Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Iniziale- approvazione del 18.04.03

Capo I Disposizioni generali

Art. 103 Interventi consentiti e vietati

1. Il Regolamento Urbanistico stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici e spazi aperti.

2. Nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento", è indicata la categoria d'intervento e la sua eventuale articolazione, attraverso una sigla che rimanda alle disposizioni di cui al successivo Capo II "Modalità d'intervento".

3. Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali degli interventi di cui agli artt.3 e 4 della L.R. 14 ottobre 1999 n.52 e riportati all'art.106 delle presenti norme, salvo limitazioni e/o precisazioni riferite agli elementi costituivi degli edifici, eventualmente riportate nel successivo Capo II - Modalità d'intervento.

4. Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti.

6. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti con esclusione di quelli sottoposti a specifico intervento di restauro.

7. I diversi tipi di intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli edifici (opere interne ed opere esterne), sia agli spazi aperti; essi riguardano qualunque tipo di edificio e di spazio aperto qualunque sia la loro destinazione d'uso.

8. Negli interventi sugli edifici esistenti in muratura è sempre vietato:

  • - l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
  • - l'aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con pregiudizio della resistenza di alcune parti o dell'intero fabbricato;
  • - l'inserimento di elementi la cui rigidezza, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'intero edificio o di sue parti.

9. Per gli edifici ricadenti in aree da sottoporre ad interventi di conservazione e di restauro, al solo scopo di agevolare il mantenimento delle funzioni residenziali in atto o l'eventuale recupero delle stesse nel rispetto delle caratteristiche, in riferimento ai disposti dell'art.5 della L.R. 21 maggio 1980 n.59, sono ammesse le seguenti deroghe: altezza minima interna = 2.40 mt
rapporto tra superficie illuminante e superficie netta di pavimento = 1/14

10. Per tutti gli interventi dove è consentito il frazionamento o la realizzazione delle unità immobiliari, queste non potranno comunque avere una superficie netta inferiore a mq. 42, salvo diversa e specifica indicazione contenuta nelle presenti norme.

11. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:

  • - l'impiego diffuso di specie vegetali non autoctone né consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto;
  • - l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari.

12. In tutte le definizioni relative alle modalità di intervento contenute nelle presenti norme valgono le definizioni riportate nel glossario di cui al successivo art.104.

Art. 104 Glossario interventi

a) Consolidamento:
insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie;
b) Modifica:
insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi;
c) Protezione:
insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti di elementi architettonici o di parti di essi;
d) Pulitura:
insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei;
e) Rifacimento (o rinnovo):
operazione di sostituzione reimpiegando stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito;
f) Ripristino (o riparazione):
insieme di operazioni finalizzate al recupero delle condizioni originarie, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti;
g) Sostituzione:
insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) al posto di elementi esistenti, con l'uso di materiali e tecnologie anche differenti da quelli esistenti.

Art. 105 Definizione degli elementi costitutivi degli edifici

  1. a) sono elementi strutturali:
    • - le strutture di fondazione;
    • - le strutture verticali continue e puntiformi;
    • - le strutture orizzontali piane: solai, terrazzi e balconi
    • - le strutture voltate;
    • - le strutture di collegamento verticale: scale, ascensori e montacarichi;
    • - le strutture di copertura di qualsiasi tipo;
    • - i porticati e le logge;
    • - gli elementi di presidio statico catene, speroni, etc..
  2. b) sono elementi complementari interni:
    • - le pareti non portanti;
    • - le controsoffittature piane e voltate;
    • - i soppalchi;
  3. c) sono elementi complementari esterni:
    • - le aperture: finestre, porte, etc.
    • - i lucernari
    • - le pensiline;
  4. d) sono elementi di finitura:
    • - le superfici parietali esterne: intonaci, coloriture esterne, superfici murarie faccia a vista;
    • - gli elementi decorativi: marcapiani, elementi delimitanti le aperture, etc.;
    • - gli infissi, i serramenti ed i sistemi di oscuramento;
    • - le ringhiere e le inferriate.
    • - gli elementi non strutturali della copertura;
  5. e) sono elementi tecnici:
    • - gli impianti tecnologici;
    • - i sistemi di protezione degli orizzontamenti e delle strutture verticali (gattaiolati, vespai, scannafossi, drenaggi, etc.).

Art. 106 Definizioni generali degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (L.R. 14 ottobre 1999 n.52)

  1. a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; devono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali e architettonici, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la sua destinazione.
  2. b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
  3. c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono:
    1. c.1) il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
    2. c.2) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
    3. c.3) l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
    4. c.4) gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;
  4. d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono:
    1. d.1) il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;
    2. d.2) la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
    3. d.3) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
    4. d.4) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
    5. d.5) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali
    6. d.6) il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari.
  5. e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
  6. f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
  7. g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
  8. h) gli interventi di ricomposizione volumetrica, ossia quelli che comportano la parziale o totale demolizione di un edificio e la sua ricostruzione sullo stesso suolo, con il mantenimento del volume e del numero dei piani preesistente, anche con la modifica del rapporto preesistente tra superficie netta e superficie accessoria; viene consentita la traslazione dell'edificio solo se essenziale al rispetto delle norme sulle distanze dagli edifici.

Capo II Modalità d'intervento

Art. 107 Aree da sottoporre ad interventi di restauro

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti che necessitano di interventi volti ad assicurarne, migliorarne e/o reintegrarne la funzionalità; ad essi viene riconosciuto carattere urbanistico ed architettonico significativo e valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica o di aggregazione, per testimonianza storica.

2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, i seguenti interventi:
re - interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti al precedente art. 106, con le seguenti precisazioni:

  1. a) Gli interventi sugli edifici potranno comportare l'eliminazione di parti che ne alterano l'assetto, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità mentre potranno essere compiuti interventi di consolidamento e ricostruzione delle parti crollate o demolite, ma comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti.
  2. b) Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio e non dovranno modificare la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato mantenendo in generale le caratteristiche strutturali esistenti; gli interventi potranno prevedere l'impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del
  3. fabbricato o di una sua parte.
  4. c) Gli interventi sugli elementi complementari e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia e di limitato e parziale rifacimento, oltre che interventi di protezione e consolidamento, mentre gli interventi di sostituzione e nuova realizzazione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art. 106, saranno limitati ai soli elementi complementari interni;
  5. d) Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'integrazione e la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che non dovranno comunque alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture; un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici
  6. privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi.
  7. e) Nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con elementi tradizionali in laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano.
  8. f) Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq.; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare; condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tale caso l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti.
  9. g) Potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione; sarà possibile valutare, in sede di valutazione del progetto, la possibilità di introdurvi modifiche in relazione alla specifica destinazione d'uso proposta, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative e se salvaguardata
  10. l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso; tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori.
  11. h) Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

Art. 108 Aree da sottoporre ad interventi di conservazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero della loro struttura morfologica, tipologica e materica.

2. In tali aree sono previsti e consentiti i seguenti interventi:

3. mu - manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti al precedente art. 106; tali tipi di intervento sono sempre consentiti, anche quando non specificamente indicati, ad eccezione dell'intervento di manutenzione straordinaria sugli edifici sottoposti ad intervento di restauro, così come disciplinato dal precedente art. 107.

4. cs - interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti al precedente art. 106, con le seguenti precisazioni:

  1. a) Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti.
    Gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato devono garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza.
  2. b) Gli interventi sugli elementi di completamento e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia, protezione, rifacimento e consolidamento, mentre gli interventi di sostituzione e nuova realizzazione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art.106, saranno limitati ai soli elementi complementari interni; si ammettono inoltre il ripristino dei materiali originali nelle parti degli edifici esistenti dove siano stati sostituiti in interventi successivi da materiali non tradizionali, scadenti e/o estranei oppure la sostituzione di materiali con tali caratteristiche quando impiegati nella realizzazione di superfetazioni ed aggiunte posteriori che risultino incongrue rispetto al complesso edilizio ed al contesto.
  3. c) la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento;
  4. d) Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture; un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi.
  5. e) nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano.
  6. f) Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq.; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare; condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tale caso l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti.
  7. g) Potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione; solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso invece dalle presenti norme, sarà possibile valutare, in sede di valutazione del progetto, la possibilità di introdurvi modifiche, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative e se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso; tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori.
  8. h) Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

Art. 109 Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione generale di riqualificazione allo scopo di migliorarne l'assetto morfologico, tipologico e materico.

2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:

3. rq1 - interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi del tipo d1 e d2, così come definiti al precedente art. 106 e con le seguenti precisazioni:

  1. a) Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti.
  2. b) Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture; un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi.
  3. c) Gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili non dovranno comportare aggiunte ai volumi esistenti;
  4. d) Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq.; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare; condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tale caso l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti.
  5. e) Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.

4. rq2 - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106 e con le seguenti precisazioni:

  1. a) Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi;
  2. b) La realizzazione di pensiline è consentita nella misura massima del 5% della Superficie coperta dell'immobile sul quale vengono apposte;
  3. c) i nuovi volumi ricostruiti nell'ambito delle operazioni definite al punto d4) del precedente art. 106, si intendono anch'essi quali volumi secondari.
  4. d) il rialzamento del sottotetto così come previsto al punto d.6 del precedente art. 106 è ammesso solo nei casi in cui l'altezza minima originaria del locale da rendere abitabile sia pari ad almeno cm. 170.
  5. e) è consentita la realizzazione e/o ampliamento di un livello interrato di altezza interna massima pari a 250 cm., se posto all'interno della proiezione del perimetro dell'edificio stesso e con solo accesso interno;
  6. f) sono ammessi interventi che prevedano un aumento della superficie netta di pavimento ma che non alterino i volumi esistenti;
  7. g) nei fabbricati a destinazione produttiva, così come definiti al precedente art.62, è ammesso "una tantum" l'incremento della superficie netta di pavimento fino ad un massimo del 10% di quella esistente e senza alterare i volumi esistenti per quelli classificati rq2a e fino ad un massimo del 20% per quelli classificati rq2b;

5. rq3 - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106 e con le precisazioni di cui al precedente comma 4., oltre ad interventi di ampliamento anche volumetrico, "una tantum", che non comportino un aumento del numero delle unità immobiliari e della superficie netta o accessoria superiore al 10% di quella esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico; tale ampliamento volumetrico non potrà essere cumulato con quello previsto alla lettera d) del precedente comma 4.; nel caso di attività industriali e artigianali o ad esse assimilate, così come definite al precedente art. 62, la stessa percentuale sarà riferita alla superficie coperta;

6. rq4 - interventi di ristrutturazione edilizia e di ricomposizione volumetrica, così come definiti al precedente art. 106, e con le precisazioni di cui al precedente comma 4., oltre ad interventi di ampliamento anche volumetrico che non comportino un aumento della superficie netta o accessoria superiore al 20% di quella esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico; tale ampliamento volumetrico non potrà essere cumulato con quello previsto alla lettera d) del precedente comma 4.; nel caso di attività industriali e artigianali o ad esse assimilate, così come definite al precedente art. 62 la percentuale di cui sopra viene ridotta al 10% e sarà riferita alla superficie coperta;

7. rq5 - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106 e con le precisazioni di cui al precedente comma 4., oltre ad interventi di ampliamento anche volumetrico, limitatamente alle attività esistenti alla data di adozione del vigente Regolamento urbanistico, da attuarsi entro il limite massimo del 20% della Sn; tale ampliamento volumetrico non potrà essere cumulato con quello previsto alla lettera d) del precedente comma 4.

8. rq6 - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106 e con le precisazioni di cui al precedente comma 4., oltre ad interventi di ampliamento anche volumetrico, limitatamente alla realizzazione di parcheggi coperti fuori terra, da attuarsi entro il limite massimo del 20% della Sn; tale ampliamento volumetrico non potrà essere cumulato con quello previsto alla lettera d) del precedente comma 4.

9. rq7 - interventi di recupero e sistemazione ambientale da realizzare mediante rimozione del materiale terroso accumulato sull'area utilizzata come discarica durante l'attività di escavazione e ricostituzione del paesaggio naturale preesistente.

Art. 110 Aree da sottoporre ad interventi di completamento o ricostruzione edilizia

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione di trasformazione dell'attuale assetto morfologico, tipologico e materico.

2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:

  • co: interventi di completamento edilizio, all'interno di aree già edificate, da attuarsi attraverso nuova edificazione e/o ampliamenti, secondo i parametri riportati al successivo art. 111.
  • tr: interventi di ricostruzione edilizia, da attuarsi secondo i parametri riportati al successivo art. 112 o secondo quanto prescritto dall'eventuale scheda norma.

Art. 111 Parametri edificatori e quantità minime per le aree co di completamento edilizio

1. co1

  • - indice fondiario per le aree residenziali (mq/mq) = 0.10 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura = 30%
  • - distanze dai confini 5 ml.
  • - altezza massima 1 piano

2. co2

  • - indice fondiario per le aree residenziali (mq/mq) = 0.20 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 40%
  • - altezza massima 2 piani

3. co3a

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.30 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 40%
  • - altezza massima 2 piani ad esclusione dei nuovi edifici o impianti destinati a particolari attività produttive quali forni, silos, magazzini automatizzati, ecc.

4. co3b

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.30 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 40%
  • - altezza massima 2 piani ad esclusione dei nuovi edifici o impianti destinati a particolari attivitàproduttive quali forni, silos, magazzini automatizzati, ecc.
  • - nell'ambito dell'area di pertinenza dovranno essere reperiti superfici da destinare a parcheggio per i dipendenti e visitatori pari a 5.000 mq.

5. co4

  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 30%
  • - altezza massima 2 piani

6. co5

  • - sono ammessi interventi di completamento per l'ampliamento di unità immobiliari esistenti fino ad un massimo del 20% della Sn e per la realizzazione di una nuova unità immobiliare della superficie massima di 80 mq. di Sn per le esigenze abitative dei figli; tali interventi sono consentiti per gli immobili esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e destinati alla residenza dei genitori da almeno 10 anni; l'intervento è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o atto d'obbligo unilaterale mediante il quale sia previsto il divieto di vendità dell'immobile ampliato per almeno 20 anni dal rilascio dell'abitabilità con adeguate forme sanzionatorie.
  • - altezza massima 2 piani

7. co6

  • - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106 ed ampliamento senza aumento delle unità immobiliari delle sole attività produttive esistenti documentate alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico e comunque entro il rapporto di copertura massimo del 45%; tali interventi saranno subordinati alla sottoscrizione di convenzioni o atti unilaterali d'obbligo nei quali sia previsto il divieto di frazionamento e/o vendita dell'unità immobiliare ampliata e di svolgervi la propria attività per un periodo non inferiore a 10 anni.
  • - altezza massima 2 piani

Art. 112 Parametri edificatori e quantità minime per le aree tr di ricostruzione edilizia

Parametri edificatori e quantità minime per le aree tr
  Sn consentita in percentuale sul volume esistente Sn n° piani Rc Prescrizioni
tr1 0.26   2 35 %  
tr2a 0.30   3 40 %  
tr2b 0,30   3   Obbligo di destinare il piano terra a funzioni direzionali e commerciali
tr3 0.16   3 35 %  
tr4 0.25   3 100%  
tr5 0.26   3 40% Obbligo di destinare a Tc e/o Tu il piano terra
tr6a 0.23   2 35%  
tr6b 0.23   3 35 %  
tr7a 0.20   2 35 %  
tr7b 0.20   3 35 % Obbligo di destinare a Tc il piano terra
tr7c 0,20   3 35%  
tr8 0.20   2    
tr9 0.20   3   Obbligo di destinare il piano terra a parcheggi
tr10 0.50   2    
tr11   640 4   Obbligo di destinare a Tc e/o Tu il piano terra e di realizzare un percorso pedonale di attraversamento verso il parco di S.Agostino
tr12   1680 2 35%  
tr13   300 2 30%  
tr14   220 2 30%  
tr15 0.35   3 30%  
tr16   280 2   Obbligo di destinare a Tc e/o Tu il piano terra
tr17   650 2    

Art. 113 Aree da sottoporre ad interventi di ristrutturazione urbanistica

1. Sono aree all'interno delle quali sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definiti al precedente art. 106 lett. f).

2. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire attraverso un intervento unitario da attuarsi secondo i parametri riportati al successivo art. 114 o, per quelle inserite all'interno delle aree di trasformazione AT, secondo quanto prescritto dalla relativa scheda norma.

Art. 114 Parametri edificatori e quantità minime di standard per le aree RU

Parametri edificatori e quantità minime di standard per le aree RU
Sn max. Rc max. n° piani max. Parcheggi pubblici: nº posti auto minimo Verde pubblico: mq. minimo
Ru1 2.400 > 10 40 % 3 45 800
Ru2 7.000 > 5 35 % 5 100 2.400
Ru3 1450 > 20 30 % 2 30 500
Ru4 450 - 30 % 2 8 -
Ru5 950 - 30 % 3 15 -
Ru6 4.100 > 10 35 % (1) 3/4(2) 75 (3)
Ru7a 19.500 > 50 40 % 5 330 3.000
Ru7b 4
Ru7c 8
Ru7d 4
Ru7e 3
Ru7f 5
Ru7g 4 (4)
Ru8 3.040 > 10 35 % 8 40 -

(1) tale superficie massima non comprende quella per eventuali volumi interrati o seminterrati destinati a parcheggio

(2) per gli edifici da costruire lungo la nuova viabilit&ageave; sulla ex linea ferroviaria e misurati dal piano di campagna attuale

(3) la quantit&ageave; è indicata all'interno della AT

(4) misurata da via delle Casette

Capo III Il centro antico: Borgo e Castello

Art. 115 Criteri generali di intervento

1. Gli interventi previsti e consentiti per gli edifici del centro antico sono indicati nella tavola "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:1000.

2. Per ciascuna unità edilizia, così come individuata nella tav. "Unità edilizie" in scala 1:1000 allegata allo "Studio urbanistico per il centro antico", è stata compilata una scheda di rilievo che riporta informazioni relative a: denominazione, toponimo, eventuale notifica e/o presenza di schedatura della Soprintendenza, destinazione d'uso prevalente ai vari piani, destinazione d'uso secondaria, notizie storiche; assieme alla descrizione delle caratteristiche principali dell'edificio e/o del complesso, possono essere presenti annotazioni, suggerimenti, indicazioni per gli interventi che vanno ad integrare le prescrizioni normative riferite ai singoli tipi d'intervento di cui al Capo II; la scheda rilievo assume pertanto carattere orientativo per la stesura e conseguente eventuale approvazione dei progetti riferiti ai diversi interventi consentiti dal Piano sulle singole unità edilizie.

3. Negli interventi sugli edifici del centro antico: Borgo e Castello, corrispondente all'UTOE A.1.3., dovranno essere rispettate, oltre alle norme del "Piano del colore e decoro delle facciate" ed alle disposizioni generali di cui al precedente Capo I, anche le seguenti prescrizioni:

  1. a. le aperture nuove o modificate dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e di proporzioni conformi a quelle dell'edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale), senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente (sia esso regolare o irregolare);
  2. b. gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio;
  3. c. non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi:
    • architravi in cemento nelle aperture;
    • intonaco di cemento;
    • canne fumarie in cemento o altro materiale con finitura analoga;
    • gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne;
    • infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga;
    • persiane in legno naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga
    • avvolgibili e rotolanti;
  4. d. in caso di interventi di restauro, conservazione o riqualificazione, di cui ai precedenti artt. 107, 108 e 109, i materiali e gli elementi in contrasto elencati alla precedente lettera c) se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti.
  5. e. non è consentita la realizzazione di unità abitative di superficie netta inferiore a 42 mq. In caso di frazionamento delle unità immobiliari, la media della superficie netta dovrà essere comunque non inferiore a mq. 60.

