Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 144 Classe 3: fattibilità condizionata

1. In questa classe sono stati inseriti gli interventi che comportano livelli di rischio medio-alto in zone ricadenti in classe 3 e 3i di pericolosità geologica ed idraulica, corrispondenti a nuova edificazione, a ristrutturazione edilizia con significativi incrementi di volume e di carichi, a demolizioni e ricostruzioni e a realizzazione di nuove infrastrutture viarie.

2. In tali aree la fattibilità degli interventi è condizionata all'esecuzione di indagini geologico-tecniche di dettaglio a livello di Piano Attuativo.

3. In particolare il progetto del Piano Attuativo dovrà essere redatto sulla base di studi geognostici a livello di area complessiva, finalizzati alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni, alla valutazione delle problematiche di stabilità dei versanti in relazione agli interventi previsti e alla definizione delle opere necessarie alla bonifica degli eventuali dissesti presenti nell'area e alla corretta regimazione delle acque superficiali.

4. Nelle zone a pericolosità idraulica 3i, dovranno essere definiti tramite studi idraulici specifici le quote di massima inondazione per piene con tempi di ritorno duecentennali; la fattibilità degli interventi edilizi previsti è condizionata alla realizzazione di quelle disposizioni elencate nel precedente art.141 comma 9 messa in sicurezza idraulica dell'area.

5. Le prescrizioni contenute nelle seguenti schede di dettaglio:

  • - Cassa di Espansione fiume Scarna
  • - Cava Le Ville
  • - Palazzo Masson
  • - Badia di Spugna
  • - Villa Agrestone
  • - Poggio ai Sorbi (Mensanello)
  • - Peretola

costituiscono la norma di riferimento relativamente alla fattibilità geologica e idraulica degli interventi.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26