Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 103 Interventi consentiti e vietati

1. Il Regolamento Urbanistico stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici e spazi aperti.

2. Nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento", è indicata la categoria d'intervento e la sua eventuale articolazione, attraverso una sigla che rimanda alle disposizioni di cui al successivo Capo II "Modalità d'intervento".

3. Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali degli interventi di cui agli artt.3 e 4 della L.R. 14 ottobre 1999 n.52 e riportati all'art.106 delle presenti norme, salvo limitazioni e/o precisazioni riferite agli elementi costituivi degli edifici, eventualmente riportate nel successivo Capo II - Modalità d'intervento.

4. Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti.

6. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti con esclusione di quelli sottoposti a specifico intervento di restauro.

7. I diversi tipi di intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli edifici (opere interne ed opere esterne), sia agli spazi aperti; essi riguardano qualunque tipo di edificio e di spazio aperto qualunque sia la loro destinazione d'uso.

8. Negli interventi sugli edifici esistenti in muratura (ivi compresi gli ampliamenti di Sn) è sempre vietato:

  • - l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
  • - l'aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con pregiudizio della resistenza di alcune parti o dell'intero fabbricato;
  • - l'inserimento di elementi la cui rigidezza, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'intero edificio o di sue parti.

9. Per gli edifici ricadenti in aree da sottoporre ad interventi di conservazione e di restauro, al solo scopo di agevolare il mantenimento delle funzioni residenziali in atto o l'eventuale recupero delle stesse nel rispetto delle caratteristiche, in riferimento ai disposti dell'art.5 della L.R. 21 maggio 1980 n.59, sono ammesse le seguenti deroghe: altezza media interna = 2.40 mt
rapporto tra superficie illuminante e superficie netta di pavimento = 1/14

10. Per tutti gli interventi dove è consentito il frazionamento o la realizzazione delle unità immobiliari, queste non potranno comunque avere una superficie netta inferiore a mq. 42, salvo diversa e specifica indicazione contenuta nelle presenti norme.

11. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:

  • - l'impiego diffuso di specie vegetali non autoctone né consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto;
  • - l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari.

12. In tutte le definizioni relative alle modalità di intervento contenute nelle presenti norme valgono le definizioni riportate nel glossario di cui al successivo art.104.

Art. 104 Glossario interventi

a) Consolidamento:
insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie;
b) Modifica:
insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi;
c) Protezione:
insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti di elementi architettonici o di parti di essi;
d) Pulitura:
insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei;
e) Rifacimento (o rinnovo):
operazione di sostituzione reimpiegando stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito;
f) Ripristino (o riparazione):
insieme di operazioni finalizzate al recupero delle condizioni originarie, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti;
g) Sostituzione:
insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) al posto di elementi esistenti, con l'uso di materiali e tecnologie anche differenti da quelli esistenti.

Art. 105 Definizione degli elementi costitutivi degli edifici

  1. a) sono elementi strutturali:
    • - le strutture di fondazione;
    • - le strutture verticali continue e puntiformi;
    • - le strutture orizzontali piane: solai, terrazzi e balconi
    • - le strutture voltate;
    • - le strutture di collegamento verticale: scale, ascensori e montacarichi;
    • - le strutture di copertura di qualsiasi tipo;
    • - i porticati e le logge;
    • - gli elementi di presidio statico catene, speroni, etc..
  2. b) sono elementi complementari interni:
    • - le pareti non portanti;
    • - le controsoffittature piane e voltate;
    • - i soppalchi;
  3. c) sono elementi complementari esterni:
    • - le aperture: finestre, porte, etc.
    • - i lucernari
    • - le pensiline;
  4. d) sono elementi di finitura:
    • - le superfici parietali esterne: intonaci, coloriture esterne, superfici murarie faccia a vista;
    • - gli elementi decorativi: marcapiani, elementi delimitanti le aperture, etc.;
    • - gli infissi, i serramenti ed i sistemi di oscuramento;
    • - le ringhiere e le inferriate.
    • - gli elementi non strutturali della copertura;
  5. e) sono elementi tecnici:
    • - gli impianti tecnologici;
    • - le autorimesse;
    • - i sistemi di protezione degli orizzontamenti e delle strutture verticali (gattaiolati, vespai, scannafossi, drenaggi, etc.).

Art. 106 Definizioni generali degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (L.R. 14 ottobre 1999 n.52)

  1. a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; devono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali e architettonici, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la sua destinazione.
  2. b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
  3. c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono:
    1. c.1) il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
    2. c.2) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
    3. c.3) l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
    4. c.4) gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;
  4. d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono:
    1. d.1) il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;
    2. d.2) la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
    3. d.3) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
    4. d.4) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
    5. d.5) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, con altezza massima di 260 cm.
    6. d.6) il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari.
  5. e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
  6. f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
  7. g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
  8. h) gli interventi di ricomposizione volumetrica, ossia quelli che comportano la parziale o totale demolizione di un edificio e la sua ricostruzione sullo stesso suolo, con il mantenimento del volume e del numero dei piani preesistente, anche con la modifica del rapporto preesistente tra superficie netta e superficie accessoria; viene consentita la traslazione dell'edificio solo se essenziale al rispetto delle norme sulle distanze dagli edifici.
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26