Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 29 Casse di espansione

1. Potrà essere prevista la realizzazione di opportune casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua.

2. La posizione e la dimensione delle casse di espansione deve essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico.

3. In esse è vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi possono essere allocati impianti sportivi privi di superfici impermeabilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminative e impianti da arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di sommersione, nonché impianti fotovoltaici a terra posti in opera in conformità ed entro i limiti planimetrici di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 26 ottobre 2011, n. 68 "Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio") e smi. La realizzazione di tali impianti dovrà prevedere il ripristino dei luoghi antecedenti all'esecuzione dei lavori alla cessazione della loro attività produttiva.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26