Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Iniziale- approvazione del 18.04.03

Art. 9 Allineamento

1. L'allineamento rappresenta il riferimento per la linea di proiezione in pianta della facciata di uno o più edifici; rispetto ad esso sono possibili arretramenti parziali, ma non sono ammessi sbalzi (ad eccezione di pensiline e gronde).

Art. 10 Altezza interpiano

1. L'altezza dell'interpiano misura in ml. la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio; l'altezza dell'interpiano tipo è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima dell'edificio, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.

2. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza dell'interpiano tipo adibito ad attività produttiva è stimata pari a 7,00 ml.. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, l'altezza tipo potrà essere elevata fino a ml. 8,00; ove siano ammessi due piani, per il piano sovrastante dovrà essere rispettata l'altezza massima di 3,50 ml.

3. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

Art. 11 Indice di edificabilità fondiaria

1. L'indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) misura in mq/mq, la superficie netta edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria.

Art. 12 Limite di edificabilità

1. Rappresenta l'area all'interno della quale potranno essere disposti i nuovi volumi; la proiezione orizzontale degli stessi dovrà essere contenuta entro il perimetro indicato nelle tavole "Usi e modalità d'intervento"; potranno superare tali limiti pensiline e aggetti di gronda in genere contenuti entro la dimensione di metri uno.

Art. 13 Numero dei piani

1. L'altezza dell'edificio è indicata come numero di piani (n.) fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile e purché la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,50 al livello del caposaldo.

2. L'altezza limite dell'edificio, espressa in ml. è fornita dal prodotto del numero di piani prescritto, per l'altezza dell'interpiano specificata dal precedente art. 10.

3. Entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti; nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti il numero di piani si intende relativo al fronte a valle

Art. 14 Rapporto di copertura (Rc = Sc /Sf)

1. Rappresenta il rapporto, misurato in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).

Art. 15 Superficie accessoria (Sa)

1. La superficie accessoria è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici relative a cavedi; chiostrine; vani-scala; vani-ascensori; ballatoi condominiali; balconi; logge (di superficie complessiva superiore a mq. 6,00 per ogni unità immobiliare); terrazzi (escluse le coperture piane praticabili); portici, gallerie e pilotis quando non di uso pubblico; sottotetti non abitabili (per la parte di superficie con altezza uguale o superiore a 1,50 mt.); autorimesse fuori terra (per la parte eccedente la quantità minima di parcheggi previsti dalle norme vigenti e dalle presenti norme); locali interrati oltre il primo livello; locali interrati esterni alla proiezione del perimetro dell'edificio stesso.

2. I pilotis di uso condominiale saranno computati al 50% della superficie effettiva; saranno in ogni caso consentiti anche oltre i limiti derivanti dall'applicazione degli indici urbanistici quando specificatamente previsti dalle schede norma.

Art. 16 Superficie coperta (Sc)

1. La superficie coperta è la superficie espressa in metri quadrati ottenuta attraverso la proiezione orizzontale del perimetro esterno degli edifici, compresi i cavedi, le chiostrine, le parti porticate ed aggettanti, le logge, con l'esclusione di pensiline, balconi e gronde.

Art. 17 Superficie fondiaria (Sf)

1. La superficie fondiaria è la superficie, espressa in metri quadrati, destinata all'edificazione, con esclusione di quella per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle fasce di rispetto appositamente individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento".

Art. 18 Superficie netta (Sn)

1. La superficie netta è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici che fanno parte dell'edificio, con l' esclusione di: muri perimetrali; cavedi; chiostrine; vani-scala condominiali; vani-ascensori; ballatoi condominiali; balconi; terrazzi; coperture piane praticabili; portici, gallerie e pilotis, sottotetti non abitabili; cantine ed autorimesse ed in genere tutti i locali interrati.

Art. 19 Superficie permeabile di pertinenza

1. La superficie permeabile di pertinenza di un edificio è quella non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni, fuori e dentro terra, che comunque consente l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.

Art. 20 Superficie territoriale

1. La superficie territoriale è la superficie, espressa in metri quadrati, di un'area comprensiva delle aree destinate all'edificazione e di quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26