Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Variante 3- approvazione del 22.02.07
Art. 55 Interventi di miglioramento agricolo ambientale
1. Gli interventi di miglioramento agricolo ambientale contenuti nei P.M.A.A. (art. 4 della L.R. 64/95) devono prevedere il ripristino dei caratteri di ruralità conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi:
- - realizzazione di formazioni lineari mediante l'uso di specie vegetali autoctone per il ricongiungimento e rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica;
- - restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso al ville e poderi, siepi e formazioni arboree lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo la viabilità campestre);
- - restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali);
- - riabilitazione della viabilità campestre;
- - sostituzione o rimozione di elementi arborei non autoctoni o consolidati.
2. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.