Art. 110 Manufatti amatoriali per i cavalli

1. L'installazione di manufatti amatoriali destinati all'allevamento di cavalli esercitato da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti utili allo scopo, nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni specifiche per gli ambiti (art. 71 delle presenti Norme) e per le componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al precedente Titolo VI; gli interventi non dovranno in ogni caso interessare gli habitat e le specie di interesse conservazionistico o elementi della rete ecologica di maggior valore quali ad esempio le fasce ripariali.

2. La realizzazione dei manufatti amatoriali per l'allevamento di cavalli è consentita a condizione che:

  • - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • - i terreni in cui si localizzano i box e che ne consentono il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Colle di Val d'Elsa e siano costituiti da un unico corpo;
  • - il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, al mantenimento dell'allevamento di cavalli, alla previa realizzazione di sistemazioni esterne e pertinenziali dell'allevamento, nonché alla rimozione del manufatto in caso di cessazione dell'attività o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste;
  • - l'intervento non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture per l'allenamento dei cavalli;
  • - non vengano eliminate alberature di interesse storico.

3. Il manufatto può essere dimensionato in proporzione al numero dei cavalli e al terreno disponibile in ragione di 15 mq. per cavallo e per 5.000 mq di terreno agricolo fino ad un massimo di 90 mq. di superficie coperta per sei cavalli.
Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

4. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - strutture leggere e rimovibili in legno;
  • - altezza massima in gronda di 3 ml.;
  • - pavimentazione, semplicemente appoggiata, con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche e facilmente disinfettabili, che consenta il deflusso delle acque di lavaggio e munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto della distanza minima dalle abitazioni di 40 ml. e compatibilità con le norme igienico sanitarie;
  • - copertura a pendenza singola o doppia e realizzata in legno, laterizio, rame o guaina ardesiata;
  • - eventuale sporto di gronda a copertura delle porte di accesso non superiore a 1 ml.;
  • - pareti esterne e infissi verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni.