Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Iniziale- approvazione del 18.04.03

Art. 59 Disposizioni generali

1. Le disposizioni relative alle destinazioni d'uso, riportate nel presente titolo si applicano ai singoli luoghi in relazione alla loro appartenenza ai differenti subsistemi, così come risultano indicati nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" e secondo le indicazioni normative riportate al successivo Titolo VI.

2. Nelle singole parti di territorio (edifici e spazi aperti) per le quali nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" è indicata una sigla riferita ad una specifica destinazione d'uso, questa deve essere intesa come funzione esclusiva; in tali casi non si applicano le disposizioni del relativo subsistema di cui al precedente comma 1.

Art. 60 Destinazioni d'uso principali

1. Sono considerate destinazioni d'uso principali:

  1. - la residenza;
  2. - le attività industriali e artigianali;
  3. - le attività commerciali;
  4. - le attività turistico ricettive;
  5. - le attività direzionali;
  6. - i servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  7. - le attività agricole;
  8. - le infrastrutture e attrezzature della mobilità.

Art. 61 La residenza

1. Le aree ad esclusivo uso residenziale sono indicate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" attraverso le seguenti sigle:

  1. - R: residenze urbane, collegi, convitti, studentati, pensionati.

Art. 62 Le attività industriali e artigianali

1. Sono attività dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi.

2. Le aree ad esclusivo uso industriale ed artigianale sono indicate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con le seguenti sigle:

  1. - I: fabbriche, officine e autofficine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio spazi espositivi connessi); magazzini, depositi coperti e scoperti.
  2. - Ia: impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.
  3. - Ie: attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio, riferite alle aree di cui all'art. 147 delle presenti norme.

Art. 63 Le attività commerciali

1. Le aree ad esclusivo uso commerciale sono indicate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con le seguenti sigle:

  1. - Tc: esercizi di vicinato (con superficie di vendita, così come definita all'art.4 del Dlgs 31/3/98 n.114, inferiore a 250 mq.); medie strutture di vendita (con superficie di vendita compresa tra 250 mq. e 1500 mq.), grandi strutture di vendita di tipologia "C" (con superficie di vendita compresa tra 1500 mq. e 5000 mq.) e di tipologia "B" (con superficie di vendita compresa tra 5000 mq. e 10.000 mq.); centri commerciali (cioè una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente), bar, ristoranti, agenzie e sportelli bancari con superficie destinata al pubblico prevalente rispetto a quello di back-office e comunque inferiore a 150 mq. di Sn, locali per i servizi bancomat, agenzie di cambio valuta, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale; laboratori artigiani,

Art. 64 Le attività turistico ricettive

1. Le aree ad esclusivo uso turistico ricettivo sono indicate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con le seguenti sigle:

  1. - Tr: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, così come definiti dalla L.R. n.83 del 12/11/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 65 Le attività direzionali

1. Le aree ad esclusivo uso terziario sono indicate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" attraverso le seguenti sigle:

  1. - Tu: uffici privati, studi professionali, agenzie bancarie e banche, centri di ricerca, sedi di associazioni.

Art. 66 I servizi e le attrezzature di uso pubblico

1. Le aree ad esclusivo uso a servizi ed attrezzature di uso pubblico sono indicate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" attraverso le seguenti sigle:

  1. - Sa: servizi amministrativi riferiti a: uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi;
  2. - St: servizi tecnici riferiti a: stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti, servizi postelegrafonici e telefonici, fonti, lavatoi, mattatoi;
  3. - Std: dighe;
  4. - Sc: servizi cimiteriali;
  5. - Sb: servizi per l'istruzione di base riferiti a: asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
  6. - Si: servizi per l'istruzione superiore;
  7. - Su: servizi universitari;
  8. - Sr: servizi religiosi riferiti a: chiese, seminari, conventi;
  9. - Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti a: musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense;
  10. - Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  11. - Ss: servizi sportivi coperti riferiti a: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti;
  12. - Ps: campi sportivi scoperti;
  13. - Pg: campi da Golf;
  14. - Vg: giardini, riferiti ad impianti prevalentemente disegnati con riferimento al contesto per la trama dei percorsi e le modalità di trattamento della vegetazione;
  15. - Vp: parchi;
  16. - Pz: piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali;
  17. - Vo: orti urbani;
  18. - Mp: parcheggi coperti;
  19. - Ms: parcheggi scoperti;
  20. - Mc: impianti di distribuzione carburanti;
  21. - Mt: infrastrutture per il trasporto con sistemi innovativi;
  22. - Mv: aviosuperfici.

Art. 67 Le attività agricole

1. Sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse;

2. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

  1. - le attività agrituristiche
  2. - le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
  3. - le attività faunistico-venatorie

3. Sono comunque considerate attività agricole tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad esse connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani prevista dalla Legge Regionale 14 aprile 1995 n.64 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento Urbanistico individua:

  1. a) le zone con esclusiva funzione agricola corrispondenti ai subsistemi B1, B2, B3, B4, D4 di cui al titolo successivo;
  2. b) le zone con prevalente funzione agricola corrispondenti ai sottosistemi C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3 di cui al titolo successivo.

5. Per ciascuno dei suddetti subsistemi sono previste prescrizioni specifiche, ai fini della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario, in riferimento ai disposti del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 64/95; fatte salve tali prescrizioni specifiche e tutte le altre e diverse prescrizioni e limiti imposti dalle presenti norme, su tutte le aree indicate al comma 4 e solo su queste, si applicano integralmente le norme previste dalla suddetta Legge Regionale.

6. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela del paesaggio agrario, in raccordo con la normativa del P.T.C., capo M, il Regolamento Urbanistico individua la diversa tessitura agraria, riferita alle tre forme significative individuate dal PTC: maglia fitta, maglia media e maglia larga (con esclusione delle aree boscate) nell'ambito di ciascun subsistema, così come specificato ai successivi capi III, IV, V del Titolo VI delle presenti norme.

7. Nelle tavole "Usi de suolo e modalità d'intervento" sono individuate le aree di pertinenza degli aggregati esterne alle aree di pertinenza degli edifici rurali e delle case sparse, all'interno delle quali, oltre alle prescrizioni specifiche riferite ai sistemi e subsistemi di cui al Titolo VI delle presenti norme, è esclusa all'interno di dette aree qualsiasi forma di nuova edificazione ad eccezione della possibilità di realizzare nuovi annessi agricoli la cui necessità sia comprovata dal P.M.A.A. con valore di piano attuativo ai sensi della L.R. 65/95, art.4 comma 5, accertata l'impossibilità e/o inopportunità di collocazione dei manufatti in altro luogo della proprietà fondiaria, esterna all'area di pertinenza e fatte salve le eventuali specifiche limitazioni riferite al singolo subsistema o ambito.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26