Art. 108 Agriturismo e ospitalità in spazi aperti

1. Le attività agrituristiche e l'ospitalità in spazi aperti (agricampeggio o agrisosta camper) possono essere svolte nel territorio comunale secondo le norme e prescrizioni vigenti, a condizione che non sia necessario realizzare nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, ed infrastrutture con impatto paesaggistico.

2. Per l'esercizio delle attività agrituristiche il Piano Operativo non consente la realizzazione di nuovi volumi e vani tecnici o strutture coperte per le attività sportive, mentre previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico è ammessa esclusivamente la realizzazione di maneggi scoperti quali strutture sportive prive di copertura connesse alle attività agrituristiche aziendali.

3. L'ospitalità in spazi aperti (agricampeggio o agrisosta camper) è ammessa solo previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico da parte dell'operatore agrituristico e nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni specifiche per gli ambiti (art. 71 delle presenti Norme) e per le componenti di rilevanza storico-paesaggistica di cui al precedente Titolo VI; non è comunque ammessa nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1 o t2.

E' in ogni caso richiesto un progetto complessivo di sistemazione dell'area, che risponda ai criteri insediativi di cui all'art. 100. Le aree dovranno pertanto essere collocate in continuità o in prossimità del centro aziendale o di altri edifici e complessi rurali, in modo da non richiedere la realizzazione di nuove infrastrutture e nuove opere di urbanizzazione, privilegiando la riconversione di piazzali e infrastrutture esistenti. Le sistemazioni non dovranno comportare significativi movimenti di terra, né la demolizione o la modifica di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci ecc.) o di opere di regimazione idraulica, né l'abbattimento di alberature; gli interventi non dovranno in ogni caso interessare gli habitat e le specie di interesse conservazionistico o elementi della rete ecologica di maggior valore quali ad esempio le fasce ripariali. Non è comunque consentita la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate.

Per ciascun sito è ammesso un numero massimo di:

  • - 16 piazzole (delle quali massimo 4 allestite dall'imprenditore agricolo) nella fascia collinare dei grandi boschi continui (R1), negli ambiti collinari dei boschi con presenza di coltivazioni (R2) e negli ambiti collinari dei mosaici di macchie e boschi e coltivazioni (R4);
  • - 10 piazzole (delle quali massimo 3 allestite dall'imprenditore agricolo) nell'ambito del mosaico colturale boscato e degli ecosistemi ripariali (R3), nell'ambito collinare coltivato e della viticoltura con mosaici di macchie e boschi (R5), nell'ambito del mosaico colturale complesso a maglia fitta (R6), negli ambiti dell'associazione tra seminativo e vigneto (R8) e nell'ambito collinare dei seminativi semplificati (R9).

La superficie massima di ciascuna piazzola è di 60 mq. per l'agricampeggio e di 30 mq. per l'agrisosta camper.
Nelle piazzole allestite dall'imprenditore agricolo non possono essere utilizzati camper, roulotte, case mobili, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori.