Art. 15 Agricola e funzioni connesse

1. La categoria funzionale agricola (g) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. Gli edifici rurali ad uso abitativo costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.

2. Nel territorio rurale sono considerati fabbricati rurali o unità immobiliari con destinazione d'uso agricola le costruzioni che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo.

3. Sono assimilabili alle attività agricole quelle agricole amatoriali e l'allevamento di animali da cortile esercitato da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

4. Si individuano le seguenti sotto-categorie:

  1. - g1 - casse di espansione, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico;
    in tali aree è vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio; sono ammesse colture seminative e impianti da arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di sommersione. è inoltre ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici a terra posti in opera in conformità ed entro i limiti definiti dalla normativa regionale, prevedendo il ripristino dei luoghi allo stato antecedente all'esecuzione dei lavori alla cessazione della attività produttiva;
  2. - g2 - aree di emergenza individuate dal Piano di Protezione Civile comunale esterne al territorio urbanizzato e ai nuclei rurali;
    in tali aree sono vietati interventi edilizi o sistemazioni degli spazi aperti che ne impediscano l'utilizzo in caso di emergenza per le finalità definite nel Piano di Protezione Civile (area di ammassamento risorse, campo soccorritori, area di ricovero della popolazione di lungo periodo).