Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 1- approvazione del 26.10.05

Art. 146 Adeguamento del Regolamento Edilizio

Entro dodici mesi dall'adozione del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento del Regolamento Edilizio vigente alle norme del Regolamento Urbanistico; entro lo stesso termine il presente Regolamento Urbanistico dovrà essere integrato con la mappa della accessibilità urbana contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire una adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni della città da parte dei cittadini, compresi gli anziani, i bambini e i disabili in conformità di quanto indicato dall'art. 28 della Legge Regionale n. 5/1995.

Art. 147 Aree per attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio (Ie)

1. All'interno di dette aree è consentita transitoriamente l'attività estrattiva di cava. Per tali aree dovrà essere previsto il reinserimento ambientale, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate in dettaglio nel presente articolo.

2. Al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni, ciascuna area dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal subsistema di appartenenza;

3. È previsto il ripristino delle aree boscate.

4. Il progetto di coltivazione delle singole aree di cava, dovrà seguire quanto disposto dalla L.R. 78/98.

5. Gli interventi dovranno essere eseguiti alle seguenti condizioni:

  • - nel caso in cui siano previsti vari lotti di coltivazione, ognuno di questi dovrà essere impostato in modo tale che sia possibile effettuare il suo ripristino ambientale indipendentemente dai lotti limitrofi, qualora questi non siano realizzati;
  • - il materiale terrigeno superficiale, derivante dall'operazione preliminare di scoticamento, dovrà essere accantonato in apposita area di stoccaggio, individuata all'interno dell'area estrattiva;
  • - dovranno essere previste tutte le opere di regimazione idraulica, da realizzarsi mediante idonei fossi di guardia a monte delle aree interessate dagli scavi e di fossi ricettori nelle zone di valle;
  • - dovrà essere prevista una esecuzione della coltivazione in modo tale da permettere il ripristino ambientale anche con modesti interventi, nel caso si verificasse l'interruzione dei lavori di scavo;
  • - dovrà essere effettuato preliminarmente un intervento di sistemazione morfologica durante il quale dovrà essere eseguita la messa in sicurezza dei fronti di scavo con disgaggio dei massi eventualmente percolanti e il rimodellamento delle superfici gradonate di scavo;
  • - per gli annessi che verranno utilizzati per la coltivazione dell'area estrattiva non è ammesso un piano di recupero degli stessi e pertanto si dovrà procedere alla loro demolizione a conclusione della coltivazione.

Art. 148 Realizzazioni in corso

1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico è sospeso il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con le nuove prescrizioni, fermo restando quanto di seguito stabilito dai seguenti comma 2, 3, 4 e 5.

2. Gli strumenti attuativi che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale debbono adeguarsi alle previsioni del nuovo Piano.

3. Le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del nuovo Regolamento Urbanistico sono integralmente applicabili alla scadenza di tali piani.

4. Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal nuovo Regolamento Urbanistico) e purché l'impianto complessivo del progetto rimanga sostanzialmente inalterato; per i lotti oggetto di concessione edilizia diretta sono consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste e l'impianto complessivo del progetto; in caso di scadenza della concessione valgono le norme del nuovo Regolamento Urbanistico.

Art. 149 Inammissibilità di deroghe

Le prescrizioni contenute in tutti i documenti costitutivi del nuovo Regolamento Urbanistico, Tavole e Norme Tecniche di Attuazione, non ammettono deroghe, ad eccezione di quelle previste dalla legislazione urbanistica sovraordinata.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26