Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Variante 7- approvazione del 29.05.08
Art. 72 Subsistema A2: aree produttive
1. Sono le aree a prevalente destinazione d'uso produttivo pur con caratteristiche morfologiche ed insediative abbastanza diverse.
2. Sono usi caratterizzanti il subsistema:
- - le attività industriali e artigianali
3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- a. residenza, limitatamente alle residenze per il personale di custodia non superiori al 10% del totale della Sc. e comunque complessivamente per una superficie complessiva non superiore a 120 mq. di Sn; tale superficie potrà essere suddivisa al massimo in due unità abitative, qualora la funzione di vigilanza venga svolta direttamente dai soci e che questi risultino in numero uguale o superiore a due.
- b. attività commerciali, con le limitazioni di cui al successivo comma 4.
- c. attività direzionali;
- d. servizi ed attrezzature di uso pubblico ad esclusione delle seguenti articolazioni:
- d.1 servizi per l'istruzione di base;
- d.2 servizi cimiteriali;
- d.3 servizi per l'assistenza socio sanitaria;
- d.4 servizi per l'istruzione superiore.
4. L'insediamento di medie o grandi strutture di vendita, così come definite al precedente art. 63, è subordinato al rispetto delle "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale" (C.R. n.137 del 25 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni); esso richiede in particolare la verifica della compatibilità con le attività produttive esistenti, potendosi esercitare solo attività commerciali aventi per oggetto i prodotti o le componenti di essi derivanti dall'attività lavorativa o produttiva svolta.