Capo IV Edifici rurali e case sparse

Art. 116 Criteri generali di intervento

1. Nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" sono individuati i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici rurali e delle case sparse; gli interventi consentiti e riferiti alle definizioni di cui al Capo II "Modalità d'intervento" sono direttamente indicati sulle tavole suddette o, quando contrassegnate con la lettera S, disciplinati attraverso specifiche schede normative allegate al Regolamento Urbanistico e costituenti parte integrante delle presenti norme ed i cui testi e disegni sono da utilizzare con le indicazioni e precisazioni riportate al precedente art.2 comma 4.

2. All'interno delle aree di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni degli artt. 3, 5 e 5 bis della L.R. n. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, mentre si applicano integralmente i disposti dell'art. 5 ter, tutto ciò in applicazione del comma 4 dell'art. 1 della suddetta legge.

3. È consentita la realizzazione di un singolo impianto natatorio all'interno delle aree di pertinenza anche se non esplicitamente previsto dalla eventuale scheda normativa; la sua localizzazione dovrà rispettare le caratteristiche morfologiche del terreno e del paesaggio al fine di contenere al massimo i movimenti di terra e le opere di contenimento; l'impianto dovrà essere realizzato senza la creazione di volumetria fuori terra (non sono ammessi volumi tecnici esterni) con forme e finiture che si integrino con il contesto ambientale in cui vengono realizzati, con il divieto di abbattimento di alberi e dell'utilizzo dell'acqua del pubblico acquedotto.

4. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria e per la realizzazione degli impianti natatori di cui al comma precedente è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

5. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza di cui al precedente comma 1, si dovranno rispettare, oltre le eventuali prescrizioni specifiche riportate nelle singole schede, le seguenti prescrizioni:

  1. a) è consentita la realizzazione o ampliamento di un livello interrato, con solo accesso interno e nella misura massima del 30% della originaria superficie coperta dell'edificio;
  2. b) è vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, salvo quanto eventualmente previsto dalle schede normative e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso;
  3. c) nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni conformi a quelle dell'edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà essere alterato sostanzialmente l'impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere garantito il mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.);
  4. d) le griglie in laterizi solitamente presenti nelle aperture dei fienili dovranno essere mantenute; sarà comunque consentito il tamponamento parziale o totale all'interno, con materiali "leggeri" quale il legno, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di nuove aperture indispensabili al rispetto degli standard igienico sanitari;
  5. e) le grandi aperture dei fienili, delle carraie e delle parate non potranno di norma essere chiuse, con l'eccezione di quelle che occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono, in strutture comunque chiuse su tre lati: in tal caso è ammessa l'introduzione di un serramento con infisso allineato al filo interno della muratura;
  6. f) gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio;
  7. g) di norma non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi:
    • - architravi in cemento nelle aperture;
    • - intonaco di cemento;
    • - canne fumarie in cemento o altro materiale con finitura analoga;
    • - gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne;
    • - infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga;
    • - persiane in legno naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga
    • - avvolgibili e rotolanti;
  8. h) in caso di interventi di restauro, conservazione o riqualificazione, i materiali e gli elementi in contrasto elencati alla precedente lettera g) se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti;
  9. i) è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile entro i limiti del 15% della superficie coperta degli edifici esistenti; non è consentita la realizzazione di tettoie, salvo quanto eventualmente previsto nelle schede normative; le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante.
  10. l) negli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna scheda normativa, sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale.
  11. m) nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale (non sono ammessi il porfido, le monocotture, le pietre lucidate o la posa "ad opus incertum"); le superfici impermeabilizzate non potranno comunque superare il 50% della superficie coperta dagli edifici. I percorsi all'interno degli ambiti, sia a carattere pedonale che carrabile, non potranno essere pavimentati;

