Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Variante 3- approvazione del 22.02.07
Art. 57 Vegetazione ripariale
1. È vegetazione ripariale la vegetazione dei corsi d'acqua.
2. Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:
- a) sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
- b) favorire l'allontamento di specie infestanti quali Robinia ed Ailanto;
- c) ceduazione secondo i turni previsti per legge;
- d) taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge;
- e) l'impianto di noci sia per individui singoli che a gruppetti;
- f) la ripulitura delle sponde dalla vegetazione invadente (arbustiva) tramite l'esclusivo taglio della parte aerea, da farsi per periodo luglio - novembre per evitare di interferire con i cicli riproduttivi della fauna selvatica;
3. Sono invece vietati:
- a) gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
- b) l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
- c) l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
- d) la captazione diretta di acqua per fini agricoli e orti urbani.