Art. 109 Manufatti per l'agricoltura amatoriale

1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti, nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni specifiche per gli ambiti (art. 71 delle presenti Norme) e per le componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al precedente Titolo VI; gli interventi non dovranno in ogni caso interessare gli habitat e le specie di interesse conservazionistico o elementi della rete ecologica di maggior valore quali ad esempio le fasce ripariali.

2. Alla realizzazione di manufatti amatoriali concorrono i soli terreni posseduti nel Comune di Colle di Val d'Elsa.
Ai fini della determinazione della superficie agricola coltivata per il dimensionamento di tali manufatti concorrono tutti i terreni coltivati escluse le aree di resede, le aree boscate e seminaturali.

3. La realizzazione dei manufatti amatoriali è consentita a condizione che:

  • - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non siano stati oggetto di trasferimenti parziali che determinano vincolo di inedificabilità decennale secondo quanto previsto dall'articolo 76 della L.R. 65/2014; sono fatti salvi i trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • - i terreni di riferimento siano costituiti da un unico corpo (viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico);
  • - il richiedente sottoscriva un impegno alla manutenzione del fondo e allo smantellamento di manufatti e annessi alla cessazione dell'attività.

4. La Superficie Coperta del manufatto realizzabile è definita con riferimento alla estensione della superficie agricola coltivata:

  1. - tipo A - 20 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata superiore a 3.000 mq., fino a 10.000 mq.;
  2. - tipo B - 30 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata superiore a 10.000 mq., fino a 30.000 mq.;
  3. - tipo C - 40 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata superiore a 30.000 mq.

I manufatti di tipo B e C sono subordinati all'asseveramento da parte di tecnico abilitato in materie agricole della superficie agricola coltivata.

5. Esclusivamente per il sotto-ambito R11.1 parco fluviale dell'Elsa è definita un'ulteriore tipologia F, di Superficie Coperta massima pari a 9 mq., realizzabile con una superficie agricola coltivata non inferiore a 1.500 mq.

Eventuali finestrature dovranno avere affaccio ad altezza non inferiore a 1,50 ml. dalla quota interna.
E' consentita l'aggregazione al massimo di due annessi sul confine dei lotti e fra conduttori diversi confinanti; gli annessi tra loro aggregati o comunque facenti parte di una stessa area dovranno essere realizzati con lo stesso tipo di struttura e di materiale.

6. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per allevamenti amatoriali di cui al successivo art. 111 laddove siano presenti le superfici agricole necessarie per il dimensionamento di entrambe le fattispecie.

7. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - Altezza (HMax) non superiore a 2,50 ml.;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere, semplicemente ancorati al suolo;
  • - assenza di dotazioni che consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

8. E' vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni a protezione delle colture previste al successivo art. 114.