Art. 28 Disciplina di intervento di tipo 6 (t6)
1. La disciplina di intervento di tipo 6 (t6) può comportare la sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche agli edifici produttivi e terziari esistenti all'interno del territorio urbanizzato.
2. Oltre a quanto già consentito per la disciplina di intervento t5, la disciplina di intervento di tipo 6 (t6), consente, purchè sia garantito il raggiungimento di una migliore qualità architettonica anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico:
- a) interventi di sostituzione edilizia con incremento della SE fino ad un massimo del 25% di quella originaria ed il raggiungimento di un'altezza massima di 10,50 ml., entro un Indice di Copertura massimo del 60%;
- b) in alternativa alla sostituzione edilizia di cui alla precedente lett. a), addizioni volumetriche con incremento fino al 20% della SE esistente, fino a un massimo di 500 mq. aggiuntivi per ciascuna unità immobiliare esistente alla data di adozione del presente Piano Operativo, entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 60%.
Gli interventi di sostituzione edilizia sono consentiti solo a condizione che sia garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, migliorative rispetto ai parametri di legge.