Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Iniziale- approvazione del 18.04.03

Art. 76 Subsistema B2: aree di campagna urbanizzata con processi recenti di trasformazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali originari

1. Sono le aree localizzate a nord della città nel triangolo compreso tra Colle, San Gimignano e Poggibonsi, dotate di una qualità paesistica elevata conferita dalla articolata morfologia dei luoghi e dalla densa trama viaria e insediativa.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema B2 sono considerate zone a prevalente funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta.

3. In tale subsistema dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; è inoltre da tutelare la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purchè corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - la residenza
  • - le attività agricole ad esclusione degli orti urbani.

5. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività ricettive e pubblici esercizi ad esclusione di villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, così come definiti dalla L.R. n.83 del 12/11/97 e successive modifiche ed integrazioni.
  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico, limitatamente ai Servizi tecnici

6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel subsistema B2 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 8 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La costruzione di annessi agricoli è ammessa secondo le disposizioni dell'art. 3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26