Art. 41 Zone Speciali di Conservazione

1. Nel territorio comunale ricade la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Montagnola Senese (IT5190003).

2. Le Zone speciali di conservazione sono sottoposte a specifica normativa europea, nazionale e regionale: Direttive 1992/43/CEE (Habitat), Legge 394/1991, D.P.R. 357/1997, D.M. 17/10/2007, D.G.R. n. 644/2004, L.R. 30/2015, D.C.P. n. 25/2015, D.G.R. n. 1223/2015 e D.G.R. n. 13/2022 o le più stringenti disposizioni dettate dal Piano di Gestione.

3. Per limitare l'impatto su habitat e specie tutelati, in conformità alle norme sovraordinate sopra citate, in particolare dovranno essere recepite tutte le misure di conservazione - di livello generale e specifiche per il Sito - definite dalla D.G.R. n. 1223/2015, tra le quali si segnalano per la più diretta attinenza con la pianificazione urbanistica le seguenti disposizioni regolamentari:

  • - limitare la circolazione motorizzata su strade e piste ad uso forestale agli interventi di interesse pubblico, ai tagli selvicolturali, ad altri interventi privati autorizzati e sottoposti a preliminare valutazione di incidenza;
  • - non consentire la fruizione sportivo-ricreativa di percorsi, piste e aree aperte con mezzi motorizzati di qualsiasi natura;
  • - limitare la sosta delle auto e dei mezzi motorizzati alle aree destinate a parcheggio fatte salve le categorie fragili e manifestazioni pubbliche autorizzate al fine di razionalizzare il carico turistico;
  • - incentivare la conservazione (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.);
  • - promuovere una gestione forestale coerente con le necessità di tutela per assicurare uno stato di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico;
  • - prevenire i rischi di incendio e la diffusione di specie alloctone negli ambienti forestali;
  • - mantenere o ripristinare elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, terrazzamenti, pascoli, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, acquidocci, canalette, pietraie.

4. La procedura di Valutazione di Incidenza di piani e programmi e di interventi e progetti - comprese nuove captazioni idriche a fini idropotabili su acque sotterranee e superficiali - ricadenti all'interno della ZSC o ad essa esterni ma suscettibili di produrre effetti su di essa è prevista e disciplinata dagli articoli 87, 88 e 90 della L.R. 30/2015, secondo quanto disposto dalla stessa legge regionale e con le modalità definite dalla D.G.R. 13/2022.

Sono esclusi dal procedimento di Valutazione di Incidenza le attività, i progetti e gli interventi prevalutati elencati nell'All. A della D.G.R. 13/2022, previa verifica di corrispondenza a carico dell'ente competente all'autorizzazione.

5. Nella presentazione di piani e progetti, inclusi i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, gli interventi di miglioramento ambientale, laddove previsti, dovranno essere coerenti con gli obiettivi e le misure di conservazione della ZSC, concorrendo quindi al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate nella ZSC.

6. Al fine di assicurare la massima compatibilità degli interventi anche in fase di cantiere, dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche dettate per i diversi ambiti dalle norme sovraordinate e dal Piano di Gestione.