia - come individuata nelle Tavole di progetto del PO - non sono quindi ammessi nuove abitazioni rurali, nuovi annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A., manufatti aziendali temporanei senza modifiche permanenti al suolo, manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo, manufatti per l'agricoltura amatoriale, manufatti amatoriali per i cavalli, manufatti per allevamenti amatoriali e manufatti a supporto dell'attività venatoria.