Art. 35 Condizioni di fattibilità degli interventi in relazione agli aspetti idraulici

1. I criteri di fattibilità idraulica, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni ad esse correlate sono quelle derivanti dalla disciplina di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato A al D.P.G.R. n. 5/R/2020 e pertanto in questo caso tengono conto della classificazione del territorio in relazione alla pericolosità idraulica, subordinatamente alle prescrizioni ed indicazioni dettate dalla disciplina del Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

2. Le fattibilità degli interventi nelle aree a pericolosità d'alluvione sono eseguite sulla base dei risultati delle modellazioni descritte nella relazione idraulica di supporto al Piano Strutturale e sono correlate alle definizioni delle classi di pericolosità in funzione degli eventi alluvionali e alle relative discipline di Piano di Gestione Rischio Alluvioni, L.R.41/2018 e D.P.G.R. n. 5/R/2020.
L'attuazione degli interventi è sempre subordinata alle prescrizioni contenute nella L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio da alluvioni...”, ancorché al rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla disciplina del Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

3. Fattibilità in aree non soggette a rischio alluvioni
Ad interventi e previsioni esterni ad aree classificate a pericolosità da alluvioni non si attribuiscono prescrizioni specifiche per il conseguimento del titolo abilitativo, salvo opportune indicazioni di misure per il riordino o ripristino del drenaggio superficiale.

4. Fattibilità in aree presidiate da sistemi arginali non soggette a rischio alluvioni
Nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni, così come definite nella L.R. 41/2018 art. 2 lettera s, per gli interventi di nuova costruzione sono previste misure per la gestione del rischio di alluvioni nell'ambito del Piano di Protezione Civile Comunale. A tal fine il Comune entro 180 giorni dal rilascio del titolo abilitativo aggiorna il relativo piano e lo trasmette alla struttura regionale competente.