Art. 36 Condizioni di fattibilità degli interventi in relazione agli aspetti sismici

1. I criteri di fattibilità sismica, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni ad esse correlate sono quelle derivanti dalla disciplina di cui al paragrafo 3.6 dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020 e pertanto in questo caso tengono conto della classificazione del territorio in relazione alla pericolosità sismica.

2. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica molto elevata S4
Nelle zone classificate a pericolosità sismica S4 si applicano le condizioni di fattibilità previste al paragrafo 3.6 dell'Allegato A al D.P.G.R. n. 5/R/2020.
Tutti gli interventi consentiti, indipendentemente dalla modalità attuativa (PA, PUC, ecc.), devono essere sottoposti a studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche commisurati alla tipologia dell'opera e alla rilevanza dell'intervento per la predisposizione di verifiche di stabilità del versante che tengano conto dell'azione sismica in coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte” - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica.
La fattibilità degli interventi di nuova costruzione in aree di instabilità di versante attive è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1, lettera a dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020. La fattibilità degli interventi che interessano la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente, gli incrementi di superficie coperta e/o di volume, l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete, relativamente alle aree di instabilità di versante attive è subordinata all'applicazione dei criteri definiti al paragrafo 3.2.1 lettera b dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020.
Interventi senza condizioni: sono consentiti senza specifici condizionamenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché tutti gli interventi manutentivi necessari a garantire il corretto funzionamento delle reti dei servizi pubblici e privati, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.

3. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica locale elevata S3

Nelle zone classificate a pericolosità sismica S3 si applicano i criteri di fattibilità previsti ai paragrafi 3.6.3 e 3.6.4 dell'Allegato A al D.P.G.R. n. 5/R/2020. Nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti la fattibilità degli interventi che interessano

  • - la nuova costruzione
  • - la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente
  • - gli incrementi di superficie coperta e/o di volume
  • - l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete

è subordinata agli esiti di adeguate indagini geognostiche e analisi geotecniche, finalizzate alle verifiche di sicurezza agli stati limite di esercizio (SLE).

4. Interventi senza condizioni: sono consentiti senza specifici condizionamenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché tutti gli interventi manutentivi necessari a garantire il corretto funzionamento delle reti dei servizi pubblici e privati, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.

5. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica media S2 e S2*
Nelle zone classificate a pericolosità sismica S2 si applicano le condizioni di fattibilità previste al paragrafo 3.6.5 dell'Allegato A al D.P.G.R. n. 5/R/2020. Fattibilità S2*: la fattibilità degli interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici e mutamenti di destinazione verso la residenza o comunque verso funzioni in cui sia previsto il pernottamento nelle aree classificate S2*, caratterizzate da contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 hz, è subordinata nella fase di pianificazione attuativa e/o di progettazione alla verifica dell'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura; tale verifica è condotta mediante l'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie.

6. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica bassa S1
Sono consentite tutte le tipologie di intervento senza specifici condizionamenti per la fase attuativa e/o per la valida formazione dei titoli abilitativi all'attività edilizia, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.