Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Variante 17- approvazione del 26.11.14
Art. 6 Sistema e subsistema
1. Per sistema si intendono parti del territorio - spazi aperti ed edifici - non necessariamente contigue, alle quali viene riconosciuta una comune identità e che individuano insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio.
2. I sistemi coprono l'intero territorio comunale ed individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti. I sistemi si articolano in subsistemi.
3. I subsistemi danno luogo a parti di città, ovvero parti di un sistema, dotate di chiara riconoscibilità, che si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti, modi d'uso.
Art. 7 Zone ad esclusiva funzione agricola
1. Per zone ad esclusiva funzione agricola s'intendono quelle aree dove l'attività agricola si svolge in condizioni agro-climatiche favorevoli.
2. Tali aree sono in particolare caratterizzate dalla presenza di suoli di alta qualità agronomica e di elevata fertilità o comunque di sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni di elevato valore aggiunto; emergenze del paesaggio agrario; rimboschimenti effettuati dagli Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo piano di conservazione e coltura; investimenti pubblici in materia di irrigazione.
Art. 8 Zone a prevalente funzione agricola
1. Per aree agricole a prevalente funzione agricola s'intendono quelle aree dove l'attività produttiva soffre di alcune limitazioni d'uso derivanti da un concorso di fattori quali ad esempio: l'elevata frammentazione fondiaria; la mancanza di soggetti attivi nella produzione agricola (anche accessoria) e nel mantenimento del paesaggio agrario e dei fabbricati rurali; le condizioni agro-climatiche poco favorevoli.