6. Nel caso in cui siano ammessi interventi di ampliamento, nuova edificazione e/o demolizione con ricostruzione valgono inoltre le seguenti disposizioni:

  1. a. i nuovi edifici dovranno essere muniti di fondazioni adeguate, anche in relazione alla natura del substrato;
  2. b. le strutture verticali, qualora compatibili con la normativa antisismica, dovranno essere realizzate privilegiando le murature di pietrame regolare o di mattoni pieni o semipieni, con esecuzione a regola d'arte, ossia con spessori pieni, cantonali ben ammorsati e giunti di malta ridotti;
  3. c. le superfici, se intonacate, dovranno essere realizzate con intonaci a base di calce o, solo nelle parti basamentali o in presenza di forte umidità, con intonaci misti;
  4. d. le coperture di norma dovranno essere del tipo a falda ed avere la struttura portante in legno ed il manto di copertura in laterizio (preferibilmente in coppi); i pluviali dovranno essere in rame a sezione tonda;
  5. e. gli elementi di finitura dovranno essere analoghi a quelli degli edifici preesistenti;.
  6. f. dovrà essere verificata l'interazione con il fabbricato preesistente, eventualmente adeguandone le fondazioni; dovrà essere inoltre garantito l'ingranamento con le strutture preesistenti, mediante conci passanti e legature in legno (radicamenti) o metallo (grappe e catene).
  7. g. negli interventi di demolizione con ricostruzione dei manufatti esistenti le quantità previste dalle disposizioni specifiche riportate nella scheda normativa, sia direttamente indicate che derivate dalle quantità preesistenti, sono sempre riferite alla superficie massima realizzabile escludendo, se non diversamente indicato nella scheda stessa, la realizzazione di superfici accessorie in aggiunta a tali quantità stabilite;

7. Fatte salve le prescrizioni riportate nelle schede normative degli edifici rurali e delle case sparse, all'interno delle relative aree di pertinenza di cui al comma 1, il cambiamento di destinazione d'uso è ammesso solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per l'uso previsto; non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per quei fabbricati con volume inferiore a mc. 250, per quelli aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) e per quelli aventi destinazione d'uso artigianale e/o industriale o comunque per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti specifici per l'attività agricola quali frantoi, cantine, stalle, porcilaie od altro, costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato, od altro.

Qualora l'intervento proposto sia ritenuto, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, significativo per la riqualificazione del contesto ambientale in cui si inserisce, può essere consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza, anche nei casi di cui al precedente comma 7, previa contestuale riduzione della volumetria complessiva dell'intervento, in misura non inferiore al 30% e per realizzare non più di due unità abitative di 120 mq. utili ciascuna.

Gli edifici per i quali si richiede il cambio di destinazione d'uso in residenza, dovranno prevedere spazi per il ricovero delle attrezzature necessarie alla gestione dell'area di pertinenza con accesso diretto dall'esterno, pari a:

  • - mq. 5 di Sn per pertinenze fino a mq. 1.500;
  • - mq. 12 di Sn per pertinenze fino a mq. 5.000;
  • - mq. 15 di Sn per pertinenze superiori a mq. 5.000.

10. Per tutti gli edifici compresi all'interno dei sistemi B, C, e D ma esterni alle aree di pertinenza di cui al precedente comma 1, oltre alle prescrizioni specifiche riportate al Titolo VI - "Sistemi, subsistemi e ambiti", valgono le disposizioni di cui ai precedenti comma 6, 7, 8 e 9; quando per suddetti edifici le tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" non riportano nessun riferimento al tipo di intervento, potranno essere effettuati, oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di riqualificazione di tipo 2 di cui al precedente art. 109 comma 4.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26