Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 90 Aree pavimentate

1. Dovranno essere progettate e realizzate curando sia gli aspetti funzionali che quelli percettivi; tra questi in particolare dovranno essere verificati: i caratteri delle superfici e le proprietà fisiche dei materiali utilizzati, la percorribilità, il sistema di drenaggio e di captazione delle acque meteoriche.

2. Nella realizzazione delle aree pavimentate è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

  • - pietra, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • - pietra artificiale;
  • - cemento, posato mediante caldana, piastrelle autobloccanti e non;
  • - materiali ceramici quali gres e klinker;
  • - laterizi, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • - asfalto;
  • - gomma e materiali sintetici

Art. 91 Aree permeabili

1. Le aree permeabili sono superfici che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati) senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione; ove non diversamente prescritto la superficie delle aree di pertinenza delle alberature dovrà essere permeabile.

2. Nella realizzazione delle aree permeabili è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

  • - terra battuta;
  • - ghiaia;
  • - erba, anche con l'utilizzo di materassini di consolidamento.

Art. 92 Aree permeabili alberate

Valgono tutte le indicazioni e prescrizioni relative alle aree permeabili riportate al precedente art. 91 con l'obbligo di predisporre l'impianto di specie arboree per una parte non inferiore al 70% dell'intera superficie dell'area.

2. Nella realizzazione delle nuove aree pavimentate alberate, la disposizione degli impianti vegetazionali dovrà essere basata su definite geometrie di impianto con preferenza per il tipo a quinconce e bicoccato regolare o irregolare.

Art. 93 Percorsi pedonali

1. I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine. In ambito urbano dovranno inoltre consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.

2. Gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.

3. Tutti i percorsi e le eventuali rampe inclinate dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 94 Percorsi ciclo-pedonali

1. Nella realizzazione dei nuovi percorsi dovranno essere privilegiate pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali saranno preferibilmente in pietra, acciottolato, laterizi pieni o erbose; l'eventuale uso di altri materiali è ammesso prevalentemente in contesto urbano (all'interno dei centri abitati).

2. La larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml. se a senso unico, a 2,50 ml. se a doppio senso.

3. Le piste ciclabili dovranno comunque essere realizzate tenendo conto dei "Principali criteri e standard progettuali per le piste ciclabili" pubblicate dal Ministero delle aree urbane con circolare n.432 del 31/3/93 e delle "Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili" emanate dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 95 Il verde di rispetto con alberatura di alto fusto

1. Sono le parti di territorio generalmente localizzate sul perimetro degli insediamenti produttivi che devono essere sistemate a verde con piantumazioni di essenze locali di alto fusto a formare vere e proprie aree boscate con lo scopo di mitigare l'impatto ambientale dei nuovi insediamenti.

2. Tali spazi potranno avere una recinzione schermata dal verde e potranno essere parzialmente utilizzati come spazi per la sosta da non computarsi però ai fini degli standard di legge.In tali aree non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo.

Art. 96 Le aree libere da manufatti

1. Corrispondono ad aree di rispetto lungo strada per le quali si prevede generalmente una prevalente sistemazione a verde.

2. In dette aree è previsto l'assoluto divieto di realizzare e/o posizionare qualsiasi tipo di edificio o manufatto ad esclusione degli interventi necessari alla sistemazione ed ampliamento della viabilità pubblica. In dette aree possono essere altresì realizzati spazi per la sosta del tipo inerbito limitando al minimo necessario gli interventi edilizi e con esclusione di muri di contenimento o similari.
E%u2019 altresì ammessa la realizzazione di parcheggi salvaguardando il rispetto delle esigenze di ampliamento della viabilità adiacente e per il mantenimento o miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale mediante esplicito ed insindacabile parere dei Servizi competenti dell%u2019Amm.ne Comunale.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26