Art. 33 Condizioni di fattibilità degli interventi

1. La fattibilità degli interventi previsti e/o ammessi dal Piano Operativo è espressa sulla base di quanto previsto al paragrafo 3 dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020 e dei contenuti del Piano Strutturale.

2. Per gli interventi di trasformazione previsti dal Piano Operativo i criteri, i condizionamenti, i vincoli e le prescrizioni per l'attuazione sono definiti attraverso le schede di fattibilità, che costituiscono parte integrante della disciplina di piano. Per ogni intervento la scheda individua cartograficamente l'area di intervento, oltre alle attribuzioni delle classi di pericolosità geologica, sismica ed idraulica.

I criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici tengono conto di quanto individuato nell'ambito del Piano Strutturale negli elaborati geologici, geomorfologici e di pericolosità geologica.

I criteri di fattibilità in relazione agli aspetti sismici tengono conto di quanto individuato nell'ambito del Piano Strutturale (Microzonazione Sismica MS1 e MS2) e alla mappatura del fattore di amplificazione sismica sui centri abitati maggiori.

I criteri di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici sono stati individuati sulla base delle pericolosità del quadro conoscitivo, definite nell'ambito della redazione degli studi idraulici di supporto al Piano Strutturale.

Per quanto riguarda i soli aspetti idraulici che evidenziano elevate criticità nelle schede viene richiamato il documento D03 relazione idraulica.

3. I criteri di fattibilità degli interventi ordinari relativi al patrimonio edilizio esistente ed alle infrastrutture devono essere definiti secondo quanto disposto al paragrafo 3 dell'allegato A del D.P.G.R. n. 5/R/2020 sulla base delle pericolosità del Piano Strutturale. Per edifici e/o infrastrutture ricadenti in classi di pericolosità differenti deve essere considerata quella più severa o comunque quella finalizzata ad ottenere condizioni maggiormente cautelative.

4. Per gli interventi che trovano attuazione attraverso gli strumenti urbanistici attuativi, i criteri di fattibilità devono essere ridefiniti sulla base di considerazioni di maggior dettaglio derivanti da appositi studi (campagne di indagini geognostiche mirate alla situazione specifica, modellazioni idrauliche sulla base della proposta progettuale, ecc.). Le limitazioni ed i condizionamenti individuati si aggiungono e non sostituiscono quelli determinati dalle normative di settore.

5. Su tutto il territorio comunale sono consentiti interventi funzionali a ridurre il livello di pericolosità territoriale e conseguentemente a rivalutare la possibilità di modifica dei criteri di fattibilità a condizione che non aggravino la condizione delle aree contermini o comunque correlate.

6. Le prescrizioni relative ai criteri di fattibilità sono state schematizzate e distinte in relazione ai tre aspetti: geologico, idraulico e sismico.