Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 8- approvazione del 27.11.08

Art. 74 Sistema delle aree di frangia e della campagna urbanizzata

1. Il sistema delle aree di frangia e della campagna urbanizzata individua da un lato quelle zone dove la prossimità con l'edificato urbano e le infrastrutture territoriali (viarie e produttive), hanno prodotto un tessuto territoriale particolarmente frammentato, irrecuperabile ad un'agricoltura produttiva di tipo aziendale, dove tuttavia l'attività agricola sussiste in forme strettamente legate alla residenza urbana, dall'altro le aree rurali - prevalentemente localizzate in prossimità del capoluogo e delle frazioni principali - nelle quali la residenza non è più strettamente legata all'attività agricola.

2. Il sistema delle aree di frangia e della campagna urbanizzata risulta suddiviso in quattro subsistemi:

  • Subsistema B1: aree di frangia del centro;
  • Subsistema B2: aree di campagna urbanizzata con processi recenti di trasformazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali originari;
  • Subsistema B3: aree con elevata permanenza di impianti e sistemazioni tradizionali sia sotto l'aspetto agro-vegetazionale che viario-insediativo;
  • Subsistema B4: aree con elevata vulnerabilità dei caratteri ambientali ed agro-paesistici.

Art. 75 Subsistema B1: aree di frangia del centro urbano e frazioni principali

1. Individua le aree che costituiscono una sorta di cintura dell'edificato urbano, sia nei confronti del nucleo principale che delle frazioni, la cui perimetrazione si sviluppa sia lungo i margini della città storica che lungo le frange delle periferie, sia della città otto-novecentesca che delle espansioni recenti.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema B1 sono considerate zone a prevalente funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta.

3. In tale subsistema dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; è inoltre da tutelare la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purché corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - la residenza
  • - le attività agricole

5. Sono inoltre consentiti servizi ed attrezzature di uso pubblico, limitatamente a Servizi tecnici e campi sportivi scoperti.

6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel subsistema B1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 8 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La costruzione di annessi agricoli è ammessa secondo le disposizioni dell'art. 3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme.

8. È ammessa la realizzazione di piccoli annessi con le limitazioni e secondo le indicazioni dell'art. 122 delle presenti norme.

9. Non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo su aree contigue ai subsistemi A1, A2, e A3 quali, a titolo esemplificativo, recinzioni, pavimentazioni, ecc, tranne quelli di cui al titolo IV - salvaguardia ecologica.

10. Per gli edifici residenziali esistenti, non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/1995 (e successive modifiche e integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Ur10. Per gli edifici residenziali esistenti, non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" pari al 25% della SN esistente. La Superficie netta in ampliamento dovrà comunque essere compresa entro un massimo di 45 mq. di SN realizzabile (valore da intendersi per ciascuna unità immobiliare). Qualora il tipo di intervento previsto sull'edificio dalle norme permetta un aumento "una tantum" di SN diverso dal 25%, sarà possibile considerare l'ipotesi più favorevole.

11. Gli interventi di ampliamento di cui al precedente comma 10, non potranno comportare la costituzione di nuove unità abitative.

12. Gli interventi di ampliamento di cui al precedente comma 10, da realizzarsi, eccetto diversa indicazione, unicamente su edifici a destinazione residenziale, dovranno caratterizzarsi per il massimo rispetto dei criteri insediativi e delle modalità costruttive preesistenti, verificando inoltre l'interazione strutturale e costruttiva con i fabbricati preesistenti. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni dei successivi articoli 103 e 116.

Art. 76 Subsistema B2: aree di campagna urbanizzata con processi recenti di trasformazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali originari

1. Sono le aree localizzate a nord della città nel triangolo compreso tra Colle, San Gimignano e Poggibonsi, dotate di una qualità paesistica elevata conferita dalla articolata morfologia dei luoghi e dalla densa trama viaria e insediativa.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema B2 sono considerate zone a prevalente funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta.

