Art. 51 Aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici

1. Le aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici (BSA), in conformità al PTCP, sono soggette ad una disciplina di tutela che è affidata alle competenze provinciali e che esclude, di norma, ogni forma di nuova edificazione. Qualsiasi previsione di trasformazione, affinché si dimostri coerente con il contesto di riferimento, dovrà essere supportata da adeguati approfondimenti valutativi rispettando criteri e indicazioni contenuti nella norma provinciale.

2. Nelle aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici non sono consentiti:

  • - nuove abitazioni rurali;
  • - manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni senza modifiche permanenti al suolo (art. 105 comma 2 lett. a delle presenti Norme);
  • - manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 comma 1 lett. b delle presenti Norme);
  • - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme) di tipologia F;
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme);
  • - installazione di pannelli fotovoltaici o solari per autoconsumo sul bene generatore.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli o loro ricollocazione in altro luogo all'interno delle aree di pertinenza dei BSA è ammessa a condizione che, attraverso un P.A.P.M.A.A., da assoggettare alle procedure e contenuti di Piano Attuativo, a seguito di specifici studi, si dimostri l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, da valutare attraverso la procedura concertativa di cui all'art.13.14 c. 6 della Disciplina del PTCP e sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del PTCP.

La ricollocazione di annessi agricoli nello stesso sedime è ammessa a condizione che l'intervento sia sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del PTCP.

4. L'installazione di manufatti aziendali temporanei di durata superiore a due anni, di cui al successivo art. 106 comma 3, e di manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 delle presenti Norme) è ammessa se non diversamente collocabili ed a condizione che il centro aziendale ricada all'interno dell'area di pertinenza dei BSA e a condizione che l'intervento sia sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio e valutato sulla base dei criteri dettati dall'art. 13.14 del PTCP.

Gli interventi non dovranno alterare le visuali dei BSA ed in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici esistenti e non si dovranno determinare cesure tra parte edificata e contesto rurale.

5. La realizzazione di manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale di tipologia A, B o C, per gli allevamenti amatoriali e per il ricovero dei cavalli, di cui ai successivi artt. 109-110-111, è ammessa a condizione che l'intervento sia sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio e valutato sulla base dei criteri dettati dall'art. 13.14 del PTCP.

6. Nelle aree di pertinenza dei BSA, nel territorio rurale, sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che siano sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del PTCP:

  1. a) volumi pertinenziali, laddove consentiti dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
  2. b) addizioni volumetriche, laddove consentite dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
  3. c) piscine interrate pertinenziali, alle condizioni dettate dalle presenti Norme.

7. L'eventuale mutamento di destinazione d'uso verso le funzioni individuate dal presente PO è ammissibile solo nei casi in cui risulti compatibile con l'impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati e a condizione che il nuovo uso comporti il rispetto delle tessiture agrarie di valore e dei caratteri storici del contesto.