Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Variante 13- approvazione del 04.04.12
Art. 115 Criteri generali di intervento
1. Gli interventi previsti e consentiti per gli edifici del centro antico sono indicati nella tavola "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:1000.
2. Per ciascuna unità edilizia, così come individuata nella tav. "Unità edilizie" in scala 1:1000 allegata allo "Studio urbanistico per il centro antico", è stata compilata una scheda di rilievo che riporta informazioni relative a: denominazione, toponimo, eventuale notifica e/o presenza di schedatura della Soprintendenza, destinazione d'uso prevalente ai vari piani, destinazione d'uso secondaria, notizie storiche; assieme alla descrizione delle caratteristiche principali dell'edificio e/o del complesso, possono essere presenti annotazioni, suggerimenti, indicazioni per gli interventi che vanno ad integrare le prescrizioni normative riferite ai singoli tipi d'intervento di cui al Capo II; la scheda rilievo assume pertanto carattere orientativo per la stesura e conseguente eventuale approvazione dei progetti riferiti ai diversi interventi consentiti dal Piano sulle singole unità edilizie.
3. Negli interventi sugli edifici del centro antico: Borgo e Castello, corrispondente all'UTOE A.1.3., dovranno essere rispettate, oltre alle norme del "Piano del colore e decoro delle facciate" ed alle disposizioni generali di cui al precedente Capo I, anche le seguenti prescrizioni:
- a. le aperture nuove o modificate dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e di proporzioni conformi a quelle dell'edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale), senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente (sia esso regolare o irregolare);
- b. gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio;
- c. non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi:
- architravi in cemento nelle aperture;
- intonaco di cemento;
- canne fumarie in cemento o altro materiale con finitura analoga;
- gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne;
- infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga;
- persiane in legno naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga
- avvolgibili e rotolanti;
- d. in caso di interventi di restauro, conservazione o riqualificazione, di cui ai precedenti artt. 107, 108 e 109, i materiali e gli elementi in contrasto elencati alla precedente lettera c) se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti.
- e. non è consentita la realizzazione di unità abitative di superficie utile inferiore a 42 mq. In caso di frazionamento delle unità immobiliari, la media della superficie utile dovrà essere comunque non inferiore a mq. 60.