Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 4- approvazione del 27.09.07

Art. 64 Le attività turistico ricettive

1. Le aree ad esclusivo uso turistico ricettivo sono indicate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con le seguenti sigle:

  1. - Tr: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, così come definiti dalla L.R. n.83 del 12/11/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26