Art. 18 Dotazione di parcheggi per la sosta stanziale
1. Su tutto il territorio comunale è prescritto il reperimento delle dotazioni di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale secondo i parametri stabiliti in tabella in relazione alla destinazione d'uso nei seguenti casi:
- a) nuova edificazione; ristrutturazione urbanistica; sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione dei volumi esistenti; addizione volumetrica a edifici esistenti comportante incremento di Superficie edificabile o edificata (SE);
- b) incremento del numero delle unità immobiliari; in caso di frazionamento di unità immobiliari, la superficie a parcheggio da ricercare è riferita alle unità immobiliari in aumento; in ogni caso dovrà essere garantito almeno un posto auto per ogni nuova unità immobiliare derivata;
- c) modifica della destinazione d'uso; la superficie a parcheggio da ricercare è data dalla differenza tra quella prevista per la destinazione originaria e quella di progetto;
- d) altri interventi comportanti incremento di SE.
| categoria funzionale/destinazione d'uso | parcheggi per la sosta stanziale |
|---|---|
| residenziale (a) | 0,5 mq/mq SE, con minimo 1 posto auto per alloggio |
| industriale e artigianale (b1) | 0,2 mq/mq SE |
| artigianale di servizio (b3) | 0,25 mq/mq SE |
| turistico-ricettiva (d1, d2) | 0,35 mq/mq SE, con minimo 1 posto auto ogni 2 posti letto |
| direzionale e di servizio (e1, e2, e3, e4) | 0,4 mq/mq SE |
| commerciale all'ingrosso e depositi (f) | 0,2 mq/mq SE |
Nel caso a) le dotazioni previste in tabella si intendono aggiuntive alle dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale richieste ai sensi dell'art. 41-sexies della L. 1150 del 17/08/1942 nella misura minima di 1 mq. ogni 10 mc.
Le dotazioni in tabella non sono richieste per la categoria funzionale commerciale al dettaglio, per le sotto-categorie non riportate nella tabella stessa e per spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Nei casi c) e d) il reperimento delle dotazioni non è richiesto qualora dall'applicazione dei parametri risulti una superficie di parcheggio inferiore a 12 mq.
2. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente i nuovi posti auto possono essere ricavati all'interno delle aree a parcheggio esistenti nel caso in cui queste abbiano una superficie eccedente quella richiesta ai sensi della normativa vigente all'epoca della realizzazione degli edifici.
3. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio richiesto non può essere inferiore a 1 posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio; la superficie minima di un posto auto non può essere inferiore a 12 mq.
4. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi.
Per le nuove costruzioni tali parcheggi devono essere individuati all'interno dell'area di intervento.
Con esclusione della categoria funzionale residenziale all'interno del territorio urbanizzato, nei casi di frazionamento e/o mutamento della destinazione d'uso possono essere computate quali parcheggi stanziali aree poste entro un raggio di 200 ml. esclusivamente se della stessa proprietà e a condizione che siano assoggettate a vincolo di pertinenzialità alle unità immobiliari in aumento o che cambiano la destinazione d'uso.
Per i parcheggi privati per la sosta stanziale delle attività turistico-ricettive e direzionali e di servizio localizzati esternamente all'area di pertinenza deve essere garantito l'uso pubblico, con atto unilaterale d'obbligo, nelle ore di apertura degli esercizi.
5. La possibilità di monetizzare le dotazioni minime di parcheggio di cui al comma 1, laddove consentita, è specificata nella normativa dei singoli tessuti e ambiti di cui alla Parte II e delle trasformazioni di cui alla Parte III. Dovrà comunque essere dimostrata l'impossibilità di reperire la dotazione minima di sosta in tutto o in parte. I corrispettivi delle monetizzazioni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale saranno periodicamente aggiornati sulla base di quanto previsto nella medesima deliberazione. Essi devono essere utilizzati per realizzare o mantenere strutture e aree pubbliche destinate alla sosta.