Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 4- approvazione del 27.09.07

Art. 62 Le attività industriali e artigianali

1. Sono attività dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi.

2. Le aree ad esclusivo uso industriale ed artigianale sono indicate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con le seguenti sigle:

  1. - I: fabbriche, officine e autofficine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio spazi espositivi connessi); magazzini, depositi coperti e scoperti.
  2. - Ia: impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.
  3. - Ie: attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio, riferite alle aree di cui all'art. 147 delle presenti norme.
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26