Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Iniziale- approvazione del 18.04.03

Art. 56 Siepi

1. Si definiscono siepi le formazioni vegetali formate prevalentemente da specie arbustive autoctone (prevalentemente biancospino, corniolo, prugnolo, sanguinello, sambuco in prossimità dei fossi), insieme a specie arboree autoctone.

2. È vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario; in caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche e ad elevato grado di copertura.

3. Per le nuove siepi (non ornamentali) si suggerisce l'utilizzo di specie spontanee, tartufigene, produttrici di bacche per la fauna selvatica.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26