Art. 44 Rischio archeologico

1. In relazione alla classificazione del territorio comunale dal punto di vista del rischio archeologico individuata dalla tavola ST12 del Piano Strutturale, valgono le seguenti prescrizioni da osservare per i progetti e in fase di esecuzione degli interventi nel caso di lavori comportanti sistemazioni esterne, scavi e movimentazione terra (con esclusione di quanto strettamente pertinente all'ordinaria attività agricola e alle ordinarie pratiche agro-silvopastorali):

  • - per le aree ricadenti in grado 3 (aree con attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito) il soggetto richiedente il titolo autorizzativo dovrà dare comunicazione di inizio dei lavori al Settore archeologico della Soprintendenza, affinché possano essere attivate le procedure per la sorveglianza archeologica;
  • - per le aree ricadenti in grado 4 (aree con presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti) il soggetto richiedente il titolo autorizzativo dovrà dare comunicazione al Settore archeologico della Soprintendenza già in fase di studio di fattibilità;
  • - per le aree ricadenti in grado 5 (aree con presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico), fatte salve le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, qualsiasi intervento è subordinato all'approvazione della competente Soprintendenza (ai sensi degli artt. 21 e 146, lettera m), del D.lgs. 42/2004); le aree interessate dagli interventi saranno sottoposte a indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere.

Per le aree ricadenti in grado 1 (aree con assenza di informazioni di presenze archeologiche note) o grado 2 (aree con presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche note individuate attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive) non sono stabilite specifiche prescrizioni, fermo restando che l'assenza di informazioni archeologiche note non esclude l'eventuale rinvenimento di depositi archeologici e la conseguente salvaguardia.