Art. 49 Ambito di pertinenza della città antica di Colle di Val d'Elsa

1. L'ambito, individuato dal Piano Strutturale, prevede una disciplina specifica finalizzata alla tutela della città antica conservando le caratteristiche dell'ambito circostante che concorrono alla sua riconoscibilità.

2. In tali aree sono in particolare da salvaguardare il paesaggio agrario tradizionale, la trama dei sentieri, i terrazzamenti e le sistemazioni idraulico-agrarie di valore storico e ambientale, oltre alle visuali e alle relazioni percettive.

3. In tale ambito ricadente nel territorio rurale pertanto non sono consentiti:

  • - nuove abitazioni rurali;
  • - nuovi annessi agricoli;
  • - manufatti aziendali temporanei senza modifiche permanenti al suolo (art. 106 delle presenti Norme);
  • - manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti al suolo (art. 107 delle presenti Norme);
  • - agricampeggio o agrisostacamper (art. 108 delle presenti Norme);
  • - manufatti per l'agricoltura amatoriale (art. 109 delle presenti Norme);
  • - manufatti amatoriali per i cavalli (art. 110 delle presenti Norme);
  • - manufatti per allevamenti amatoriali (art. 111 delle presenti Norme);
  • - manufatti a supporto dell'attività venatoria (art. 112 comma 1 delle presenti Norme).

4. L'eventuale realizzazione di impianti tecnologici e di pubblica utilità può essere ammessa nel caso si dimostri inequivocabilmente che non sono diversamente localizzabili, adottando comunque soluzioni progettuali finalizzate al migliore inserimento nel contesto e alla mitigazione degli effetti sulla percezione di Colle Alta.