3. In tale subsistema dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; è inoltre da tutelare la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purchè corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - la residenza
  • - le attività agricole ad esclusione degli orti urbani.

5. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività ricettive e pubblici esercizi ad esclusione di villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, così come definiti dalla L.R. n.83 del 12/11/97 e successive modifiche ed integrazioni.
  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico, limitatamente ai Servizi tecnici

6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel subsistema B2 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 8 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La costruzione di annessi agricoli è ammessa secondo le disposizioni dell'art. 3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme.

8. Per gli edifici residenziali esistenti, non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" così come definito ai commi 10, 11 e 12 del precedente articolo 75 delle NTA.

Art. 77 Subsistema B3: aree con elevata permanenza di impianti e sistemazioni tradizionali sia sotto l'aspetto agro-vegetazionale che viario-insediativo

1. Sono aree di elevato valore appartenenti a tre ambiti distinti: i versanti posti lungo l'Elsa compresi tra Bardeggiano e Paterna, la porzione dell'altopiano delle Grazie compresa tra Faule e Fabbricciano, la campagna posta intorno all'abitato di Quartaia.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema B3 sono considerate zone a prevalente funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta.

3. In tale subsistema dovra essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilita di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacita di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilita campestre; e inoltre da tutelare la viabilita campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purche corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema :

  • - la residenza
  • - le attivita agricole ad esclusione degli orti urbani.

5. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attivita turistico ricettive ad esclusione di villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, cosi come definiti dalla L.R. n.83 del 12/11/97 e successive modifiche ed integrazioni.
  • - servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 50 mc.

6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalita d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel subsistema B3 non e consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attivita agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 8 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La costruzione di annessi agricoli e ammessa, secondo le disposizioni dell'art. 3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme.

8. E ammessa la realizzazione di piccoli annessi con le limitazioni e secondo le indicazioni dell'art. 122 delle presenti norme.

9. Nella fascia collinare di San Giorgio UTOE B.3.1 valgono inoltre le seguenti prescrizioni:- non è consentita la modifica dei tracciati storici individuati nella tav. 3 del Piano Strutturale; - non è ammessa la realizzazione di piccoli annessi, fatto salvo la realizzazione di piccoli ricoveri per attrezzi nelle aree individuate dalle tavole "usi e modalità d'intervento" come orti urbani, con la sigla Vo; - non sono in alcun caso consentiti gli ampliamenti disciplinati ai commi 10, 11 e 12 del precedente articolo 75 delle NTA.

10. Fatta eccezione per gli edifici ricadenti in aree di cui al precedente comma 9, per gli edifici esistenti non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" così come definito ai commi 10, 11 e 12 del precedente articolo 75 delle NTA.

Art. 78 Subsistema B4: aree con elevata vulnerabilità dei caratteri ambientali ed agro-paesistici

1. Corrispondono agli ambiti di transizione e passaggio tra le distese pianeggianti dell'altopiano utilizzate prevalentemente a seminativi e i versanti collinari delle valli che penetrano in profondità l'altopiano, caratterizzati da una maggiore presenza di colture intensive, vitate ed olivate.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema B4 sono considerate zone a prevalente funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta.

3. In tale subsistema dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; è inoltre da tutelare la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purchè corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - la residenza
  • - le attività agricole ad esclusione degli orti urbani.

5. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività turistico ricettive ad esclusione di villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, così come definiti dalla L.R. n.83 del 12/11/97 e successive modifiche ed integrazioni.
  • - servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 50 mc.

6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel subsistema B1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, né la costruzione di annessi agricoli, in applicazione rispettivamente del comma 8 e del comma 10 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Non sono consentiti la realizzazione di nuova viabilità rurale ed i movimenti di terra.

8. Non è consentito l'abbattimento della vegetazione arborea arbustiva esistente.

9. Non sono in alcun caso consentiti gli ampliamenti disciplinati ai commi 10, 11 e 12 del precedente articolo 75 delle NTA.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26