Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Iniziale- approvazione del 18.04.03

Art. 46 Bacini di accumulo

1. Ogni immobile di nuova costruzione dovrà essere dotato di un idoneo sistema di raccolta dell'acqua piovana (gronde, calate, cisterna o pozzo) e di adeguato impianto di distribuzione per l'uso della stessa.

2. Il sistema di raccolta dovrà essere in grado di immagazzinare una quantità d'acqua calcolata secondo i seguenti parametri:

  1. - mc. 0,113 ogni mq. di Sc (Superficie coperta) fino a mq. 200.
  2. - mc. 0,08 per ogni ulteriore mq. di Sc fino a mq. 500.
  3. - mc. 0,05 per ogni ulteriore mq. di Sc fino a mq. 2000.
  4. - mc. 0,03 per ogni ulteriore mq. di Sc.

3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sarà valutata dall' U.T.C. la necessità e la possibilità di realizzare l'impianto di accumulo dell'acqua meteorica.

4. I bacini di accumulo devono essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una bocca tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali; qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità; tali bacini dovranno essere realizzati secondo quanto indicato nel Regolamento Edilizio.

5. I bacini di accumulo non sono computati ai fini della verifica delle percentuali di impermeabilizzazione di cui alla DCR 21 giugno 1994 n.230 e secondo i parametri stabiliti negli indirizzi e parametri di gestione del sistema A1 area residenziale del Piano Strutturale.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26